Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Autoscuole

Ferie, permessi e ROL nel CCNL Autoscuole

Quante settimane di ferie, come funzionano i permessi ROL ed ex festività e quali permessi spettano per legge a insegnanti, istruttori e addetti alle pratiche.

In sintesi

Il CCNL Autoscuole garantisce almeno le quattro settimane di ferie annuali previste dalla legge, integrate da permessi retribuiti ROL e da permessi per ex festività. Le ferie maturano per mesi di servizio: almeno due settimane vanno godute nell'anno, le altre entro diciotto mesi. Restano fermi i permessi di legge (legge 104/1992, donazione sangue, lutto, congedi).

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica e Nautica
Parti firmatarie
UNASCA · CONFARCA (datoriali) · FIT-CISL · FILT-CGIL · UILTRASPORTI
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 28 febbraio 2023 (vigenza economica 2021-2023); gli istituti contrattuali vanno verificati sul testo in vigore alla data corrente
Ambito
Dipendenti di autoscuole, scuole nautiche, studi e agenzie di consulenza automobilistica (pratiche auto)
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Quante ferie spettano

Le ferie annuali retribuite sono un diritto irrinunciabile garantito dall'art. 36 della Costituzione e dall'art. 2109 del codice civile. La legge (d.lgs. 66/2003) fissa un minimo di quattro settimane all'anno. Il CCNL Autoscuole può prevedere un numero di giornate pari o superiore a tale minimo, espresso in giorni lavorativi secondo l'articolazione settimanale.

Quando si maturano e si godono

Le ferie maturano in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno. Almeno due settimane vanno godute, su richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione; le restanti entro i diciotto mesi successivi alla fine dell'anno di maturazione, come previsto dalla legge. Il periodo di godimento è concordato tenendo conto delle esigenze dell'attività (ad esempio i periodi di minor afflusso d'esami).

Tabella riepilogativa

Ferie, permessi ed ex festività: struttura
Istituto Contenuto
Ferie annuali Almeno 4 settimane di legge; il CCNL può prevedere giornate ulteriori
Permessi retribuiti (ROL) Riduzioni di orario o gruppi di ore di permesso retribuito, secondo il CCNL
Ex festività Permessi a compensazione delle festività soppresse
Permessi di legge Lutto, donazione sangue, legge 104/1992, congedi: regolati dalla legge

Nota: il numero esatto di giornate di ferie e di ore di permesso ROL ed ex festività è indicato nel testo del CCNL in vigore.

Permessi ROL ed ex festività

Oltre alle ferie, il contratto riconosce permessi retribuiti sotto forma di riduzione dell'orario di lavoro (ROL) e di permessi per le ex festività civili e religiose soppresse. Si tratta di ore aggiuntive di permesso da fruire nel corso dell'anno secondo le regole del CCNL; quelle non godute sono di norma liquidate o riportate.

Festività e domeniche

Le festività nazionali e infrasettimanali sono retribuite. Il lavoro nelle festività o nelle domeniche, quando ammesso, comporta le maggiorazioni e i riposi compensativi previsti (vedi la guida dedicata al lavoro festivo e domenicale).

Permessi previsti dalla legge

Indipendentemente dal CCNL, spettano i permessi di legge: permessi per i lavoratori con disabilità o per assistere familiari ai sensi della legge 104/1992, permessi per donazione di sangue, congedi per eventi e cause particolari, permessi per lutto. Questi diritti sono di fonte legale e non possono essere ridotti dal contratto.

Casi pratici

Tizio — ferie maturate a metà anno
Tizio è assunto come istruttore a marzo. A fine anno ha maturato le ferie in proporzione ai mesi lavorati. Può chiedere di godere almeno due settimane entro l'anno; le residue le frui scaglionate, comunque entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di maturazione.
Caia — permessi 104 per un familiare
Caia, addetta alle pratiche, assiste un genitore con disabilità grave. Oltre alle ferie e ai ROL del CCNL, ha diritto ai permessi mensili retribuiti della legge 104/1992: un diritto di legge che il contratto non può comprimere.
Sempronio — ROL non goduti
Sempronio non riesce a fruire tutte le ore di ROL nell'anno per i picchi di lavoro. Le ore residue, secondo il CCNL, vengono di norma liquidate o riportate: conviene verificare la regola specifica del contratto e il prospetto in busta paga.

Approfondisci con la guida pratica

Permessi ROL ed ex festivita: come maturano →

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano?
Almeno quattro settimane all'anno, minimo inderogabile di legge (d.lgs. 66/2003). Il CCNL Autoscuole può prevedere giornate ulteriori. Le ferie maturano in proporzione ai mesi di servizio.
Cosa sono i permessi ROL?
I ROL sono permessi retribuiti derivanti dalla riduzione dell'orario di lavoro. Si fruiscono come ore di permesso nel corso dell'anno secondo le regole del CCNL; le ore non godute sono di norma liquidate o riportate.
Cosa sono le ex festività?
Sono permessi retribuiti riconosciuti a compensazione di alcune festività civili e religiose soppresse. Si aggiungono a ferie e ROL e vanno fruiti secondo le modalità del contratto.
Posso essere obbligato a prendere le ferie quando vuole il datore?
Il periodo di godimento è concordato tenendo conto delle esigenze dell'attività e dell'interesse del lavoratore. Almeno due settimane vanno garantite, su richiesta, nell'anno di maturazione. Il datore non può negare sistematicamente le ferie.
I permessi della legge 104 sono previsti dal contratto?
No, sono un diritto di legge (legge 104/1992) che spetta a prescindere dal CCNL e che il contratto non può ridurre. Lo stesso vale per donazione di sangue, congedi e permessi per lutto.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoscuole, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica sottoscritto il 28 febbraio 2023. Gli importi e i valori esatti vanno sempre verificati sul testo contrattuale in vigore. Per situazioni individuali, interpretazioni contrattuali o contestazioni è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (FIT-CISL, FILT-CGIL, UILTRASPORTI) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il CCNL Autoscuole garantisce almeno le quattro settimane di ferie annuali previste dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003), irrinunciabili e di regola non monetizzabili.
  • Le ferie maturano per ratei in funzione dei mesi di servizio; almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione, le residue entro 18 mesi.
  • I permessi ROL e quelli per ex festività sono istituti contrattuali aggiuntivi rispetto al minimo legale di ferie.
  • Restano fermi i permessi di legge: legge 104/1992, donazioni di sangue, lutto, congedi previsti dal D.Lgs. 151/2001.
  • La quantità di ROL ed ex festività e le regole di fruizione vanno verificate sul CCNL vigente.
Indice dei contenuti

