Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 26 DPR 487/1994 – Assunzioni nelle sedi centrali

    Art. 26 DPR 487/1994 – Assunzioni nelle sedi centrali

    Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi

    1. Le selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici a carattere nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.

    2. Le amministrazioni di cui al comma 1, entro il 1› febbraio di ogni anno, segnalano il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo professionale.

    3. I lavoratori iscritti nelle elenchi delle centri per l’impiego, interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

    4. I bandi debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo professionale e per amministrazione, nonché l’aliquota di posti riservati.

    5. Le domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della centro per l’impiego d’iscrizione, attestante l’iscrizione nelle elenchi di collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonché la posizione in graduatoria ed il punteggio attribuito. L’attestazione può essere apposta anche in calce alla domanda.

    6. Con riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato dalle centri per l’impiego. Nella graduatoria sono evidenziati i nomi degli aventi titolo alla riserva.

    7. La graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.

    8. In casi di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica può autorizzare amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le medesime modalità indicate nel presente articolo. articolo precedente articolo successivo

  • CCNL Autoferrotranvieri: preavviso e dimissioni

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Nel settore autoferrotranviario non c’è un’unica tabella di preavviso. Per autisti, macchinisti e operai delle aziende soggette al R.D. 148/1931 il contratto non fissa termini: le dimissioni vanno presentate per iscritto e diventano efficaci con l’accettazione dell’azienda, da deliberare entro un mese (art. 30 dell’allegato A al R.D.). Nelle aziende con meno di 26 dipendenti e per gli avventizi il preavviso degli operai è di 15 giorni di calendario (art. 70 CCNL 23 luglio 1976). La tabella da 30 a 120 giorni vale per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità (art. 13 dell’allegato A all’accordo nazionale 27 novembre 2000). La giusta causa esclude il preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    20 marzo 2025 (verbale ministeriale che rende esecutiva l’intesa dell’11 dicembre 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Addetti al trasporto pubblico locale (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Preavviso e dimissioni nel settore autoferrotranviario: quale regola si applica
    Lavoratori Regola Fonte
    Autisti, macchinisti, operai e impiegati di ruolo delle aziende soggette al R.D. 148/1931 Nessuna tabella di preavviso nel contratto nazionale. Dimissioni per iscritto, efficaci con l’accettazione dell’azienda, deliberata entro un mese: fino ad allora si resta in servizio Art. 30 all. A R.D. 148/1931
    Operai, autisti compresi, delle aziende con meno di 26 dipendenti e avventizi 15 giorni di calendario, da qualsiasi giorno; stessi termini per le dimissioni Art. 70 CCNL 23/7/1976
    Impiegati delle stesse aziende Da 1 a 4 mesi secondo la categoria e l’anzianità (fino a 5 anni, da 5 a 10, oltre 10); stessi termini per le dimissioni Art. 70 CCNL 23/7/1976
    Servizi ausiliari per la mobilità, aree 1ª e 2ª 60 / 90 / 120 giorni (fino a 5 anni / oltre 5 e fino a 10 / oltre 10) Art. 13 all. A AN 27/11/2000
    Servizi ausiliari per la mobilità, area 3ª 45 / 60 / 75 giorni Art. 13 all. A AN 27/11/2000
    Servizi ausiliari per la mobilità, area 4ª 30 / 45 / 60 giorni Art. 13 all. A AN 27/11/2000

    Attenzione: la tabella da 30 a 120 giorni non riguarda gli autisti. L’art. 13 che la contiene sta nell’allegato A all’accordo nazionale 27 novembre 2000, che si applica agli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità. Per loro i termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, si contano in giorni di calendario e valgono anche per le dimissioni, senza dimezzamenti: «i termini di preavviso sopra indicati dovranno essere osservati anche dal lavoratore in caso di dimissioni». Per autisti e operai valgono le regole delle prime righe della tabella.

    Come si individua il preavviso

    Prima di tutto conta quale disciplina si applica in azienda:

    • aziende soggette al R.D. 148/1931 (personale di ruolo): il contratto nazionale non prevede termini di preavviso; le dimissioni seguono l’art. 30 dell’allegato A al regio decreto;
    • aziende con meno di 26 dipendenti e avventizi: art. 70 del CCNL 23 luglio 1976, 15 giorni di calendario per gli operai, da 1 a 4 mesi per gli impiegati;
    • servizi ausiliari per la mobilità: art. 13 dell’allegato A all’accordo nazionale 2000, per area professionale (1ª e 2ª, 3ª, 4ª) e anzianità di servizio (fino a 5 anni, oltre 5 e fino a 10, oltre 10).

