Art. 575 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo del versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo e’ avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell’articolo 586.
Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell’articolo 583.
Se il prezzo non e’ depositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell’articolo 587.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita gli offerenti a una gara sull’offerta più alta.
Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti il giudice può disporre la vendita a
favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Sull’offerta il giudice dell’esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l’offerta è superiore al valore dell’immobile determinato a norma dell’articolo 568, aumentato di un
quinto, la stessa è senz’altro accolta.
Se l’offerta è inferiore a tale valore, il giudice non può far luogo alla vendita se vi è il dissenso del
creditore procedente, ovvero se il giudice ritiene che vi è seria possibilità di migliore vendita con il
sistema dell’incanto. In tali casi lo stesso ha senz’altro luogo alle condizioni e con i termini fissati con
l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’articolo 569.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato personalmente o a
mezzo di procuratore legale anche a norma dell’articolo 579 ultimo comma. L’offerente deve presentare nella
cancelleria dichiarazione contenente la indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro
elemento utile alla valutazione dell’offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall’offerente, l’offerta non
può essere revocata prima di venti giorni.
L’offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell’articolo 568 e se l’offerente non
presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Dell’ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell’art. 490, pubblico avviso contenente l’indicazione
degli estremi previsti nell’art. 555, del valore dell’immobile determinato a norma dell’art. 568, del sito
internet sul quale è pubblicata la relativa relazione di stima, del nome e del recapito telefonico del
custode nominato in sostituzione del debitore, con l’avvertimento che maggiori informazioni, anche
relative alle generalità del debitore, possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse.
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precedentemente in vigore)
§ 2
Vendita senza incanto

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
A seguito dell’istanza di cui all’articolo 567 il giudice dell’esecuzione, entro trenta giorni dal deposito
della documentazione di cui al secondo comma dell’articolo 567, nomina l’esperto convocandolo
davanti a sé per prestare il giuramento e fissa l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori
di cui all’articolo 498 che non siano intervenuti. Tra la data del provvedimento e la data fissata per
l’udienza non possono decorrere più di centoventi giorni.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre,
a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice dispone con
ordinanza la vendita, fissando un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto ai sensi dell’articolo 571. Il giudice con la
medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, fissa, al giorno
successivo alla scadenza del termine, l’udienza per la deliberazione sull’offerta e per la gara tra gli
offerenti di cui all’articolo 573 e provvede ai sensi dell’articolo 576, per il caso in cui non siano
proposte offerte d’acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il caso in cui le stesse non siano
efficaci ai sensi dell’articolo 571, ovvero per il caso in cui si verifichi una delle circostanze previste
dall’articolo 572, terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui la vendita senza incanto non abbia
luogo per qualsiasi altra ragione.
Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con sentenza e quindi il giudice dell’esecuzione dispone la
vendita con ordinanza.
Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale essa deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita o di un altro autorizzato, ai creditori di cui all’articolo 498 che non sono
comparsi.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Agli effetti dell’espropriazione il valore dell’immobile si determina a norma dell’articolo 15 primo comma.
Per il diritto del direttario, il valore, agli effetti indicati, si determina in base agli otto decimi di quello calcolato a norma dell’articolo 13 ultimo comma.
Se il bene non e’ soggetto a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi ragione il giudice ritiene che il valore determinato a norma delle disposizioni precedenti sia manifestamente inadeguato, il valore e’ determinato dal giudice stesso sulla base degli elementi forniti dalle parti e di quelli che gli puo’ fornire un esperto da lui nominato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di
titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell’immobile pignorato.
Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro centoventi giorni dal deposito del ricorso, ad
allegare allo stesso l’estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative
all’immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento; tale
documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e
dei registri immobiliari.
Il termine di cui al secondo comma può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o
dell’esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriore centoventi giorni. Un
termine di centoventi giorni è inoltre assegnato al creditore dal giudice, quando lo stesso ritiene che la
documentazione da questi depositata debba essere completata. Se la proroga non è richiesta o non è
concessa oppure se la documentazione non è integrata nel termine assegnato ai sensi di quanto previsto
nel periodo precedente, il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, dichiara l’inefficacia del
pignoramento relativamente all’immobile per il quale non è stata depositata la prescritta
documentazione. L’inefficacia è dichiarata con ordinanza, sentite le parti. Il giudice, con l’ordinanza,
dispone la cancellazione della trascrizione del pignoramento. Si applica l’articolo 562, secondo comma.
Il giudice dichiara altresì l’estinzione del processo esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I creditori iscritti e i privilegiati che intervengono oltre l’udienza indicata nell’articolo 564, ma prima di quella prevista nell’articolo 596, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione, e, quando sono muniti di titolo esecutivo, possono provocare atti dell’espropriazione.