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La guida
Maternità, paternità e congedi nel CCNL Autoscuole
Congedo obbligatorio, congedo parentale, riposi e divieto di licenziamento: i diritti di legge per la genitorialità e le possibili integrazioni del contratto.
La tutela della genitorialità è fissata dalla legge (d.lgs. 151/2001) e vale a prescindere dal CCNL Autoscuole, che può solo migliorarla. Spettano il congedo di maternità di cinque mesi indennizzato all'80% dall'INPS e integrato dal datore fino al 100% (CCNL, sintesi 2017), il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni (20 per parto plurimo), il congedo parentale fino ai 14 anni del figlio (30%, con 3 mesi all'80% fino ai 6 anni) e i riposi giornalieri nel primo anno. Vige il divieto di licenziamento dalla gravidanza al primo anno del bambino.
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Il quadro di legge: d.lgs. 151/2001
La tutela della maternità e della paternità è disciplinata in via primaria dal Testo Unico d.lgs. 151/2001. Si tratta di diritti di legge che spettano a prescindere dal CCNL: il contratto può solo migliorarli, come fa integrando l'indennità di maternità fino al 100% e quella del congedo parentale nei primi 30 giorni. Le regole valgono per insegnanti, istruttori e addette alle pratiche.
Congedo di maternità obbligatorio
Il congedo di maternità è l'astensione obbligatoria dal lavoro di cinque mesi complessivi attorno al parto, con la possibilità della flessibilità e dell'astensione anticipata nei casi previsti. Durante il congedo spetta un'indennità a carico dell'INPS pari all'80% della retribuzione, che il CCNL Autoscuole integra a carico del datore fino al 100% della retribuzione per tutti i 5 mesi (sintesi 2017 del contratto).
Congedo di paternità
Al padre lavoratore spettano il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo), da usare da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, retribuiti al 100% dall'INPS (art. 27-bis d.lgs. 151/2001) e, nei casi previsti, il congedo di paternità alternativo. Sono diritti di legge, indipendenti dal numero di figli e dalla contrattazione collettiva.
Tabella riepilogativa
| Istituto | Contenuto | Indennità |
|---|---|---|
| Congedo di maternità | 5 mesi obbligatori attorno al parto | 80% INPS, integrato dal datore fino al 100% (CCNL) |
| Congedo di paternità obbligatorio | 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto | 100% (a carico INPS) |
| Congedo parentale | Fino a 6 mesi per genitore (10 complessivi, 11 con il padre che ne usa almeno 3), fino ai 14 anni del figlio (L. 199/2025) | 30%, con 3 mesi all'80% fino ai 6 anni; il CCNL porta al 40% i primi 30 giorni |
| Riposi per allattamento | Ore giornaliere nel primo anno di vita del bambino | Retribuiti/indennizzati |
Nota: la durata e le percentuali del congedo parentale sono quelle dal 1° gennaio 2026 (L. 199/2025). Le integrazioni del CCNL sono quelle della sintesi Mysolution del gennaio 2017: il testo consolidato del 2023 non è aperto e non è stato riletto. Per la malattia del figlio la legge dà 10 giorni lavorativi l'anno per genitore tra i 3 e i 14 anni.
Congedo parentale e riposi
Dopo il congedo obbligatorio, ciascun genitore può fruire del congedo parentale facoltativo, fino ai 14 anni del figlio, con l'indennità del 30% (3 mesi all'80% fino ai 6 anni). Il CCNL Autoscuole consente di fruirlo anche a ore, con preavviso di 10 giorni (2 giorni se a ore) salvo impossibilità oggettiva, e integra l'indennità INPS fino al 40% della retribuzione mensile per i primi 30 giorni. Nel primo anno di vita del bambino spettano inoltre i riposi giornalieri (cosiddetti permessi per allattamento). Il lavoratore può chiedere, una sola volta e al posto del congedo parentale, il part-time con riduzione di orario fino al 50%.
Divieto di licenziamento e tutele
Dall'inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino vige il divieto di licenziamento, salvo le ipotesi tassative di legge. È inoltre tutelato il diritto al rientro nelle stesse mansioni e nella stessa sede. Le dimissioni nel periodo protetto devono essere convalidate per essere efficaci.
Casi pratici
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Domande frequenti
Quanto dura il congedo di maternità?
Il congedo di maternità obbligatorio è di cinque mesi complessivi attorno al parto, con possibilità di flessibilità e di astensione anticipata nei casi previsti. È disciplinato dal d.lgs. 151/2001.
Quanto si percepisce durante la maternità?
Durante il congedo obbligatorio spetta un'indennità INPS pari all'80% della retribuzione. Il CCNL Autoscuole prevede l'integrazione a carico del datore fino al 100% per tutto il periodo di astensione obbligatoria (sintesi 2017).
Il padre ha diritto a un congedo?
Sì. Spetta il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni lavorativi (20 per parto plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto, indennizzato al 100% (art. 27-bis d.lgs. 151/2001), e nei casi previsti il congedo alternativo. Sono diritti di legge indipendenti dal CCNL.
Posso essere licenziata durante la gravidanza?
No. Dall'inizio della gravidanza fino al primo anno di età del bambino vige il divieto di licenziamento, salvo le ipotesi tassative di legge. Le dimissioni nel periodo protetto vanno convalidate per essere efficaci.
Cos'è il congedo parentale?
È un congedo facoltativo che ciascun genitore può fruire dopo quello obbligatorio, fino ai 14 anni del figlio: 6 mesi per genitore (10 complessivi, 11 con il padre che ne usa almeno 3), indennità del 30% con 3 mesi all'80% fino ai 6 anni. Il CCNL Autoscuole porta al 40% l'indennità dei primi 30 giorni.