    Nel settore sono molto diffusi gli accordi aziendali: se in azienda si applica un testo diverso, valgono i termini di quel testo.

    Preavviso lavorato vs indennità

    Il datore (o lavoratore) sceglie:

    • Preavviso lavorato: continua a lavorare
    • Indennità sostitutiva: paga il periodo + ratei 13ª/14ª/ferie/ROL

    Indennità inversa: il datore può chiedere di uscire prima pagando.

    Dimissioni del lavoratore

    Le dimissioni richiedono:

    • nelle aziende soggette al R.D. 148/1931, la forma scritta e l’accettazione dell’azienda, deliberata entro un mese: fino ad allora si resta in servizio (art. 30 all. A); negli altri casi lo stesso preavviso previsto per il licenziamento, senza riduzioni (15 giorni per gli operai delle aziende con meno di 26 dipendenti, tabella dell’art. 13 per i servizi ausiliari);
    • forma telematica tramite il portale Cliclavoro/INPS;
    • sono revocabili entro 7 giorni.

    Dove il preavviso è previsto (art. 70 CCNL 1976, art. 13 all. A AN 2000), se il lavoratore non lo rispetta l’azienda può trattenere il corrispondente importo da quanto gli spetta a qualsiasi titolo, TFR compreso. In alternativa si può concordare con l’azienda l’uscita anticipata: in quel caso la trattenuta non si applica.

    Eccezioni di forma online: dimissioni in prova, per giusta causa, di madre nei primi 3 anni del figlio (convalida ITL).

    Licenziamento per giusta causa

    La giusta causa consente licenziamento senza preavviso. Cause tipiche TPL:

    • Guida in stato di ebbrezza/sostanze stupefacenti (riscontrata in servizio)
    • Danneggiamento doloso di mezzi aziendali
    • Rifiuto reiterato di obbedire a regole sicurezza
    • Atti violenti contro colleghi o utenti
    • Furto incassi bigliettazione
    • Falsificazione cartellini servizio
    • Assenza ingiustificata >5 gg consecutivi

    Procedura: contestazione scritta entro 15 gg, difesa 5 gg, decisione.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Due tipi:

    • Soggettivo: inadempimento meno grave (con preavviso)
    • Oggettivo: ragioni produttive/organizzative (es. riorganizzazione, cessazione linea)

    Per aziende con più di 15 dipendenti, il licenziamento oggettivo richiede tentativo conciliazione in ITL.

    Il settore ha forte protezione sindacale: ogni licenziamento è esaminato dalla RSU.

    Casi pratici

    Tizio – Autista licenziato per ebbrezza
    Tizio (autista) sorpreso a guidare con alcolemia 0,8. Contestazione, 5 gg difesa (giustificazioni sospette), licenziamento giusta causa senza preavviso. Riceve solo TFR + ratei + denuncia. Sospensione patente 12 mesi.
    Caia – Conducente metro che si dimette
    Caia, macchinista della metropolitana in un’azienda che applica il R.D. 148/1931, con 8 anni di servizio, si dimette con la procedura telematica per un’altra opportunità. La tabella dell’art. 13 non la riguarda: le dimissioni, presentate per iscritto, diventano efficaci con l’accettazione dell’azienda, che va deliberata entro un mese, e fino ad allora Caia deve continuare a prestare servizio (art. 30 all. A). Le presenta il 20 marzo e concorda con l’azienda l’accettazione e l’uscita dopo una settimana.
    Sempronio – Macchinista e soppressione della tratta
    Sempronio, macchinista di ruolo di una ferrovia regionale soggetta al R.D. 148/1931, perde il posto per la soppressione della tratta. La tabella da 60 a 120 giorni dell’art. 13 non lo riguarda: per la riduzione di personale il regio decreto prevede l’esonero, con l’assegnazione, nei limiti del possibile, alle qualifiche immediatamente inferiori e il diritto di preferenza alla riassunzione per cinque anni (art. 26 all. A). Riceve il TFR; la RSU verifica il giustificato motivo oggettivo.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso devo dare se mi dimetto da autista TPL?
    Dipende dall’azienda. Se applica il R.D. 148/1931, come accade per il personale di ruolo, il contratto non fissa un preavviso: le dimissioni vanno presentate per iscritto, diventano efficaci con l’accettazione dell’azienda, da deliberare entro un mese, e fino ad allora si resta in servizio (art. 30 all. A). Nelle aziende con meno di 26 dipendenti il preavviso degli operai, autisti compresi, è di 15 giorni di calendario, uguale per licenziamento e dimissioni (art. 70 CCNL 1976). La tabella da 30 a 120 giorni dell’art. 13 vale solo per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità.
    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo per giusta causa: guida in stato ebbrezza, danneggiamento doloso mezzi, rifiuto reiterato sicurezza, atti violenti, furto incassi, falsificazione cartellini, assenza ingiustificata >5 gg. Procedura: contestazione + difesa.
    La guida in ebbrezza è giusta causa?
    Sì, è una delle cause più gravi nel TPL. Comporta licenziamento senza preavviso + sospensione patente 12 mesi (con eventuale revoca) + sanzioni penali. Nessuna possibilità di reintegro.
    Le dimissioni online sono obbligatorie?
    Sì, tramite portale Cliclavoro/INPS, salvo dimissioni in prova, per giusta causa, o di madre nei primi 3 anni del figlio (queste vanno convalidate ITL).

