Art. 669-bis c.p.c. – Forma della domanda
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Articolo aggiunto dall’art. 74, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se nel caso previsto nell’articolo 658 il locatore non chiede il pagamento dei canoni, la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione, ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni stessi.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se l’intimazione di licenza o di sfratto e stata convalidata in assenza dell’intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (1).
Se sono decorsi dieci giorni dall’esecuzione, l’opposizione non e più ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell’articolo 663 terzo comma, e liberata.
L’opposizione si propone davanti al pretore nelle forme prescritte per l’opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili (2).
L’opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno una cauzione all’opponente.
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18 maggio 1972, n. 89, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all’intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all’udienza per caso fortuito o forza maggiore.
(2) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666, il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426.
Articolo così sostituito dall’art. 73, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se e intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
L’ordinanza e immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.
Il decreto e esteso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.
Il decreto e immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se l’intimato non comparisce o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva; ma il giudice deve ordinare che sia rinnovata la citazione, se risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza della citazione stessa o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso che l’intimato non sia comparso, la formula esecutiva ha effetto dopo 30 giorni dalla data dell’apposizione (1).
Se lo sfratto e stato intimato per mancato pagamento del canone, la convalida e subordinata all’attestazione in giudizio del locatore o del suo procuratore che la morosità persiste. In tale caso il giudice può ordinare al locatore di prestare una cauzione.
(1) Comma aggiunto dalla L. 22 dicembre 1973, n. 841.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Gli effetti dell’intimazione cessano, se il locatore non comparisce all’udienza fissata nell’atto di citazione.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando si intima la licenza o lo sfratto, la citazione a comparire deve farsi inderogabilmente davanti al pretore del luogo in cui si trova la cosa locata.
Articolo così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 339.