Autore: Andrea Marton

  • Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione

    Articolo 660 Codice di Procedura Civile: Forma dell’intimazione

    Art. 660 c.p.c. – Forma dell’intimazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le intimazioni di licenza o di sfratto indicate negli articoli precedenti debbono essere notificate a norma degli articoli 137 e seguenti, esclusa la notificazione al domicilio eletto.

    Il locatore deve dichiarare nell’atto la propria residenza o eleggere domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio possono essergli notificati presso la cancelleria.

    La citazione per la convalida, redatta a norma dell’articolo 125, in luogo dell’invito e dell’avvertimento al convenuto previsti dall’articolo 163, terzo comma, numero 7), deve contenere, con l’invito a comparire nell’udienza indicata, l’avvertimento che se non comparisce o, comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto ai sensi dell’articolo 663 (1).

    Tra il giorno della notificazione dell’intimazione e quello dell’udienza debbono intercorrere termini liberi non minori di venti giorni. Nelle cause che richiedono pronta spedizione il pretore può, su istanza dell’intimante, con decreto motivato, scritto in calce all’originale e alle copie dell’intimazione, abbreviare fino alla metà i termini di comparizione (1).

    Le parti si costituiscono depositando in cancelleria l’intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza (1).

    Ai fini dell’opposizione e del compimento delle attività previste negli articoli da 663 a 666, e sufficiente la comparizione personale dell’intimato (1).

    Se l’intimazione non e stata notificata in mani proprie, l’ufficiale giudiziario deve spedire avviso all’intimato dell’effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, e allegare all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione.

    (1) Comma inserito dall’art. 8, comma 3 ter, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

  • Articolo 659 Codice di Procedura Civile: Rapporto di locazione d’opera

    Articolo 659 Codice di Procedura Civile: Rapporto di locazione d’opera

    Art. 659 c.p.c. – Rapporto di locazione d’opera

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il godimento di un immobile e il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

  • Articolo 658 Codice di Procedura Civile: Intimazione di sfratto per morosità

    Articolo 658 Codice di Procedura Civile: Intimazione di sfratto per morosità

    Art. 658 c.p.c. – Intimazione di sfratto per morosità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il locatore può intimare al conduttore lo sfratto con le modalità stabilite nell’articolo precedente anche in caso di mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze, e chiedere nello stesso atto l’ingiunzione di pagamento per i canoni scaduti (1).

    Se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare a norma dell’articolo 639 la somma che e disposto ad accettare in sostituzione.

    (1) Comma così sostituito dalla L. 30 luglio 1984, n. 399.

  • Articolo 657 Codice di Procedura Civile: Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

    Articolo 657 Codice di Procedura Civile: Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

    Art. 657 c.p.c. – Intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il locatore o il concedente può intimare al conduttore, all’affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono licenza per finita locazione, prima della scadenza del contratto, con la contestuale citazione per la convalida, rispettando i termini prescritti dal contratto, dalla legge o dagli usi locali.

    può altresì intimare lo sfratto, con la contestuale citazione per la convalida, dopo la scadenza del contratto, se, in virtù del contratto stesso o per effetto di atti o intimazioni precedenti, e esclusa la tacita riconduzione.

  • Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni

    Articolo 656 Codice di Procedura Civile: Impugnazioni

    Art. 656 c.p.c. – Impugnazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il decreto d’ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell’art. 404, comma 2.

  • Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca

    Articolo 655 Codice di Procedura Civile: Iscrizione d’ipoteca

    Art. 655 c.p.c. – Iscrizione d’ipoteca

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    I decreti dichiarati esecutivi a norma degli artt. 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali e rigettata l’opposizione costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

  • Articolo 654 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Articolo 654 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    Art. 654 c.p.c. – Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecutorietà non disposta con la sentenza o con l’ordinanza di cui all’articolo precedente e conferita con decreto del conciliatore, del pretore o del presidente scritto in calce all’originale del decreto d’ingiunzione.

    Ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula.

  • Articolo 653 Codice di Procedura Civile: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Articolo 653 Codice di Procedura Civile: Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    Art. 653 c.p.c. – Rigetto o accoglimento parziale dell’opposizione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’opposizione e rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure e dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

    Se l’opposizione e accolta solo in parte, il titolo esecutivo e costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

    Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo (1).

    (1) Comma aggiunto dalla L. 10 maggio 1976, n. 358. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso comma per contrasto con gli articoli 3 e 24 Cost., nella parte in cui non consente la liquidazione delle spese e competenze all’istante che abbia già a proprio favore un titolo esecutivo.

  • Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione

    Articolo 652 Codice di Procedura Civile: Conciliazione

    Art. 652 c.p.c. – Conciliazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel giudizio di opposizione, le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l’esecutorietà del decreto oppure riduce la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest’ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell’ipoteca iscritta fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari.

  • Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Articolo 651 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]

    Art. 651 c.p.c. – [Abrogato]

    Articolo abrogato.