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Fonte. Le regole di questa pagina vengono dall’art. 13 dell’allegato A all’accordo nazionale 27 novembre 2000 (servizi ausiliari per la mobilità), dall’art. 70 del CCNL 23 luglio 1976 (aziende con meno di 26 dipendenti e avventizi) e dall’art. 30 dell’allegato A al R.D. 148/1931 (dimissioni del personale di ruolo). La pagina è stata corretta il 12 settembre 2026 dopo la segnalazione di un lettore: la versione precedente indicava un preavviso dimezzato in caso di dimissioni, che il contratto non prevede. I tre testi sono riportati nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013). Il 13 ottobre 2026 la pagina è stata corretta di nuovo: la tabella da 30 a 120 giorni era presentata come regola generale del CCNL, mentre riguarda solo i servizi ausiliari per la mobilità. Se in azienda si applica un testo diverso, valgono i termini di quel testo.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 16 L. 194/1978

    Art. 16 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Entro il mese di febbraio, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull’attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione.

    Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro.

    Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.

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  • Art. 15 L. 194/1978

    Art. 15 L. 194/1978

    Legge 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza

    Le regioni, d’intesa con le università e con gli enti ospedalieri, promuovono l’aggiornamento del personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sui problemi della procreazione cosciente e responsabile, sui metodi anticoncezionali, sul decorso della gravidanza, sul parto e sull’uso delle tecniche più moderne, più rispettose dell’integrità fisica e psichica della donna e meno rischiose per l’interruzione della gravidanza. Le regioni promuovono inoltre corsi ed incontri ai quali possono partecipare sia il personale sanitario ed esercente le arti ausiliarie sia le persone interessate ad approfondire le questioni relative all’educazione sessuale, al decorso della gravidanza, al parto, ai metodi anticoncezionali e alle tecniche per l’interruzione della gravidanza.

    Al fine di garantire quanto disposto dagli articoli 2 e 5, le regioni redigono un programma annuale d’aggiornamento e di informazione sulla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali esistenti nel territorio regionale.

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  • CCNL Autoferrotranvieri: prova autisti, conducenti, quadri

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Nel CCNL Autoferrotranvieri non c’è una tabella della prova per parametro. Per il personale delle aziende soggette al R.D. 148/1931 la prova è regolata dall’art. 13 dell’allegato A (fino a 2 anni di effettivo servizio nelle ferrovie, fino a 1 anno nelle tranvie e nella navigazione), ma dal 2022 la legge fissa un tetto di 6 mesi (art. 7 D.Lgs. 104/2022). Per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità la prova è di 6 mesi nelle aree 1ª e 2ª, 2 mesi nella 3ª e 1 mese nella 4ª; nelle piccole aziende ex ANAC di 3 mesi, 2 per chi ha già due anni nello stesso settore.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    20 marzo 2025 (verbale ministeriale che rende esecutiva l’intesa dell’11 dicembre 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Addetti al trasporto pubblico locale (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Durata della prova nel CCNL Autoferrotranvieri

