Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Autoscuole

Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Autoscuole

Maggiorazioni, riposo compensativo e tutele di salute per le prestazioni rese di notte, nelle festività o di domenica nelle autoscuole e negli studi.

In sintesi

Il CCNL Autoscuole prevede maggiorazioni sulla quota oraria per il lavoro notturno, festivo e domenicale, con riposo compensativo per la domenica e tutele di salute per il notturno previste dal d.lgs. 66/2003. Percentuali della sintesi 2017: notturno 20% (10% per l'istruttore di guida), festività nazionali e infrasettimanali 50%, domenica diurna 20% con riposo compensativo, domenica notturna 50%, sabato 40% nelle aziende con orario su 5 giorni. Nel settore queste prestazioni sono perlopiù eccezionali (corsi, esami, aperture straordinarie). Le maggiorazioni non si cumulano: si applica la più favorevole.

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Dati contrattuali

CCNL
Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
Parti firmatarie
UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
Decorrenza
Testo consolidato del 28 febbraio 2023, in vigore dal 1° gennaio 2021 e scaduto il 31 dicembre 2023; si applica in ultrattività finché non sarà rinnovato
Ambito
Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
Fonte
Testo consolidato 28/02/2023 (codice CNEL IC91) letto su ContrattiCCNL.it e ilCCNL.it; sintesi Mysolution (gennaio 2017) per i punti non toccati dal rinnovo del 2023

Quando ricorre nel settore

Nelle autoscuole e negli studi di consulenza il lavoro notturno è raro, mentre quello festivo o domenicale può presentarsi in occasione di corsi, esami o aperture straordinarie. Il CCNL disciplina le maggiorazioni e i riposi compensativi per queste prestazioni, in attuazione anche del d.lgs. 66/2003.

Lavoro notturno

Ai fini retributivi il CCNL considera notturno il lavoro dalle 22 alle 6 (la legge, d.lgs. 66/2003, ne dà una definizione propria per le tutele di salute). Il lavoro notturno comporta una maggiorazione sulla retribuzione globale: 20%, ridotta al 10% per l'istruttore di guida, e specifiche tutele di salute (sorveglianza sanitaria, limiti per alcune categorie). La normativa prevede esoneri per determinati lavoratori (ad esempio genitori di figli piccoli).

Lavoro festivo e domenicale

Il lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali è maggiorato del 50%; quello della domenica del 20% (diurno) o del 50% (notturno), con riposo compensativo in altra giornata. Nelle aziende con orario distribuito su 5 giorni il lavoro del sabato ha la maggiorazione del 40%. La festività che cade di domenica è di norma compensata economicamente.

Maggiorazioni per prestazioni notturne, festive e domenicali
Tipologia Trattamento
Lavoro notturno ordinario (22-6) 20% (10% per l'istruttore di guida) + tutele di salute
Lavoro festivo (festività nazionali e infrasettimanali) 50%
Lavoro domenicale 20% diurno, 50% notturno, con riposo compensativo in altra giornata
Sabato (orario su 5 giorni) 40%
Straordinario notturno/festivo Feriale notturno 55% (40% per l'istruttore di guida), festivo diurno 55%, festivo notturno 80%

Nota: le percentuali sono quelle della sintesi Mysolution del gennaio 2017 (CCNL 2016); le novità del 2023 non le citano tra le modifiche, ma il testo consolidato del 2023 non è aperto e non è stato riletto. La base di calcolo è la retribuzione globale. Le maggiorazioni di norma non si cumulano: si applica la più favorevole.

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Il riposo settimanale

Il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica, è garantito dalla legge. Se per esigenze organizzative il riposo non cade di domenica, deve essere fruito in un'altra giornata (riposo compensativo), in modo che resti garantito su base settimanale o, nei casi previsti, su base media.

Limiti e volontarietà

Per il lavoro notturno la legge fissa limiti di durata e prevede la possibilità di esonero per alcune categorie. Il lavoro domenicale e festivo, fuori dai casi di necessità organizzativa previsti dal contratto, è tendenzialmente eccezionale e va gestito nel rispetto delle tutele e delle maggiorazioni.

Casi pratici

Tizio — corso in giornata festiva
Tizio, istruttore, tiene un corso di recupero punti in un giorno festivo. La prestazione è retribuita con la maggiorazione festiva del 50% sulla retribuzione globale, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Caia — apertura domenicale e riposo compensativo
Lo studio apre eccezionalmente una domenica per una scadenza e Caia lavora. Oltre alla maggiorazione domenicale (20% se diurna), le spetta il riposo compensativo in un'altra giornata della settimana, a garanzia del riposo settimanale.
Sempronio — esonero dal notturno
Sempronio è genitore di un figlio di due anni. Per legge può essere esonerato dalle prestazioni di lavoro notturno: comunica la propria condizione al datore, che deve tenerne conto nell'organizzazione dei turni.

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Lavoro festivo e domenicale: come va pagato →

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Domande frequenti

Come viene pagato il lavoro festivo?

Con la maggiorazione del 50% sulla retribuzione globale per le festività nazionali e infrasettimanali (sintesi 2017 del CCNL). La festività che cade di domenica è di norma compensata economicamente.

Il lavoro domenicale dà diritto a un riposo compensativo?

Sì. Oltre alla maggiorazione, chi lavora di domenica ha diritto al riposo compensativo in un'altra giornata, in modo che resti garantito il riposo settimanale previsto dalla legge.

Che maggiorazione spetta per il lavoro notturno?

Il lavoro notturno (22-6) è maggiorato del 20%, del 10% per l'istruttore di guida (sintesi 2017 del CCNL), e comporta tutele di salute (sorveglianza sanitaria, limiti di durata).

Posso rifiutare il lavoro notturno?

Alcune categorie (ad esempio genitori di figli piccoli o lavoratori con determinate condizioni di salute) possono essere esonerate dal lavoro notturno per legge. Va comunicata la propria condizione al datore.

Le maggiorazioni si sommano tra loro?

Di norma no. Quando ricorrono più titoli (ad esempio straordinario festivo) si applica la maggiorazione più favorevole, non la somma delle singole percentuali, salvo diversa previsione del CCNL.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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