Autore: Andrea Marton

  • Articolo 640 Codice di Procedura Civile: Rigetto della domanda

    Articolo 640 Codice di Procedura Civile: Rigetto della domanda

    Art. 640 c.p.c. – Rigetto della domanda

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

    Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non e accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

    Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via ordinaria.

  • Articolo 639 Codice di Procedura Civile: Ricorso per consegna di cose fungibili

    Articolo 639 Codice di Procedura Civile: Ricorso per consegna di cose fungibili

    Art. 639 c.p.c. – Ricorso per consegna di cose fungibili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.

  • Articolo 638 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda e deposito

    Articolo 638 Codice di Procedura Civile: Forma della domanda e deposito

    Art. 638 c.p.c. – Forma della domanda e deposito

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La domanda di ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell’art. 125, l’indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando e ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

    Se manca l’indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

    Il ricorso e depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d’ingiunzione a norma dell’art. 641.

  • Articolo 637 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Articolo 637 Codice di Procedura Civile: Giudice competente

    Art. 637 c.p.c. – Giudice competente

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per l’ingiunzione e competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

    Per i crediti previsti nel numero 2 dell’art. 633 e competente anche il capo dell’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

    Gli avvocati e i procuratori possono altresì proporre domanda d’ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l’associazione professionale alla quale sono iscritti: e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Consiglio notarile dal quale dipendono.

  • Articolo 636 Codice di Procedura Civile: Parcella delle spese e prestazioni

    Articolo 636 Codice di Procedura Civile: Parcella delle spese e prestazioni

    Art. 636 c.p.c. – Parcella delle spese e prestazioni

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni e determinato in base a tariffe obbligatorie.

    Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

  • Articolo 635 Codice di Procedura Civile: Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

    Articolo 635 Codice di Procedura Civile: Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

    Art. 635 c.p.c. – Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

    Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell’art. 459 (1) secondo comma, sono altresì’ prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo e dai funzionari degli enti.

    (1) L’art. 459 citato è stato abrogato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533. Vedi, ora, art. 442.

  • Articolo 634 Codice di Procedura Civile: Prova scritta

    Articolo 634 Codice di Procedura Civile: Prova scritta

    Art. 634 c.p.c. – Prova scritta

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

    Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli art. 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture (1).

    (1) Comma così modificato dall’art. 8, comma 3, D.L. 18 ottobre 1995, n. 432.

  • Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità

    Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità

    Art. 633 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Su domanda di chi e creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

    se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

    se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

    se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

    L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione.

    L’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica.

  • Articolo 632 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del processo

    Articolo 632 Codice di Procedura Civile: Effetti dell’estinzione del processo

    Art. 632 c.p.c. – Effetti dell’estinzione del processo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se l’estinzione del processo esecutivo si verifica prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, essa rende inefficaci gli atti compiuti; se avviene dopo l’aggiudicazione o l’assegnazione, la somma ricavata e’ consegnata al debitore.

    Avvenuta l’estinzione del processo, il custode rende al debitore il conto, che e’ discusso e chiuso davanti al giudice della esecuzione.

    Si applica la disposizione dell’articolo 310 ultimo comma.

  • Articolo 631 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione all’udienza

    Articolo 631 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione all’udienza

    Art. 631 c.p.c. – Mancata comparizione all’udienza

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza, fatta eccezione per quella in

    cui ha luogo la vendita, il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà

    comunicazione alle parti.

    Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione de

    processo esecutivo.

    Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.