    Periodo di prova: le regole nella raccolta della contrattazione nazionale autoferrotranvieri
    Personale Durata massima Fonte
    Personale di ruolo delle aziende soggette al R.D. 148/1931, ferrovie 2 anni di effettivo servizio (oggi entro il tetto legale di 6 mesi) Art. 13 all. A R.D. 148/1931
    Personale di ruolo, tranvie e servizi di navigazione 1 anno di effettivo servizio (oggi entro il tetto legale di 6 mesi) Art. 13 all. A R.D. 148/1931
    Addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, aree 1ª e 2ª 6 mesi di calendario Art. 3 all. A accordo 27 novembre 2000
    Addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, area 3ª 2 mesi di lavoro effettivo Art. 3 all. A accordo 27 novembre 2000
    Addetti ai servizi ausiliari per la mobilità, area 4ª 1 mese di lavoro effettivo Art. 3 all. A accordo 27 novembre 2000
    Aziende associate ex ANAC (meno di 26 dipendenti) 3 mesi; 2 mesi con almeno 2 anni in aziende dello stesso settore Art. 60 CCNL 23 luglio 1976

    Dal 13 agosto 2022 la prova non può superare 6 mesi, salvo durate inferiori fissate dai contratti collettivi; nei contratti a termine va proporzionata alla durata (art. 7 D.Lgs. 104/2022). Fonte dei termini contrattuali: raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013). Molte aziende fissano la prova nella lettera di assunzione: è lì che va letta la durata applicata.

    Cos'è e come si conta la prova

    Il periodo di prova è la fase iniziale del rapporto in cui datore e lavoratore valutano la reciproca convenienza.

    Si conta in giorni di calendario di effettivo servizio: ferie, malattia, infortunio sospendono il decorrere.

    La prova deve essere scritta nel contratto: se manca o è generica, non vale.

    Recesso durante la prova

    Durante la prova entrambe le parti possono recedere:

    • Senza preavviso, senza motivazione
    • Comunicazione scritta (raccomandata, PEC, consegna mano)
    • Pagamento solo periodo lavorato
    • Maturano ratei tredicesima, quattordicesima, ferie, ROL, TFR

    Licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo.

    Test pratico per autisti

    La prova per autisti include verifiche specifiche:

    • Patente D/DE valida + CQC trasporto persone
    • Visita medico-attitudinale (riflessi, vista, vista, ECG)
    • Test pratico guida: percorso urbano con esaminatore aziendale
    • Verifica conoscenza percorsi: studio rete linee/fermate
    • Test gestione pubblico: situazioni passeggeri difficili

    Se test pratico fallisce: recesso datoriale ammesso durante/al termine prova.

    Decreto trasparenza D.Lgs. 104/2022

    Il D.Lgs. 104/2022 ha introdotto:

    • Durata proporzionale tempo determinato: 1 gg/15 gg, max secondo CCNL
    • Cumulo vietato: stesso lavoratore + stesse mansioni nella stessa azienda
    • Trasparenza: durata chiara nella lettera assunzione

    Diritti durante la prova

    Anche durante la prova matura:

    • Stipendio intero secondo parametro
    • Ferie, ROL, 13ª, 14ª in ratei (1/12 per mese)
    • TFR dal primo giorno
    • Contribuzione INPS/INAIL piena
    • Tutele contro mobbing/molestie

    Casi pratici

    Tizio – Autista in prova
    Tizio è assunto come operatore di esercizio con patto di prova scritto. A metà periodo la prova pratica di guida va male e l’azienda recede per iscritto: è legittimo, perché in prova il recesso è libero. Gli spettano i giorni lavorati, i ratei di 13ª, 14ª e ferie e il TFR maturato.
    Caia – Conferma tacita
    Caia è assunta come macchinista della metropolitana. Il periodo di prova scritto nella lettera di assunzione finisce senza comunicazioni dall’azienda: il rapporto diventa definitivo e il periodo di prova conta nell’anzianità.
    Sempronio – Addetto alla sosta
    Sempronio è assunto come operatore della mobilità (area 3ª dei servizi ausiliari): la prova non può superare 2 mesi di lavoro effettivo. Se si ammala, la prova si allunga dei giorni di assenza (art. 7 D.Lgs. 104/2022).