Nelle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica il lavoro ha una stagionalità marcata e una clientela che si concentra in certe fasce orarie e periodi dell'anno: gestire ferie e permessi significa conciliare il diritto al riposo di insegnanti, istruttori e addetti alle pratiche con la continuità del servizio agli utenti. La materia si regge su un nucleo legale inderogabile e su istituti contrattuali aggiuntivi che il CCNL modula sul settore.

Le quattro settimane di ferie: il nucleo inderogabile

L'art. 10 del D.Lgs. 66/2003 garantisce almeno quattro settimane di ferie l'anno. È un diritto irrinunciabile, espressione dell'art. 36 della Costituzione: non può essere sostituito da indennità, salvo il caso della cessazione del rapporto con ferie non godute. Almeno due settimane vanno fruite nell'anno di maturazione, le restanti due entro i diciotto mesi successivi. Il CCNL Autoscuole può prevedere periodi di ferie superiori, ma mai inferiori a questo minimo.

Maturazione per ratei e programmazione

Le ferie maturano progressivamente, per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio: chi è assunto in corso d'anno matura la quota proporzionale. La programmazione tiene conto delle esigenze dell'impresa e di quelle del lavoratore: nelle autoscuole questo significa spesso concentrare le ferie nei periodi di minore affluenza, conciliando il calendario delle lezioni e degli esami con il diritto al riposo.

I permessi ROL: riduzione dell'orario di lavoro

I ROL - permessi per riduzione dell'orario di lavoro - sono un istituto contrattuale, distinto dalle ferie, che riconosce monte ore di permesso retribuito. Maturano anch'essi per ratei e si fruiscono di norma a ore, con flessibilità utile per esigenze personali brevi. La quantità annua e le regole di maturazione e fruizione sono fissate dal CCNL e vanno verificate sul testo vigente, perché non sono uniformi tra i contratti.

I permessi per ex festività

Le ex festività sono giornate un tempo festive e poi soppresse civilmente, che il contratto trasforma in permessi retribuiti. Vanno tenute distinte dalle festività ancora riconosciute, che seguono il proprio regime. Anche per le ex festività il monte e le modalità di godimento dipendono dal CCNL: confonderle con i ROL o con le ferie porta a errori nel conteggio del monte ore residuo.

I permessi di legge che restano fermi

Accanto agli istituti contrattuali, restano pienamente operanti i permessi di legge: quelli per assistenza a familiari con disabilità (legge 104/1992), per donazione di sangue, per lutto e per i congedi del D.Lgs. 151/2001. Sono diritti che il CCNL non può comprimere e che si sommano a ferie, ROL ed ex festività: un insegnante che assiste un familiare disabile mantiene i permessi della 104 indipendentemente dalle ferie maturate.

Ferie non godute e cessazione del rapporto

Le ferie eccedenti il minimo legale possono, secondo il contratto, essere oggetto di regole diverse, ma le quattro settimane minime non possono di norma essere monetizzate in costanza di rapporto: vanno godute. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute danno diritto alla relativa indennità sostitutiva. Per ROL ed ex festività residui, il trattamento alla cessazione segue le previsioni del CCNL vigente.

Domande frequenti

Quante settimane di ferie spettano nel CCNL Autoscuole?

Almeno le quattro settimane annuali garantite dalla legge (art. 10 D.Lgs. 66/2003), eventualmente migliorate dal contratto. Almeno due settimane vanno godute nell'anno di maturazione, le altre entro 18 mesi.

Che differenza c'è tra ROL ed ex festività?

I ROL sono permessi per riduzione dell'orario di lavoro; le ex festività sono giornate un tempo festive e poi soppresse, trasformate in permessi retribuiti. Sono istituti distinti, con monte ore proprio fissato dal CCNL: vanno conteggiati separatamente.

I permessi della legge 104 si sommano alle ferie?

Sì. I permessi per assistenza a familiari con disabilità (legge 104/1992) sono un diritto di legge autonomo che resta fermo e si somma a ferie, ROL ed ex festività. Il CCNL non può comprimerli.

Le ferie non godute possono essere pagate?

In costanza di rapporto le quattro settimane minime di legge non sono di norma monetizzabili: vanno godute. Solo alla cessazione del rapporto le ferie maturate e non godute danno diritto all'indennità sostitutiva.

Come maturano le ferie se sono assunto in corso d'anno?

Le ferie maturano per ratei, in dodicesimi in funzione dei mesi di servizio prestati. Chi è assunto in corso d'anno matura la quota proporzionale ai mesi lavorati, secondo le regole del CCNL Autoscuole.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.