Autore: Andrea Marton

  • Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Articolo 612 Codice di Procedura Civile: Provvedimento

    Art. 612 c.p.c. – Provvedimento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto, deve chiedere con ricorso al pretore che siano determinate le modalita’ dell’esecuzione.

    Il pretore provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l’ufficiale giudiziario che deve procedere all’esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell’opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.

  • Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Articolo 611 Codice di Procedura Civile: Spese dell’esecuzione

    Art. 611 c.p.c. – Spese dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante.

    La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell’esecuzione a norma degli artt. 91 e seguenti con decreto

    che costituisce titolo esecutivo.

  • Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Articolo 610 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti temporanei

    Art. 610 c.p.c. – Provvedimenti temporanei

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficolta’ che non ammettono dilazione, ciascuna parte puo’ chiedere al pretore, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti.

  • Articolo 609 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

    Articolo 609 Codice di Procedura Civile: Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

    Art. 609 c.p.c. – Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se nell’immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l’ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, puo’ disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.

    Se le cose sono pignorate o sequestrate, l’ufficiale giudiziario da’ immediatamente notizia dell’avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al pretore per l’eventuale sostituzione del custode.

  • Articolo 608-bis Codice di Procedura Civile: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

    Articolo 608-bis Codice di Procedura Civile: Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

    Art. 608-bis c.p.c. – Estinzione dell’esecuzione per rinuncia della parte istante

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione di cui all’articolo 605 si estingue se la parte istante prima della consegna o del rilascio,

    rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all’ufficiale giudiziario

    procedente.

  • Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio

    Articolo 608 Codice di Procedura Civile: Modo del rilascio

    Art. 608 c.p.c. – Modo del rilascio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci

    giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà.

    Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul

    luogo dell’esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall’articolo 513, immette la

    parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile, del quale le consegna le chiavi,

    ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

  • Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate

    Articolo 607 Codice di Procedura Civile: Cose pignorate

    Art. 607 c.p.c. – Cose pignorate

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non puo’ avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.

  • Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna

    Articolo 606 Codice di Procedura Civile: Modo della consegna

    Art. 606 c.p.c. – Modo della consegna

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.

  • Articolo 605 Codice di Procedura Civile: Precetto per consegna o rilascio

    Articolo 605 Codice di Procedura Civile: Precetto per consegna o rilascio

    Art. 605 c.p.c. – Precetto per consegna o rilascio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all’articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi.

    Se il titolo esecutivo dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l’intimazione va fatta con riferimento a tale termine.

  • Articolo 604 Codice di Procedura Civile: Disposizioni particolari

    Articolo 604 Codice di Procedura Civile: Disposizioni particolari

    Art. 604 c.p.c. – Disposizioni particolari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento e in generale gli atti d’espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all’articolo 579 primo comma.

    Ogni volta che a norma dei capi precedenti deve essere sentito il debitore, e’ sentito anche il terzo.