    Domande frequenti

    Quanto dura la prova per un autista autobus?
    Quella scritta nella lettera di assunzione, entro il tetto di legge di 6 mesi (art. 7 D.Lgs. 104/2022). Nella raccolta della contrattazione nazionale non c’è una durata per l’operatore di esercizio: per il personale di ruolo restano i limiti dell’art. 13 dell’allegato A al R.D. 148/1931, oggi assorbiti dal tetto legale.
    Cosa succede al test pratico di guida?
    Test pratico guida è verifica obbligatoria al termine prova autisti: percorso urbano con esaminatore aziendale. Fallimento = recesso datoriale ammesso (mancata idoneità mansione). Possibilità di ripetere test in altra azienda.
    Posso essere licenziato durante la prova senza motivo?
    Sì, durante la prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza motivazione. Eccezione: licenziamento discriminatorio (gravidanza, sindacale) sempre nullo. Pagamento solo periodo lavorato + ratei.
    Maturo ferie e tredicesima durante la prova TPL?
    Sì, dal primo giorno maturi ratei di ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR. Contribuzione INPS/INAIL piena. Anche permessi L.104 e visite mediche sono concessi.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 17 L. 40/2004 – Disposizioni transitorie

    Art. 17 L. 40/2004 – Disposizioni transitorie

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. Le strutture e i centri iscritti nell’elenco predisposto presso l’Istituto superiore di sanità ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l’indicazione numerica degli embrioni prodotti a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l’indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.

    3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell’Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.

  • Art. 15 L. 40/2004 – Relazione al Parlamento

    Art. 15 L. 40/2004 – Relazione al Parlamento

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. L’Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell’articolo 11, comma 5, sull’attività delle strutture autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.

    2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull’attuazione della presente legge.

  • Art. 15 L. 431/1998 – Copertura finanziaria

    Art. 15 L. 431/1998 – Copertura finanziaria

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. All’onere derivante dall’attuazione dei commi da 1 a S
    dell’articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l’anno 1999 e in
    lire 420 miliardi a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante
    utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti
    iscritti, ai fini del bilancio triennale 19982000, nell’ambito
    dell’unita’ previsionale di base di parte corrente ” Fondo speciale ”
    dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
    della programmazione economica per l’anno finanziario 1998, allo
    scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l’anno
    1999 e quanto a lire 299 miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento
    relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a Lire 107
    miliardi per l’anno 2000, l’accantonamento relativo alla Presidenza
    del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l’anno
    2000, l’accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

    2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
    economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
    occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1998 Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle
    funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione MANCINO D’Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Diliberto articolo precedente

  • Art. 14 L. 431/1998 – Disposizioni transitorie e abrogazione di norme

    Art. 14 L. 431/1998 – Disposizioni transitorie e abrogazione di norme

    Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo

    1. In sede di prima applicazione dell’articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.

    2. Con l’attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell’articolo 6 e nell’ articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.

    3. Sono abrogati l’ articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.

    4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

    5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.

  • CCNL Autoferrotranvieri: maternità conducenti, congedi familiari

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Il CCNL Autoferrotranvieri integra INPS al 100% durante i 5 mesi di maternità obbligatoria. Per conducenti gravide è obbligatorio l’esonero dalla guida dalla diagnosi gravidanza (spostamento a mansioni non viaggianti o maternità anticipata). Paternità 10 gg al 100%. Allattamento 2h/giorno + esonero notturno fino a 1 anno post-parto.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    20 marzo 2025 (verbale ministeriale che rende esecutiva l’intesa dell’11 dicembre 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Addetti al trasporto pubblico locale (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Tabella riepilogativa

    Maternità e congedi CCNL Autoferrotranvieri
    Voce Durata Indennità
    Congedo maternità obbligatorio 5 mesi (2+3) 100% (INPS 80% + datore 20%)
    Maternità anticipata conducenti Fino al parto 80% INPS
    Esonero guida gravidanza Da inizio gravidanza Mantenimento retribuzione (mansione diversa)
    Paternità obbligatoria 10 giorni lavorativi (20 se il parto è plurimo), da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto 100% (INPS)
    Congedo parentale 0-14 anni Fino a 6 mesi per genitore, 10 mesi per la coppia (11 se il padre ne prende almeno 3) 80% per 3 mesi in tutto entro i 6 anni del figlio, 30% per gli altri mesi indennizzati (9 per la coppia)
    Allattamento (0-12 mesi) 2h/giorno 100% (INPS)
    Esonero notturno fino 1° anno figlio Sì Mantenimento retribuzione
    Malattia figlio 0-3 anni Senza limite Non retribuita (legge)
    Malattia figlio 3-14 anni 10 giorni lavorativi l’anno per genitore Non retribuita (legge)

    Maternità obbligatoria 5 mesi al 100%

    Il congedo di maternità è di 5 mesi obbligatori:

    • 2 mesi prima del parto
    • 3 mesi dopo il parto
    • O “flessibilizzazione” 1+4 mesi (con certificato medico)

    L’INPS paga l’80%; l’azienda integra fino al 100% della quota giornaliera della retribuzione per tutti i 5 mesi (art. 8 del CCNL 27 novembre 2000). L’integrazione resta pari alla differenza tra l’80% dell’INPS e il 100%, anche se la legge cambiasse la misura dell’indennità.

