Autore: Andrea Marton

  • Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 555 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 555 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell’immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l’ingiunzione prevista nell’articolo 492.

    Immediatamente dopo la notificazione l’ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note.

    Le attivita’ previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l’ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra.

  • Articolo 554 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Articolo 554 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    Art. 554 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da pegno, il pretore dispone che la cosa data in pegno sia affidata all’assegnatario o aggiudicatario del credito oppure ad un terzo che designa, sentite le parti.

    Se il credito assegnato o venduto e’ garantito da ipoteca, il provvedimento di assegnazione o l’atto di vendita va annotato nei libri fondiari.

  • Articolo 553 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di crediti

    Articolo 553 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di crediti

    Art. 553 c.p.c. – Assegnazione e vendita di crediti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di novanta giorni, il pretore le assegna in pagamento, salvo esazione ai creditori concorrenti.

    Se le somme dovute dal terzo sono esigibili in termine maggiore, o si tratta di censi o di rendite perpetue o temporanee, e i creditori non ne chiedano d’accordo l’assegnazione, si applicano le regole richiamate nell’articolo precedente per la vendita di cose mobili.

    Il valore delle rendite perpetue e dei censi, quando sono assegnati ai creditori, deve essere ragguagliato in ragione di cento lire di capitale per cinque lire di rendita.

  • Articolo 552 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Articolo 552 Codice di Procedura Civile: Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    Art. 552 c.p.c. – Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il terzo si dichiara o e’ dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il pretore, sentite le parti, provvede per l’assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli articoli 529 e seguenti, o per l’assegnazione dei crediti a norma dell’articolo seguente.

  • Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Articolo 551 Codice di Procedura Civile: Intervento

    Art. 551 c.p.c. – Intervento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    L’intervento di altri creditori e’ regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

    Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

  • Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Articolo 550 Codice di Procedura Civile: Pluralita’ di pignoramenti

    Art. 550 c.p.c. – Pluralita’ di pignoramenti

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.

    Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo’ limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.

    Si applicano le disposizioni dell’articolo 524 secondo e terzo comma.

  • Articolo 549 Codice di Procedura Civile: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Articolo 549 Codice di Procedura Civile: Accertamento dell’obbligo del terzo

    Art. 549 c.p.c. – Accertamento dell’obbligo del terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con la sentenza che definisce il giudizio di cui all’articolo precedente, il giudice, se accerta l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo, fissa alle parti un termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo.

  • Articolo 548 Codice di Procedura Civile: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Articolo 548 Codice di Procedura Civile: Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    Art. 548 c.p.c. – Mancata o contestata dichiarazione del terzo) (1

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il terzo non comparisce all’udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su istanza di parte, provvede all’istruzione della causa a norma del libro secondo (2).

    Se il terzo non fa la dichiarazione neppure nel corso del giudizio di primo grado, puo’ essere applicata nei suoi confronti la disposizione dell’articolo 232 primo comma.

    (1) Articolo cosi’ sostituito dal D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

    (2) Comma così sostituito ex art.98 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

  • Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Articolo 547 Codice di Procedura Civile: Dichiarazione del terzo

    Art. 547 c.p.c. – Dichiarazione del terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata al creditore procedente, il terzo,

    personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve

    specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il

    pagamento o la consegna.

    Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state

    notificate o che ha accettato.

    Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

  • Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Articolo 546 Codice di Procedura Civile: Obblighi del terzo

    Art. 546 c.p.c. – Obblighi del terzo

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Dal giorno in cui gli e’ notificato l’atto previsto nell’articolo 543, il terzo e’ soggetto, relativamente alle cose e

    alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli

    obblighi che la legge impone al custode.

    Nel caso di pignoramento eseguito presso più terzi, il debitore può chiedere la riduzione proporzionale

    dei singoli pignoramenti a norma dell’articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di

    essi; il giudice dell’esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre venti giorni

    dall’istanza.