Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 41 D.Lgs. 1/2018 – Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza

    Art. 41 D.Lgs. 1/2018 – Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza ( Articolo 18 legge 225/

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il volontariato organizzato di cui all’articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all’articolo 18 e su richiesta dell’autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell’intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell’intervento dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

    2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell’assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono prestare i primi interventi, fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell’intervento alle autorità di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 42 D.Lgs. 1/2018 – Comitato nazionale del volontariato di protezione civile

    Art. 42 D.Lgs. 1/2018 – Comitato nazionale del volontariato di protezione civile ( Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1, le

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell’ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

    3. Il Comitato si riunisce mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni che adottano gli specifici regolamenti di funzionamento e individuano, ciascuna fra i propri componenti, un proprio organismo direttivo ristretto formato da un uguale numero di membri, comunque non superiore a dieci, il quale ha il compito di stimolare e promuovere l’attività della singola Commissione.

    4. Fino all’insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 43 D.Lgs. 1/2018 – Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione

    Art. 43 D.Lgs. 1/2018 – Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione ( Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. le

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione».

    2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alle pertinenti unità di voto dei relativi stati di previsione. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 44 D.Lgs. 1/2018 – Fondo per le emergenze nazionali

    Art. 44 D.Lgs. 1/2018 – Fondo per le emergenze nazionali ( Articolo 5, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l’utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.

    2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali». articolo precedente articolo successivo

  • Art. 45 D.Lgs. 1/2018 – Fondo regionale di protezione civile

    Art. 45 D.Lgs. 1/2018 – Fondo regionale di protezione civile ( Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b).

    2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d’intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 46 D.Lgs. 1/2018 – Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile

    Art. 46 D.Lgs. 1/2018 – Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile ( Articolo 3-bis, legge 225/1992

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all’esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 49 D.Lgs. 1/2018 – Clausola di invarianza finanziaria

    Art. 49 D.Lgs. 1/2018 – Clausola di invarianza finanziaria ( Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Le Amministrazioni competenti provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 50 D.Lgs. 1/2018 – Norme transitorie e finali

    Art. 50 D.Lgs. 1/2018 – Norme transitorie e finali ( Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017

    Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 – Codice della protezione civile

    1. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

    2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Minniti, Ministro dell’interno Pinotti, Ministro della difesa Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Galletti, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Padoan, Ministro dell’economia e delle finanze Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, Il Guardasigilli: Orlando articolo precedente

  • Art. 190 D.Lgs. 259/2003 – Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

    Art. 190 D.Lgs. 259/2003 – Rapporti con gli armatori delle navi da pesca

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all’articolo 189 sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 188 D.Lgs. 259/2003 – Navi da pesca: norme tecniche radionavali

    Art. 188 D.Lgs. 259/2003 – Navi da pesca: norme tecniche radionavali

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 187 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione, revoca, decadenza

    Art. 187 D.Lgs. 259/2003 – Sospensione, revoca, decadenza

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui all’articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.

    2. La licenza di esercizio di cui all’articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 186 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’esercizio radioelettrico

    Art. 186 D.Lgs. 259/2003 – Autorizzazione all’esercizio radioelettrico

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per le classi di navi di cui all’articolo 183, comma 2, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.

    2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all’articolo 183, comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all’articolo 160 è accordata all’armatore. articolo precedente articolo successivo

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