    Esonero guida in gravidanza

    L’esonero dalla guida è obbligatorio dalla diagnosi gravidanza per le conducenti professionali (autisti, conducenti tram/metro, macchiniste).

    Motivi:

    • Rischio incidenti per malesseri da gravidanza (nausea, vertigini)
    • Esposizione vibrazioni veicoli pesanti
    • Posizione seduta prolungata (rischio trombosi)
    • Stress fisico/mentale guida in città
    • Rischio impatto in caso incidente

    Soluzioni possibili:

    • Spostamento mansione: ufficio, segreteria operativa, biglietteria (con mantenimento retribuzione)
    • Maternità anticipata: se nessuna mansione alternativa è disponibile (fino al parto, 80% INPS)

    Paternità obbligatoria 10 gg

    Il padre lavoratore ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo di paternità obbligatorio, 20 se il parto è plurimo (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001, introdotto dal D.Lgs. 105/2022):

    • indennità INPS pari al 100% della retribuzione (art. 29);
    • da fruire nell’arco che va da 2 mesi prima della data presunta del parto a 5 mesi dopo;
    • a giorni interi, anche non continuativi, e anche durante il congedo di maternità della madre;
    • comunicazione scritta al datore con almeno 5 giorni di anticipo, dove possibile.

    Per autisti e personale viaggiante: sostituzione organizzata in turno.

    Congedo parentale fino a 14 anni

    Dopo la maternità obbligatoria, entrambi i genitori possono fruire del congedo parentale:

    • Durata: fino a 6 mesi per ciascun genitore, 10 mesi per la coppia (11 se il padre ne prende almeno 3)
    • Fino a 14 anni del figlio
    • Frazionabile
    • Indennità INPS: 80% per 3 mesi in tutto entro i 6 anni del figlio, 30% per gli altri mesi indennizzati, fino a 9 per la coppia (art. 34 D.Lgs. 151/2001)

    Allattamento e protezioni post-parto

    Fino a 1 anno del figlio:

    • Allattamento: 2h/giorno (1h se orario <6h), parto plurimo 4h/giorno
    • Esonero notturno: la madre non può essere obbligata al lavoro notturno (22-6)
    • Esonero turni spezzati: la madre può chiedere turni continuativi
    • Mansione adattata: se mansione precedente incompatibile con allattamento

    Le adottive godono delle stesse tutele.

    Casi pratici

    Tizio – Paternità autista 10 gg
    Tizio (autista urbano) fruisce 10 gg paternità (5 alla nascita + 5 nel mese successivo). Sostituzione organizzata con altro autista flessibile.
    Caia – Conducente metro maternità anticipata
    Caia (conducente metro) incinta: subito esonero guida + spostamento a biglietteria. Mantenimento retribuzione completa. Dopo 5 mesi maternità obbligatoria 100%. Rientro conducente dopo allattamento.
    Sempronio – Allattamento moglie autista
    Sempronio (manutentore) non ha allattamento. La moglie (autista urbano) fruisce 2h/giorno allattamento per 12 mesi + esonero notti. Sostituzione in turno con altra autista o personale flessibile.

    Domande frequenti

    Una conducente incinta può continuare a guidare?
    No, dalla diagnosi gravidanza scatta l’esonero guida. Soluzione: spostamento mansione (ufficio, biglietteria) con mantenimento retribuzione. Se nessuna mansione alternativa: maternità anticipata fino al parto (80% INPS).
    Quanto dura la maternità obbligatoria?
    5 mesi obbligatori al 100% (2 prima + 3 dopo il parto). Per gravidanza con esonero guida: aggiungere maternità anticipata fino al parto (80% INPS). Totale possibile ~10-11 mesi assenza.
    I padri autisti hanno diritto alla paternità?
    Sì: 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio (20 se il parto è plurimo), pagati dall’INPS al 100%, da fruire tra 2 mesi prima e 5 mesi dopo il parto, anche non continuativi. Sostituzione organizzata in turno con altri autisti flessibili.
    Posso allattare se sono autista TPL?
    Sì, 2 ore retribuite/giorno fino a 1 anno del figlio + esonero notturno + possibilità chiedere turni continuativi (no spezzati). Datore organizza orario compatibile con orari allattamento.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, 13ª, 14ª, premi produttività, malattia, comporto e visite mediche e prova autisti, conducenti, quadri.

