Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Articolo 13 TU Giustizia Tributaria: Requisiti generali

    Art. 13 D.Lgs. 175/2024 – Requisiti generali

    Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. I componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado debbono: a) essere cittadini italiani; b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sessantasette anni di età; e) avere idoneità fisica e psichica; f) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche.

  • Art. 381 DPR 495/1992 – Strutture , contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

    Art. 381 DPR 495/1992 – Strutture , contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide.

    2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.

    3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 LUGLIO 2012, N. 151.

    4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma

    3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 SETTEMBRE 1996, N. 610. Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

    5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune inoltre stabilisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall' articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.

    6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indi- cate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute.

  • Art. 376 DPR 495/1992 – Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia

    Art. 376 DPR 495/1992 – Presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Quando, in ottemperanza all'invito dell'autorità, sono presentati i documenti o fornite le informazioni richieste a norma dell'articolo 180, comma 8, del codice, entro il termine stabilito, il comando o l'ufficio di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, del codice, presso il quale i documenti o le informazioni sono resi, ne prende atto redigendo apposito verbale e, se diverso dal comando o ufficio che ha formulato l'invito, ne dà comunicazione, senza ritardo, a quest'ultimo.

    2. Copia del verbale di cui al comma 1 è consegnata alla persona che ha fornito le informazioni o ha esibito i documenti.

    3. Il verbale di cui al comma 1 è conforme al modello seguente: COMANDO……………… OGGETTO: Verbale di violazione all' art. 180 C.d.S. contestato dall'Ufficio o Comando di…………………….. L'anno………… il giorno……. del mese di………. alle ore…… nell'Ufficio o Comando…………. si è presentato il Sig………………………….. nato a……………… il……………. residente a……….. via…………….. il quale ha esibito:

    1. La patente di guida cat….. n…………… rilasciata dalla prefettura di………… il………… validità rinnovata fino al……………. vidimata per l'anno in corso. Eventuali prescrizioni o annotazioni:………………………..

    2. La carta di circolazione e/o certificato di proprietà del veicolo targato…………. tipo……………… intestato a………………… rilasciato/a il……………………… Revisione:………………. annotazioni:………………….

    3. Il certificato di assicurazione del veicolo targato………… tipo………. dell'impresa di assicurazione……………… n. polizza……………. validità dalle ore…….. del……. alle ore…………….. del……………….. premio pagato il…………………….

    4. Altri documenti:………………………………………………………………………………………………….. I dati sono rilevati dal…………………………………… =================================================================== ============ All'Ufficio o Comando * lì……………….. di………………… prot………….. Si trasmette per quanto di competenza il presente verbale ai sensi dell'art. 376 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. * Da inviare all'Ufficio o Comando che ha contestato la violazione.

  • Art. 372 DPR 495/1992 – Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

    Art. 372 DPR 495/1992 – Disposizioni in ordine alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Sono vietate sull'autostrada competizioni motoristiche, nonché riunioni, giuochi e gare sportive in genere. Sulle autostrade e nelle zone ad esse adiacenti o prospicienti sono vietate tutte quelle azioni o situazioni che possono procurare pericolo alla sicurezza della circolazione. L'ente proprietario o concessionario ingiunge al responsabile di eliminare la situazione di pericolo e, in caso di inottemperanza, si procede ai sensi del Capo I, Sezione II del Titolo VI del codice.

    2. In autostrada le esercitazioni di guida e le prove di esame per il conseguimento della patente di guida sono disciplinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, in modo da salvaguardare in ogni caso la sicurezza della circolazione.

    3. Per ragioni tecniche o di sicurezza, l'ente proprietario o concessionario può sospendere il traffico per tutte le categorie di veicoli o per alcune di esse su tratti dell'autostrada, ovvero può stabilire particolari modalità di uso di tratti dell'autostrada stessa…, compreso l'attraversamento dei piazzali delle stazioni autostradali a particolari categorie di utenti e operatori autorizzati dall'ente proprietario.

    4. Gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a), del codice non sono ammessi a circolare in autostrada o nelle strade extraurbane principali se non sono in grado, per costruzione, di sviluppare la velocità in piano di almeno 80 km/h. Il Ministro dei lavori pubblici può, ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice, fissare limiti minimi di velocità per altre categorie di veicoli di cui all'articolo 54 del codice.

    5. Il servizio per la prevenzione e per l'accertamento delle infrazioni alle norme che regolano l'uso delle autostrade è di regola espletato dal personale indicato nell'articolo 12, comma 1, lettere a) ed f) del codice. Tale servizio è altresì espletato dal personale dipendente della amministrazione dello Stato indicato nell'articolo 12, comma 3, del codice.

