Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Funzioni Centrali: ferie e festività soppresse

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Nel CCNL Funzioni Centrali le ferie sono 28 giorni lavorativi con l’orario su cinque giorni e 32 con l’orario su sei, più 4 giornate per le festività soppresse. Dal CCNL 2025-2027 valgono anche per i neoassunti, che prima ne avevano 26 o 30 per i primi tre anni. Si godono nell’anno; i residui vanno fruiti entro il primo semestre dell’anno dopo. Permessi retribuiti: 8 giorni l’anno per concorsi ed esami, 3 giorni per lutto, 15 per matrimonio, 18 ore per motivi personali, fino a 150 ore per studio.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    6 agosto 2026 (CCNL 2025-2027, sottoscrizione definitiva; in vigore dal 7 agosto 2026)
    Vigenza
    Triennio 2025-2027
    Platea
    Circa 200.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Ferie e permessi retribuiti Funzioni Centrali
    Voce Quantità Note
    Ferie annuali 28 gg (orario su 5 giorni) o 32 gg (su 6 giorni) Anche per i neoassunti dal CCNL 2025-2027
    Festività soppresse 4 giornate In aggiunta alle ferie, da godere nell’anno solare
    Concorsi ed esami 8 gg/anno Solo i giorni delle prove
    Lutto 3 gg per evento Coniuge o convivente, parenti entro il 2° grado, affini di 1° grado; entro 7 giorni lavorativi
    Matrimonio 15 gg consecutivi Da iniziare entro 45 giorni dalle nozze
    Motivi personali o familiari 18 ore/anno Non riducono le ferie, minimo un’ora
    Diritto allo studio Fino a 150 ore/anno Nel limite del 3% del personale

    Quanti giorni di ferie

    La durata dipende da come è distribuito l’orario: 28 giorni lavorativi con la settimana su cinque giorni, 32 con la settimana su sei (art. 21 del CCNL 2022-2024). In entrambi i casi sono comprese le due giornate della legge 937/1977. A queste si aggiungono 4 giornate di riposo per le festività soppresse (San Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, Santi Pietro e Paolo), da godere nell’anno solare.

    Fino al CCNL 2022-2024 chi entrava per la prima volta in una pubblica amministrazione aveva 26 o 30 giorni per i primi tre anni. Il CCNL 2025-2027, firmato il 6 agosto 2026, ha eliminato la differenza: anche i neoassunti hanno 28 o 32 giorni. Nell’anno di assunzione o di cessazione le ferie spettano in dodicesimi, e una frazione di mese oltre i quindici giorni conta come mese intero.

    Programmazione e rinvio delle ferie

    Le ferie si godono nel corso dell’anno, previa autorizzazione e compatibilmente con il servizio; l’amministrazione le pianifica entro aprile. Chi ne fa richiesta ha diritto ad almeno due settimane continuative fra il 1° giugno e il 30 settembre. Non si possono fruire a ore.

    Se restano ferie al 31 dicembre, per motivi personali o per esigenze di servizio, vanno godute entro il primo semestre dell’anno successivo, e l’amministrazione deve invitare formalmente il dipendente a farlo. Le ferie non sono monetizzabili: si pagano solo alla cessazione del rapporto, nei limiti di legge. Una malattia documentata di oltre tre giorni, o con ricovero, sospende le ferie.

    Permessi retribuiti: studio, lutto, matrimonio

    Oltre alle ferie, il CCNL prevede diversi permessi retribuiti:

    • 8 giorni l’anno per concorsi ed esami, comprese le progressioni fra aree, limitati ai giorni delle prove;
    • 3 giorni per lutto per ogni evento (coniuge o convivente, parenti entro il 2° grado, affini di 1° grado), da usare entro 7 giorni lavorativi dal decesso;
    • 15 giorni consecutivi per matrimonio, da iniziare entro 45 giorni dalle nozze;
    • 18 ore l’anno per particolari motivi personali o familiari, non meno di un’ora per volta;
    • fino a 150 ore l’anno per studio, nel limite del 3% del personale a tempo indeterminato.

    Casi pratici

    Tizio – Assistente con orario su cinque giorni
    Tizio, assistente in un ministero con orario su cinque giorni, ha 28 giorni di ferie più 4 giornate di festività soppresse. Per il 2026 ha programmato 14 giorni in agosto, 5 a Natale, 5 a luglio e 4 sparsi; le festività soppresse le usa per i ponti.
    Caia – Funzionaria con permesso studio
    Caia, funzionaria INPS, frequenta master in Diritto Tributario all’Università di Roma. Ha vinto graduatoria permesso studio: 150h/anno per 3 anni. Le usa per lezioni serali e esami.
    Sempronio – Lutto e matrimonio
    Sempronio si è sposato a giugno (15gg permesso) e nello stesso anno ha avuto un lutto per il padre (3gg). Entrambi i permessi retribuiti senza intaccare le ferie.