    Fonti. Art. 8 del CCNL 27 novembre 2000 (integrazione della maternità), nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013); D.Lgs. 151/2001, art. 27-bis su Normattiva, artt. 29, 32, 34 e 47.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 14 L. 40/2004 – Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni

    Art. 14 L. 40/2004 – Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni

    Legge 19 febbraio 2004, n. 40 – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita

    1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall’articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

    3. Qualora il trasferimento nell’utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

    4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

    5. I soggetti di cui all’articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell’utero.

    6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

    7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall’esercizio professionale nei confronti dell’esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

    8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

    9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

  • CCNL Autoferrotranvieri: malattia, comporto e visite mediche

    CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale)

    In sintesi

    Nel CCNL Autoferrotranvieri la malattia è regolata dall’accordo nazionale del 19 settembre 2005: il posto è conservato per 18 mesi per una singola malattia e per 18 mesi complessivi nell’arco di 42 mesi consecutivi se le malattie sono più d’una. Per le patologie gravi (malattie oncologiche, sclerosi multipla, trapianti e altre riconosciute dall’azienda) il comporto sale a 30 mesi. Nei primi 6 mesi spetta il 100% delle voci retributive che l’INPS usa come base; dal 7° al 18° mese le sole voci fisse nazionali. Per l’infortunio sul lavoro il posto è conservato fino alla guarigione clinica e l’azienda integra l’indennità INAIL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Asstra · Anav · Agens · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    20 marzo 2025 (verbale ministeriale che rende esecutiva l’intesa dell’11 dicembre 2024)
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Addetti al trasporto pubblico locale (autisti autobus urbani/extraurbani, conducenti tram/metro, macchinisti ferrovie regionali, personale viaggiante, manutentori)

    Comporto e trattamento di malattia nel CCNL Autoferrotranvieri

    Malattia e infortunio – accordo nazionale 19 settembre 2005 (CCNL Autoferrotranvieri)
    Voce Regola
    Comporto per una sola malattia 18 mesi
    Comporto per più malattie 18 mesi in tutto nell’arco di 42 mesi consecutivi
    Patologie gravi (oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, trapianti, donazione di organi, altre riconosciute dall’azienda) 30 mesi: 100% per i primi 18, senza retribuzione per gli altri 12
    Trattamento nei primi 6 mesi 100% delle voci nazionali e aziendali che l’INPS usa come base (esclusi straordinari, diarie, trasferte, premio di risultato)
    Trattamento dal 7° al 18° mese Retribuzione tabellare, ex contingenza, scatti, TDR e assegni ad personam
    Dopo il comporto Aspettativa per motivi di salute fino a 6 mesi, senza retribuzione; poi il rapporto può essere risolto
    Infortunio sul lavoro Posto conservato fino alla guarigione clinica; l’azienda integra l’indennità INAIL fino al trattamento dei primi 6 mesi
    Fasce di reperibilità 10-12 e 17-19

    Si applica al personale per cui la malattia non ha una disciplina specifica: ne sono esclusi, tra gli altri, apprendisti e addetti ai servizi ausiliari per la mobilità. Fonte: artt. 1-4 dell’accordo nazionale 19 settembre 2005 (ASSTRA), nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013); i rinnovi del 2022 e del 2025 non hanno toccato gli istituti normativi (comunicato unitario e tabella del rinnovo 2024-2026 (20 marzo 2025)).

    Comporto: 18 mesi, 30 per le patologie gravi

    Il lavoratore assente per malattia conserva il posto per 18 mesi se la malattia è una sola (comporto secco). Se le assenze dipendono da malattie diverse, il limite è di 18 mesi in tutto nell’arco di 42 mesi consecutivi (comporto per sommatoria).

    Per malattie oncologiche, sclerosi multipla, distrofia muscolare, morbo di Cooley, ricoveri per trapianto, donazione di organi e altre patologie certificate e riconosciute ugualmente gravi dall’azienda, il comporto sale a 30 mesi: i primi 18 al 100%, gli altri 12 senza retribuzione.

    Superato il comporto si può chiedere un’aspettativa per motivi di salute fino a 6 mesi, senza retribuzione; scaduta anche quella, il datore può considerare risolto il rapporto pagando il TFR.