    6. Gli accertamenti delle condizioni e dei limiti indicati nell'articolo 175 del codice e nel presente articolo devono di regola essere effettuati all'ingresso nell'autostrada e il veicolo considerato non in regola non è ammesso alla circolazione su di essa. Se l'accertamento è fatto dopo l'ingresso, il veicolo non in regola deve lasciare l'autostrada alla prima uscita dopo il luogo dell'accertamento, sotto la sorveglianza dell'agente o funzionario accertatore.

  • Art. 371 DPR 495/1992 – Persone e carichi trasportabili

    Art. 371 DPR 495/1992 – Persone e carichi trasportabili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il numero massimo di persone trasportabili sulle autovetture, anche se adibite al trasporto di persone e di cose, già immatricolate alla data del 23 giugno 1966, è quello indicato sulle relative carte di circolazione tra le caratteristiche tecniche alla voce "posti totali n…" oppure sulle licenze di circolazione rilasciate ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, alla analoga voce "posti n… compreso il conducente".

    2. Le annotazioni del tipo: posti 2+2, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari alla somma dei due numeri indicati.

    3. Le annotazioni del tipo: posti 4/5, o simili, si devono considerare equivalenti a: posti totali pari al maggiore dei due numeri indicati.

    4. Le eventuali variazioni a detto numero di persone trasportabili che dovessero essere autorizzate a seguito di ulteriori verifiche e prove effettuate sui prototipi degli autoveicoli, qualora non comportino modifiche al veicolo originale, verranno annotate sulle carte di circolazione degli autoveicoli dello stesso tipo a cura degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. senza che sia effettuata visita sui singoli veicoli.

    5. Le variazioni del numero dei posti totali sui veicoli costruiti in singoli esemplari saranno annotate sulle carte di circolazione a seguito di verifiche e prove.

    6. Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codice, si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi. Nota all'art. 371: – Il R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, reca: "Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione".

  • Art. 368 DPR 495/1992 – Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

    Art. 368 DPR 495/1992 – Trasporto merci pericolose con veicoli eccezionali od in condizioni di eccezionalità

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. È vietato il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, fatte salve le condizioni di ammissibilità previste nel presente articolo nonché le competenze del Ministero dei lavori pubblici e degli enti proprietari delle strade.

    2. È ammesso il trasporto di merci pericolose, anche in eccedenza ai limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice, purché tale trasporto avvenga con carri ferroviari caricati su rimorchi adibiti a tale specifico trasporto.

    3. La Direzione generale della M.C.T.C. può rilasciare singole specifiche e motivate autorizzazioni per il trasporto di merci pericolose con veicoli eccezionali, o in condizioni di eccezionalità, quando ricorrano particolari e giustificate esigenze di trasporto.

  • Art. 360 DPR 495/1992 – Convogli militari, cortei e simili

    Art. 360 DPR 495/1992 – Convogli militari, cortei e simili

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai conducenti dei veicoli che fanno parte di convogli militari, o di colonne di truppa, o di cortei o di processioni, incombe l'obbligo di occupare la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra, onde arrecare il minimo intralcio alla circolazione normale.

    2. Le colonne o i gruppi di scolari devono, per quanto possibile, servirsi del marciapiede. Nel servirsi della sede stradale, ove necessario, devono procedere in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla circolazione veicolare.

    3. Formazioni in marcia a piedi non possono tenere il passo sui ponti.

    4. I conducenti dei veicoli che fanno parte dei convogli indicati nel comma 1 sono tenuti a rispettare la distanza di sicurezza di cui all'articolo 149 del codice, nonché tutte le altre norme relative alle luci ed alle segnalazioni visive.

    5. Nel caso di convogli di autoveicoli in numero superiore a dieci unità, sul primo veicolo della colonna nel senso di marcia deve essere collocato anteriormente un cartello a fondo bianco con l'iscrizione in nero INIZIO COLONNA e posteriormente un cartello a fondo bianco con iscrizione in nero FINE COLONNA. Sull'ultimo veicolo della colonna, nel senso di marcia dovrà essere collocato anteriormente analogo cartello con l'iscrizione FINE COLONNA e posteriormente altro cartello con l'iscrizione INIZIO COLONNA. Una competizione ciclistica o atletica in corso di svolgimento può essere indicata con analoghi cartelli riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA…." e "FINE GARA…." con le modalità prescritte nel provvedimento di autorizzazione della gara.

