Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 162 D.Lgs. 259/2003 – Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni

    Art. 162 D.Lgs. 259/2003 – Obbligo del titolo di abilitazione – Esenzioni

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per l’esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.

    2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi: a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d’istituto del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d’istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Corpo delle Capitanerie di porto; b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

    3. Il Ministro delle imprese e del made in Italy ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell’operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall’Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 163 D.Lgs. 259/2003 – Titoli di abilitazione

    Art. 163 D.Lgs. 259/2003 – Titoli di abilitazione

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Con regolamento adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle imprese e del made in Italy sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti: a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione; b) le modalità di espletamento dei servizi; c) gli esami per il conseguimento dei titoli; d) l’ammissione agli esami; e) le prove d’esame; f) la costituzione delle commissioni esaminatrici; g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.

    2. Dall’emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall’articolo 5 dell’allegato n. 25. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 161 D.Lgs. 259/2003 – Norme tecniche per gli impianti

    Art. 161 D.Lgs. 259/2003 – Norme tecniche per gli impianti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 160 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Art. 160 D.Lgs. 259/2003 – Licenza di esercizio

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l’autorizzazione generale all’esercizio deve essere conservata l’apposita licenza rilasciata dal Ministero.

    2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

  • Art. 159 D.Lgs. 259/2003 – Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima

    Art. 159 D.Lgs. 259/2003 – Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull’organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l’istallazione e l’esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all’uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.

    2. All’impianto ed all’esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L’impianto e l’esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui all’articolo 100, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.

  • Art. 158 D.Lgs. 259/2003 – Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

    Art. 158 D.Lgs. 259/2003 – Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all’articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l’impianto e delle modalità di svolgimento del traffico. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 157 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni civili

    Art. 157 D.Lgs. 259/2003 – Sanzioni civili

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.

    2. Per le indennità previste nella prima parte dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

  • Art. 156 D.Lgs. 259/2003 – Pubblico ufficiale

    Art. 156 D.Lgs. 259/2003 – Pubblico ufficiale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli ufficiali che, ai sensi dell’articolo 154, hanno facoltà di chiedere l’esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l’accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell’esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 155 D.Lgs. 259/2003 – Rifiuto di esibire i documenti

    Art. 155 D.Lgs. 259/2003 – Rifiuto di esibire i documenti

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell’articolo 154, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.

    2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 154 D.Lgs. 259/2003 – Reati commessi in alto mare

    Art. 154 D.Lgs. 259/2003 – Reati commessi in alto mare

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884, od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l’esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

    2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l’ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

    3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l’ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

  • Art. 153 D.Lgs. 259/2003 – Competenza territoriale

    Art. 153 D.Lgs. 259/2003 – Competenza territoriale

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all’estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell’ articolo 1240 del codice della navigazione.

    2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del Codice di procedura penale.

  • Art. 152 D.Lgs. 259/2003 – Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini

    Art. 152 D.Lgs. 259/2003 – Ancoraggio delle navi – Reti da pesca – Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini

    Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

    1. È punito con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00: a) il comandante di una nave il quale getta l’ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino; b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all’uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all’avvertimento, il termine necessario per finire l’operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore; c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino. articolo precedente articolo successivo

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