    Domande frequenti

    Quanti giorni di ferie ha un dipendente del Ministero?
    28 giorni lavorativi con l’orario su cinque giorni, 32 su sei, più 4 giornate di festività soppresse. Dal CCNL 2025-2027 la stessa misura vale anche per i neoassunti.
    Posso rinviare le ferie all'anno successivo?
    Sì: le ferie residue al 31 dicembre, per motivi personali o di servizio, si godono entro il primo semestre dell’anno successivo. Non si possono pagare in denaro, salvo alla cessazione del rapporto.
    Quanti giorni di permesso per lutto nel pubblico?
    3 giorni per evento, per coniuge o convivente, parenti entro il 2° grado e affini di 1° grado, da usare entro 7 giorni lavorativi dal decesso. Sono retribuiti e non intaccano le ferie.
    Come funziona il permesso studio?
    150 ore/anno per laurea/master, riservato al 3% del personale dell’amministrazione. La selezione avviene per graduatoria con criteri di anzianità di servizio e merito.

    Fonti: CCNL Funzioni Centrali 2022-2024, testo coordinato (art. 21, 24, 25, 26) · novità ferie CCNL 2025-2027. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Funzioni Centrali: orario servizio e lavoro agile

    CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego)

    In sintesi

    Il CCNL Funzioni Centrali prevede 36 ore settimanali di servizio, articolate in 5 giorni (lunedì-venerdì). Sono ammesse modalità flessibili: orario flessibile entrata 7:30-9:00 e uscita 13:30-17:30, lavoro agile fino al 60% del tempo lavoro, banca ore. Il rinnovo 2024 ha esteso il diritto al lavoro agile e introdotto il diritto alla disconnessione.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ARAN · CGIL FP · CISL FP · UIL PA · CONFSAL UNSA · CISAL FIALP
    Ultimo rinnovo
    6 agosto 2026 (CCNL 2025-2027, sottoscrizione definitiva; in vigore dal 7 agosto 2026)
    Vigenza
    Triennio 2025-2027
    Platea
    ~250.000 dipendenti pubblici di Ministeri, Agenzie fiscali (Entrate/Dogane), Enti pubblici non economici (INPS, INAIL, ACI), Presidenza del Consiglio

    Tabella riepilogativa

    Articolazione oraria standard Funzioni Centrali
    Modalità Orario Note
    Settimana corta 5gg 36h (7h12’/gg) Standard ministeri e agenzie
    Settimana corta 6gg (con sabato) 36h (6h/gg) Sportelli al pubblico
    Flessibilità entrata Tra 7:30-9:00 Recupero giornaliero
    Flessibilità uscita Tra 13:30-17:30 In base ad entrata
    Lavoro agile Fino al 60% Accordo individuale
    Banca ore 40 ore/anno Recupero entro 12 mesi

    L'orario settimanale: 36 ore in 5 giorni

    L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali, ripartite in 5 giorni dal lunedì al venerdì con 7 ore e 12 minuti al giorno. Le amministrazioni con sportelli al pubblico (es. INPS) possono prevedere settimana su 6 giorni con 6 ore/giorno.

    Pause: la pausa pranzo è obbligatoria di 30 minuti dopo 6 ore continuative di lavoro. Non viene retribuita.

    Lavoro agile fino al 60% del tempo lavoro

    Il CCNL 2024 ha confermato e ampliato il lavoro agile (ex L. 81/2017 + D.L. 80/2021 PA): fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili che richiedono presenza obbligatoria (es. centralinisti, autisti, ausiliari di custodia).

    Modalità: accordo individuale scritto tra dipendente e dirigente, durata determinata (max 12 mesi rinnovabile), specifica gli obiettivi e le fasce di reperibilità. Il dipendente in lavoro agile ha diritto alla disconnessione fuori dalle fasce stabilite.

    Banca ore e recupero

    Le ore eccedenti l’orario ordinario possono confluire in banca ore individuale (max 40 ore/anno) o essere pagate come straordinario.

    Le ore in banca devono essere recuperate entro 12 mesi tramite permessi orari o giornate libere. Decorso il termine senza recupero, le ore vengono liquidate come straordinario al tasso previsto (+15% feriale, +30% notturno/festivo).

    Casi pratici

    Tizio – Operatore con flessibilità
    Tizio entra al Ministero Interno tra 7:45 e 8:30 e termina coerentemente 7h12′ dopo. Recupera eventuali minuti in difetto la settimana successiva. Non fa lavoro agile (custodia immobile).
    Caia – Funzionaria Entrate in smartworking
    Caia, funzionaria Entrate, lavora da casa 12 giorni al mese (60% del mese-tipo 20gg). Fasce di reperibilità 9-13 e 14-17. Riceve indennità lavoro agile annua di €110 forfettaria.
    Sempronio – Banca ore di 32 ore
    Sempronio ha accumulato 32 ore di straordinario in banca ore per progetti audit. Le recupera tra agosto e dicembre come 4 giornate libere extra ferie.

