Autore: Andrea Marton

  • Articolo 593 Codice di Procedura Civile: Rendiconto

    Articolo 593 Codice di Procedura Civile: Rendiconto

    Art. 593 c.p.c. – Rendiconto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’amministratore, nel termine fissato dal giudice dell’esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili nei modi stabiliti dal giudice.

    Al termine della gestione l’amministratore deve presentare il rendiconto finale.

    I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile, risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti.

  • Articolo 592 Codice di Procedura Civile: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Articolo 592 Codice di Procedura Civile: Nomina dell’amministratore giudiziario

    Art. 592 c.p.c. – Nomina dell’amministratore giudiziario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’amministrazione giudiziaria dell’immobile e’ disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o piu’ creditori o a un istituto all’uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.

    All’amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.

  • Articolo 591-ter Codice di Procedura Civile: Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Articolo 591-ter Codice di Procedura Civile: Ricorso al giudice dell’esecuzione

    Art. 591-ter c.p.c. – Ricorso al giudice dell’esecuzione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può

    rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono

    proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso

    allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo

    che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di cui

    all’articolo 617.

  • Articolo 591-bis Codice di Procedura Civile: Delega delle operazioni di vendita

    Articolo 591-bis Codice di Procedura Civile: Delega delle operazioni di vendita

    Art. 591-bis c.p.c. – Delega delle operazioni di vendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza con la quale provvede sull’istanza di vendita ai sensi dell’articolo

    569, terzo comma, può, sentiti gli interessati, delegare ad un notaio avente preferibilmente sede nel

    circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi di cui all’articolo

    179-ter delle disposizioni di attuazione del presente codice, il compimento delle operazioni di vendita

    secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo articolo 569. Con la medesima ordinanza il

    giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni delegate, le modalità della pubblicità, il

    luogo di presentazione delle offerte ai sensi dell’articolo 571 e il luogo ove si procede all’esame delle

    offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell’eventuale incanto.

    Il professionista delegato provvede:

    alla determinazione del valore dell’immobile a norma dell’articolo 568, terzo comma, tenendo anche

    conto della relazione redatta dall’esperto nominato dal giudice ai sensi dell’articolo 569, primo

    comma, e delle eventuali note depositate dalle parti ai sensi dell’art. 173 bis, quarto comma, delle

    disposizioni di attuazione del presente codice;

    agli adempimenti previsti dall’art. 570 e, ove occorrenti, dall’art. 576, secondo comma;

    alla deliberazione sull’offerta a norma dell’art. 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli artt. 573

    e 574;

    alle operazioni dell’incanto e alla aggiudicazione dell’immobile a norma dell’art. 581;

    a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all’art. 583;

    sulle offerte dopo l’incanto a norma dell’articolo 584 e sul versamento del prezzo nella ipotesi di cui

    all’articolo 585, secondo comma;

    sulla istanza di assegnazione di cui all’art. 590;

    alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d’acquisto ai

    sensi dell’art. 591;

    alla fissazione dell’ulteriore incanto nel caso previsto dall’art. 587;

    ad autorizzare l’assunzione dei debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario a norma

    dell’art. 508;

    alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di

    trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per

    le comunicazioni di atti volontari di trasferimento nonché all’espletamento delle formalità di

    cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di

    trasferimento pronunciato dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586;

    alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione che,

    dopo avervi apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell’articolo 596;

    ad ordinare alla banca o all’ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma

    direttamente versata mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati

    aggiudicatari. La restituzione ha luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli

    stessi conti da cui sono pervenute le somme accreditate.

    Nell’avviso di cui all’art. 570 è specificato che tutte le attività, che, a norma degli articoli 571 e

    seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell’esecuzione, o dal cancelliere o

    dal giudice dell’esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato presso il suo studio ovvero nel

    luogo indicato nell’ordinanza di cui al primo comma. All’avviso si applica l’articolo 173-quater delle

    disposizioni di attuazione del presente codice.

    Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve

    contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone

    presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell’aggiudicazione provvisoria con

    l’identificazione dell’aggiudicatario.

    Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo stesso non deve essere allegata la

    procura speciale di cui all’articolo 579, secondo comma.

    Se il prezzo non è stato versato nel termine, il professionista delegato ne dà tempestivo avviso al giudice,

    trasmettendogli il fascicolo.

    Avvenuto il versamento del prezzo con le modalità stabilite ai sensi degli articoli 574, 585 e 590, secondo

    comma, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al

    giudice dell’esecuzione il fascicolo. Al decreto, se previsto dalla legge, deve essere allegato il certificato di

    destinazione urbanistica dell’immobile quale risultante dal fascicolo processuale. Il professionista

    delegato provvede alla trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione nel caso in cui non faccia luogo

    all’assegnazione o ad ulteriori incanti ai sensi dell’articolo 591. Contro il decreto previsto nel presente

    comma è proponibile l’opposizione di cui all’articolo 617.

    Le somme versate dall’aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal

    giudice.

    I provvedimenti di cui all’articolo 586 restano riservati al giudice dell’esecuzione in ogni caso di delega al

    professionista delle operazioni di vendita.

  • Articolo 591 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

    Articolo 591 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

    Art. 591 c.p.c. – Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice dell’esecuzione

    dispone l’amministrazione giudiziaria a norma degli articoli 592 e seguenti, oppure pronuncia nuova

    ordinanza ai sensi dell’articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.

    Il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un

    prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di

    187

    vendita o fissa nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a sessanta giorni, e non

    superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571.

    Si applica il terzo comma, secondo periodo, dell’articolo 569.

  • Articolo 590 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di assegnazione

    Articolo 590 Codice di Procedura Civile: Provvedimento di assegnazione

    Art. 590 c.p.c. – Provvedimento di assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se la vendita all’incanto non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l’assegnatario deve versare l’eventuale

    conguaglio.

  • Articolo 589 Codice di Procedura Civile: Istanza di assegnazione

    Articolo 589 Codice di Procedura Civile: Istanza di assegnazione

    Art. 589 c.p.c. – Istanza di assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’istanza di assegnazione deve contenere l’offerta di pagamento di una somma non inferiore a quella

    prevista nell’articolo 506 ed al prezzo determinato a norma dell’articolo 568.

    Fermo quanto previsto al primo comma, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori

    di cui all’articolo 498 e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente, questi può

    presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea capitale e

    il prezzo che intende offrire, oltre le spese.

  • Articolo 588 Codice di Procedura Civile: Termine per l’istanza di assegnazione

    Articolo 588 Codice di Procedura Civile: Termine per l’istanza di assegnazione

    Art. 588 c.p.c. – Termine per l’istanza di assegnazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell’incanto, può presentare istanza di

    assegnazione a norma dell’articolo 589 per il caso in cui la vendita all’incanto non abbia luogo per

    mancanza di offerte.

  • Articolo 587 Codice di Procedura Civile: Inadempienza dell’aggiudicatario

    Articolo 587 Codice di Procedura Civile: Inadempienza dell’aggiudicatario

    Art. 587 c.p.c. – Inadempienza dell’aggiudicatario

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il prezzo non e’ depositato nel termine stabilito, il giudice dell’esecuzione con decreto dichiara la decadenza dell’aggiudicatario, pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa e quindi dispone un nuovo incanto.

    Per il nuovo incanto si procede a norma degli articoli 576 e seguenti. Se il prezzo che se ne ricava, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore a quello dell’incanto precedente, l’aggiudicatario inadempiente e’ tenuto al pagamento della differenza.

  • Articolo 586 Codice di Procedura Civile: Trasferimento del bene espropriato

    Articolo 586 Codice di Procedura Civile: Trasferimento del bene espropriato

    Art. 586 c.p.c. – Trasferimento del bene espropriato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il

    prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce

    all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la

    vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste

    ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice

    con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni

    ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

    Il decreto contiene altresì l’ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l’immobile venduto.

    Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.