Art. 619 c.p.c. – Forma dell’opposizione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il terzo che pretende avere la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati può proporre opposizione con
ricorso al giudice dell’esecuzione, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la
notificazione del ricorso e del decreto.
Se all’udienza le parti raggiungono un accordo il giudice ne dà atto con ordinanza, adottando ogni
altra decisione idonea ad assicurare, se del caso, la prosecuzione del processo esecutivo ovvero ad
estinguere il processo, statuendo altresì in questo caso anche sulle spese, altrimenti il giudice provvede
ai sensi dell’art. 616 tenuto conto della competenza per valore.