    Domande frequenti

    Quante ore lavora un dipendente Funzioni Centrali?
    36 ore settimanali, in 5 giorni dal lunedì al venerdì (7h12’/giorno) oppure 6 giorni con sabato (6h/giorno) per sportelli al pubblico.
    Quanti giorni al mese posso fare smart working nel pubblico?
    Fino al 60% del tempo lavoro su base mensile, salvo profili a presenza obbligatoria. In pratica circa 12 giorni al mese su 20 lavorativi.
    Cos'è la banca ore?
    Un conto individuale di ore eccedenti l’orario ordinario (max 40h/anno) recuperabili entro 12 mesi come permessi o giornate libere. Trascorso il termine, vengono liquidate come straordinario.
    Il dipendente in smart working ha diritto alla disconnessione?
    Sì. Il CCNL 2024 ha codificato il diritto alla disconnessione fuori dalle fasce di reperibilità concordate. Niente email, telefonate o messaggi di servizio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Funzioni Centrali (Pubblico Impiego). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 58 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni finanziarie

    Art. 58 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni finanziarie

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 aprile 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunità Baccini, Ministro per la funzione pubblica Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Berlusconi, Ministro della salute (ad interim) Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli articolo precedente

  • Art. 57 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni abrogate

    Art. 57 D.Lgs. 198/2006 – Disposizioni abrogate

    D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità

    Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge 9 gennaio 1963, n. 7 ; b) l’ articolo 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 66 ; c) gli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 9 , 10 , 11 , 12 , 15 e 16, comma 1, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 ; d) gli articoli 1 e 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874 ; e) l’ articolo 11 della legge 6 agosto 1990, n. 223 ; f) la legge 10 aprile 1991, n. 125 , ad eccezione dell’articolo 11; g) la legge 25 febbraio 1992, n. 215 , ad eccezione degli articoli 10, comma 6, 12 e 13; h) l’ articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 ; i) il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 ; l) il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 , ad eccezione dell’articolo 10, comma 4; m) il decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 226 , ad eccezione degli articoli 6, comma 2, e 7, comma 1; n) l’ articolo 3 della legge 8 aprile 2004, n. 90

    Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.

  • Art. 56 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo

    Art. 56 D.Lgs. 198/2006 – Pari opportunità nell’accesso alla carica di membro del Parlamento europeo ( legge 8 aprile 2004, n. 90, articolo 3

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Nell’insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.

    2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l’importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

    3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell’ articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato.

  • Art. 55 D.Lgs. 198/2006 – Relazione al Parlamento

    Art. 55 D.Lgs. 198/2006 – Relazione al Parlamento ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il Ministro dello sviluppo economico verifica lo stato di attuazione dei principi di cui al presente capo, presentando a tale fine una relazione annuale al Parlamento. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 54 D.Lgs. 198/2006 – Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile

    Art. 54 D.Lgs. 198/2006 – Fondo nazionale per l’imprenditoria femminile ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 3, comma 1

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. A valere sulle disponibilità del Fondo, istituito con l’ articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente: a) per impianti ed attrezzature sostenute per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa; b) per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

    2. Ai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 53 D.Lgs. 198/2006 – Principi in materia di beneficiari delle azioni positive

    Art. 53 D.Lgs. 198/2006 – Principi in materia di beneficiari delle azioni positive ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 2, comma 1

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. I principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile si rivolgono ai seguenti soggetti: a) le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne, che operino nei settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi; b) le imprese, o i loro consorzi, le associazioni, gli enti, le società di promozione imprenditoriale anche a capitale misto pubblico e privato, i centri di formazione e gli ordini professionali che promuovono corsi di formazione imprenditoriale o servizi di consulenza e di assistenza tecnica e manageriale riservati per una quota non inferiore al settanta per cento a donne. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 52 D.Lgs. 198/2006 – Principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile

    Art. 52 D.Lgs. 198/2006 – Principi in materia di azioni positive per l’imprenditoria femminile ( legge 25 febbraio 1992, n. 215, articolo 1, commi 1 e 2

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Il presente capo indica i principi generali volti a promuovere l’uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell’attività economica e imprenditoriale, e, in particolare, i principi diretti a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; c) agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile; d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi. articolo precedente articolo successivo

  • Art. 51 D.Lgs. 198/2006 – Tutela e sostegno della maternità e paternità

    Art. 51 D.Lgs. 198/2006 – Tutela e sostegno della maternità e paternità

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La tutela ed il sostegno della maternità e paternità è disciplinata dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

  • Art. 50 D.Lgs. 198/2006 – Misure a sostegno della flessibilità di orario

    Art. 50 D.Lgs. 198/2006 – Misure a sostegno della flessibilità di orario

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. Le misure a sostegno della flessibilità di orario, finalizzate a promuovere e incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di lavoro, sono disciplinate dall’ articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

  • Art. 49 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nel settore radiotelevisivo

    Art. 49 D.Lgs. 198/2006 – Azioni positive nel settore radiotelevisivo ( legge 6 agosto 1990, n. 223, articolo 11

    Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna

    1. La concessionaria pubblica e i concessionari privati per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale, promuovono azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzioni, organizzazione e distribuzione del lavoro, nonché di assegnazione di posti di responsabilità.

    2. I concessionari di cui al comma 1 redigono, ogni due anni, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli e della remunerazione effettiva da trasmettere alla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna di cui al libro I, titolo II, capo II. articolo precedente articolo successivo

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.