Indice
La guida
Orario di lavoro e straordinari nel CCNL Autoscuole
Orario settimanale, flessibilità per i picchi d'esame, straordinario con maggiorazione e riposi minimi: la disciplina del tempo di lavoro nelle autoscuole.
Il CCNL Autoscuole prevede un orario ordinario settimanale di 39 ore, distribuibile su cinque o sei giorni con strumenti di flessibilità per i picchi di attività. Il lavoro straordinario è eccezionale, va autorizzato e viene retribuito con maggiorazione sulla quota oraria, oppure compensato con riposo. Restano garantiti i riposi minimi giornaliero e settimanale previsti dal d.lgs. 66/2003.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
L'orario settimanale ordinario
Il CCNL Autoscuole fissa un orario di lavoro ordinario su base settimanale, distribuito di norma su cinque o sei giorni in base all'organizzazione dell'autoscuola o dello studio. L’orario settimanale di riferimento del settore è di 39 ore, ripartite su 5 o 6 giorni; la durata massima settimanale, straordinario compreso, non può superare le 57 ore (media di 48 ore calcolata su 4 mesi). La prestazione giornaliera sta in un nastro di non oltre 12 ore (superabile per gli istruttori di guida), con almeno un’ora di intervallo non retribuito per il pasto. La distribuzione tiene conto delle esigenze tipiche dell'attività: lezioni di teoria, esercitazioni di guida, apertura al pubblico per le pratiche.
Distribuzione e flessibilità
L'orario può essere articolato in modo flessibile per fronteggiare i picchi di attività (ad esempio le sessioni d'esame). Il contratto disciplina gli strumenti di flessibilità: orario plurisettimanale (media su periodi non superiori a 4 mesi), recuperi e banca ore, nei limiti previsti. Chi lavora al videoterminale per almeno 4 ore consecutive ha 20 minuti di pausa ogni 120 minuti, e non più di 5 ore al giorno al videoterminale per gli impiegati. La pausa e gli intervalli seguono le regole di legge a tutela della salute (d.lgs. 66/2003).
Lavoro straordinario
È straordinario, ai fini legali, il lavoro prestato oltre l’orario di legge; è straordinario festivo quello eseguito la domenica o, oltre l’orario normale, nei giorni festivi; è straordinario notturno quello compiuto dalle 22 alle 6, salvo quanto previsto per gli istruttori di guida. Lo straordinario:
- ha di norma carattere eccezionale e deve essere autorizzato dal datore di lavoro;
- è retribuito con la maggiorazione percentuale prevista dal CCNL sulla retribuzione globale (tabella qui sotto);
- incontra i limiti annui di legge e contrattuali;
- può, se previsto, essere compensato con riposo sostitutivo invece che in denaro.
Tabella delle maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione sulla retribuzione globale |
|---|---|
| Lavoro ordinario | Quota oraria base (retribuzione mensile divisa per 170) |
| Straordinario feriale diurno | 15% la 1ª e la 2ª ora, 25% la 3ª ora, 30% dalla 4ª ora |
| Straordinario feriale notturno | 55% (40% per l’istruttore di guida) |
| Straordinario festivo diurno | 55% |
| Straordinario festivo notturno | 80% |
Nota: le percentuali sono quelle riportate da ilCCNL.it per l’art. 16 del testo consolidato del 28 febbraio 2023 (nello stesso riepilogo compare anche una maggiorazione del 30% per il feriale diurno, indicata come «ex CCNL 28.02.2023»: se vale, sostituisce la scala 15-25-30%). Non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. Nella sintesi del 2017 le ore di straordinario annue erano 230, con banca ore dalla 230ª alla 300ª; non risultano modifiche nelle novità del 2023.
Come si calcola la quota oraria
La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per il divisore orario di 170. Su questa base si calcolano sia lo straordinario sia le maggiorazioni. Per le assenze si usa invece il divisore giornaliero: 22 se l’orario è su cinque giorni, 26 se è su sei.
Riposo giornaliero e settimanale
Restano garantiti, in attuazione del d.lgs. 66/2003, il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 e il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di norma coincidenti con la domenica. Eventuali deroghe sono ammesse solo nei casi e con i recuperi previsti dalla legge.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Qual è l'orario settimanale nel CCNL Autoscuole?
L'orario ordinario di riferimento del settore è di 39 ore settimanali, distribuibili su cinque o sei giorni secondo l'organizzazione dell'autoscuola o dello studio.
Come viene pagato lo straordinario?
Lo straordinario è retribuito con una maggiorazione sulla retribuzione globale: nel feriale diurno 15% la 1ª e la 2ª ora, 25% la 3ª, 30% dalla 4ª; 55% nel feriale notturno e nel festivo diurno (40% di notte per l'istruttore di guida); 80% nel festivo notturno. In alternativa, se previsto, può essere compensato con riposo sostitutivo.
Come si calcola la quota oraria?
Si divide la retribuzione mensile per il divisore orario fissato dal contratto, pari a 170. Su questa base si calcolano straordinario e maggiorazioni.
Lo straordinario è obbligatorio?
Lo straordinario ha carattere eccezionale e deve essere autorizzato. Il lavoratore non è tenuto a prestazioni continuative oltre l'orario, salvo i casi e i limiti previsti dalla legge e dal contratto.
Quali riposi minimi sono garantiti?
In base al d.lgs. 66/2003 spettano almeno 11 ore di riposo giornaliero consecutive ogni 24 e almeno 24 ore di riposo settimanale consecutive, di norma la domenica.