    Quanto si prende in malattia

    L’indennità di malattia spetta per 18 mesi. L’azienda integra quella dell’INPS fino a:

    • primi 6 mesi: la somma delle voci nazionali e aziendali che l’INPS usa come base di calcolo, esclusi straordinari, diarie, trasferte, premio di risultato e compensi in natura;
    • dal 7° al 18° mese: retribuzione tabellare, ex contingenza, scatti di anzianità, TDR e assegni ad personam.

    I primi tre giorni restano regolati dagli accordi aziendali in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

    Idoneità alla guida e inidoneità

    Per il personale di guida l’idoneità fisica e psicoattitudinale è accertata con visite periodiche, secondo le norme di settore e quelle sulla patente; la cadenza non è fissata dal CCNL. Il contratto interviene sull’esito: se la malattia lascia un’inidoneità alle mansioni precedenti, accertata con la procedura dell’art. 29 dell’allegato A al R.D. 148/1931, l’azienda applica l’accordo nazionale 27 giugno 1986 sul personale inidoneo, cioè la ricollocazione in altre mansioni.

    Il lavoratore ricollocato può essere chiamato davanti alle commissioni mediche della legge 68/1999, a spese dell’azienda, per verificare il grado di riduzione della capacità lavorativa.

    Infortunio sul lavoro: INAIL Trasporti

    In caso di infortunio sul lavoro il posto è conservato fino alla guarigione clinica, certificata dal servizio sanitario; per la malattia professionale, finché l’INAIL paga l’indennità per inabilità temporanea. L’infortunio va denunciato subito, e comunque entro 24 ore.

    • L’INAIL paga l’indennità di legge.
    • L’azienda la integra ogni mese fino al trattamento dei primi 6 mesi di malattia, per tutto il periodo di conservazione del posto.

    Infortuni frequenti TPL:

    • Incidenti stradali autobus (contusioni, fratture, colpo frusta)
    • Cadute dai mezzi in manutenzione
    • Schiacciamenti in officina
    • Aggressioni da utenti (autisti, controllori)
    • Stress post-traumatico da incidenti gravi

    Casi pratici

    Tizio – Lombalgia conducente 8 mesi
    Tizio, autista urbano, resta assente 8 mesi per una lombalgia. Per i primi 6 mesi riceve il trattamento pieno; per il 7° e l’8° mese le voci fisse nazionali (tabellare, ex contingenza, scatti, TDR). È lontano dal limite di 18 mesi e rientra dopo la visita di idoneità.
    Caia – Aggressione e PTSD
    Caia (conducente tram) aggredita da utente con coltello. 3 mesi malattia per PTSD. INAIL riconosce infortunio sul lavoro. Integrazione 100%. Trasferimento a depositoper riadattamento.
    Sempronio – Sospensione patentino per IMA
    Sempronio, macchinista di 58 anni, ha un infarto in servizio. Durante la malattia riceve il trattamento dell’accordo 2005; se al rientro risulta inidoneo alla condotta, l’azienda lo ricolloca in altre mansioni secondo l’accordo del 1986 sul personale inidoneo.

    Domande frequenti

    Quanto dura il comporto nel CCNL TPL?
    18 mesi per una singola malattia; 18 mesi in tutto nell’arco di 42 mesi consecutivi se le malattie sono diverse. Per malattie oncologiche, sclerosi multipla, trapianti e altre patologie gravi riconosciute dall’azienda il comporto sale a 30 mesi, i primi 18 pagati al 100%.
    Quanto è frequente la visita medico-attitudinale?
    La cadenza delle visite di idoneità del personale di guida è fissata dalle norme di settore e da quelle sulla patente, non dal CCNL. Il contratto regola le conseguenze: in caso di inidoneità alle mansioni l’azienda applica l’accordo 1986 sul personale inidoneo.
    Perdo il lavoro se ho una sincope?
    Non automaticamente. Durante l’assenza vale il comporto (18 mesi); se l’idoneità alla guida viene meno, l’azienda deve valutare la ricollocazione in altre mansioni prevista dall’accordo sul personale inidoneo. Tempi e condizioni per tornare alla guida dipendono dal giudizio medico.
    Le aggressioni in servizio sono infortunio sul lavoro?
    Sì, l’aggressione da utenti durante il servizio è infortunio INAIL. Coperti anche infortuni psicologici (PTSD da incidenti gravi o aggressioni). Eventuale trasferimento a mansioni non viaggianti durante riabilitazione.

    Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e prova autisti, conducenti, quadri.

    Fonte. Accordo nazionale 19 settembre 2005 sul trattamento di malattia, nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013).

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.