Il consorzio è il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.). Quando ha attività esterna, dispone di un fondo consortile che funge da garanzia e di regole specifiche sulla responsabilità verso i terzi (art. 2615). Vediamo cos’è il fondo, chi risponde delle obbligazioni, la differenza tra obbligazioni del consorzio e per conto dei singoli, e gli errori frequenti, con le norme commentate.
Cos’è il consorzio (art. 2602)
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602). Si distinguono i consorzi con attività interna, che regolano i rapporti tra i consorziati (ad esempio coordinando la produzione o i prezzi nei limiti consentiti), e i consorzi con attività esterna, destinati a operare con i terzi attraverso un ufficio comune. Solo questi ultimi pongono problemi di responsabilità verso l’esterno e dispongono di un fondo consortile come garanzia patrimoniale.
Il fondo consortile (art. 2614)
Nei consorzi con attività esterna, i contributi dei consorziati e i beni acquistati con essi costituiscono il fondo consortile (art. 2614). Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei singoli consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo: è un patrimonio destinato e autonomo, sottratto alle vicende individuali dei membri. Questa autonomia patrimoniale è la chiave di volta del sistema: garantisce stabilità all’organizzazione comune e affidabilità verso i terzi.
| Tipo di obbligazione | Chi risponde | Norma |
|---|---|---|
| Obbligazioni assunte dal consorzio in nome proprio | Solo il fondo consortile | art. 2615, c. 1 |
| Obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati | In solido il fondo e il consorziato interessato | art. 2615, c. 2 |
| Insolvenza nei rapporti interni | Ripartizione tra tutti i consorziati | art. 2615, c. 2 |
| Creditori particolari del consorziato | Non possono aggredire il fondo | art. 2614 |
La responsabilità verso i terzi (art. 2615)
L’art. 2615 distingue due ipotesi fondamentali. Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile (comma 1): i consorziati non rispondono personalmente, e questa è la principale attrattiva dello strumento. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati, invece, rispondono in solido il fondo consortile e il consorziato interessato (comma 2); in caso di insolvenza di quest’ultimo nei rapporti tra i consorziati, il debito si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote. La distinzione è cruciale: occorre verificare se l’obbligazione sia «del consorzio» o «per conto» di un singolo.
Pubblicità e gestione
I consorzi con attività esterna devono iscriversi nel Registro delle imprese (art. 2612) e rendere pubblica una situazione patrimoniale annuale redatta secondo le norme del bilancio delle società per azioni (art. 2615-bis), a garanzia della trasparenza verso i terzi che fanno affidamento sul fondo. Gli amministratori che agiscono in nome del consorzio devono indicare la denominazione del consorzio negli atti compiuti, per evitare di obbligare se stessi personalmente.
Spunti pratici
- Verifica la natura dell’obbligazione: se è del consorzio risponde solo il fondo (art. 2615, c. 1); se è per conto di un consorziato, anche quest’ultimo in solido (c. 2).
- Consorziato: il fondo è impignorabile dai tuoi creditori particolari (art. 2614); è un’autonomia patrimoniale che ti protegge e protegge il consorzio.
- Terzo creditore: per le obbligazioni del consorzio puoi contare solo sul fondo; valutane la capienza tramite la situazione patrimoniale pubblicata (art. 2615-bis).
- Amministratore: spendi sempre il nome del consorzio negli atti, per non assumere obbligazioni in proprio.
- Errore da evitare: confondere consorzio con attività interna ed esterna; solo il secondo ha fondo e responsabilità verso i terzi disciplinata dall’art. 2615.
Esempio pratico
Tre imprese edili — di Tizio, Caio e Sempronio — costituiscono un consorzio con attività esterna per partecipare insieme agli appalti, conferendo contributi che formano il fondo consortile. Il consorzio acquista in nome proprio attrezzature per il cantiere comune: per quel debito il fornitore può rivalersi solo sul fondo (art. 2615, c. 1). Diversamente, quando il consorzio ordina materiali per conto della sola impresa di Caio, del relativo debito rispondono in solido il fondo e Caio (art. 2615, c. 2); se Caio è insolvente, la perdita si ripartisce tra i tre consorziati. Un creditore personale di Tizio, infine, non può aggredire il fondo (art. 2614).