  • Art. 359 DPR 495/1992 – Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

    Art. 359 DPR 495/1992 – Caratteristiche colorimetriche, fotometriche e tecnologiche del segnale mobile di pericolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il materiale retroriflettente, che, a norma dell'articolo 162, comma 2, del codice deve rivestire la faccia utile del segnale mobile di pericolo, deve avere coordinate tricromatiche per il materiale nuovo, nei colori bianco e rosso, che rientrano nelle zone del diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 riportate nella tabella che segue. Il fattore di luminanza non deve essere inferiore al valore minimo prescritto, per i due colori, e riportato nella stessa tabella. ===================================================================== | Coordinate dei 4 punti che delimitano le zone | Fattore di | consentite nel diagramma colorimetrico C.I.E. | luminanza Colore | 1931 (illuminante normalizzato D65, geometria | minimo | 45/0) | _________|_______________________________________________|___________ | 1 2 3 4 | |_______________________________________________| | | Bianco x | 0,305 0,355 0,335 0,285 | 0,40 y | 0,305 0,355 0,375 0,325 | _________|_______________________________________________|___________ | | Rosso x | 0,690 0,595 0,569 0,655 | 0,03 y | 0,310 0,315 0,341 0,345 |

    2. Il coefficiente areico di intensità luminosa del materiale rifrangente nuovo, deve avere, nei colori bianco e rosso, e per i vari angoli di divergenza e di illuminazione, valori non inferiori a quelli minimi prescritti e riportati nella tabella seguente: ===================================================================== Angolo | Angolo | Coefficiente areico di divergenza | di illuminazione | di intensità luminosa (Alfa) in | (Beta) in | R' in cd x lux(elevato)-1 x | 1 | m(elevato)-2 | |_____________________________ | (con Beta = 0) | Bianco Rosso | 2 | _______________|_______________________|_____________________________ | | | 5 | 800 215 0,2 | 30 | 400 100 | 40 | 250 60 | 5 | 550 150 0,33 | 30 | 265 60 | 40 | 125 28 | 5 | 200 45 0,5 | 30 | 100 26 | 40 | 50 13

    3. Il materiale rifrangente deve aderire perfettamente al supporto su cui è applicato senza punti di distacco.

  • Art. 358 DPR 495/1992 – Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo

    Art. 358 DPR 495/1992 – Tipo ed omologazione del segnale mobile di pericolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il segnale mobile di pericolo indicato nell'articolo 162, comma 2, del codice, che fa parte dell'equipaggiamento dei veicoli, ai sensi dell'articolo 72, comma 2, del codice, riproduce, con dimensioni ridotte a due terzi, il tipo piccolo del segnale ALTRI PERICOLI di cui all'articolo 103 (fig. II.35).

    2. Il segnale deve essere maneggevole, solido, durevole e deve essere munito di apposito sostegno che ne consenta lo stabile appoggio sul piano stradale e tale da impedire il ribaltamento del segnale sotto l'azione del vento o dello spostamento d'aria provocato dai veicoli in transito.

    3. Il Ministero dei lavori pubblici omologa i tipi di segnale mo- bile di pericolo con le procedure previste all'articolo

    192. 4. Sono ammissibili i segnali mobili di pericolo omologati… nel rispetto delle prescrizioni del regolamento n. 27 della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

  • Art. 357 DPR 495/1992 – Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo

    Art. 357 DPR 495/1992 – Presegnalamento e posizione del segnale mobile di pericolo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Tutti i veicoli indicati dall'articolo 162, comma 1, del codice, fermi su una carreggiata fuori dei centri abitati, ed ogni carico accidentalmente caduto su di essa, devono essere presegnalati…, quando si verifichino le seguenti circostanze: a) di giorno, quando il veicolo od il carico non siano nettamente visibili a una distanza di 100 m da parte del conducente di un veicolo sopraggiungente da tergo; b) di notte, per il veicolo, quando manchino o siano insufficienti le luci posteriori di posizione o di emergenza, situate sul veicolo, ovvero in ogni caso di caduta del carico dal veicolo stesso.

    2. Nelle ipotesi in cui, ai sensi del comma 1…, è imposto il presegnalamento, l'utente deve porre il segnale sulla pavimentazione stradale, dietro al veicolo od all'ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale di almeno 50 m, tale che in ogni circostanza, esso possa essere pienamente visibile, ad una distanza di 100 m, dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti. Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50 m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per essere avvistato.

    3. Il segnale deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall'ostacolo ad una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta verso i veicoli che sopraggiungono.

    4. L'utente deve aver cura di togliere il segnale al momento della cessazione della sosta o, comunque, dell'ingombro.

  • Art. 356 DPR 495/1992 – Ingombro della carreggiata

    Art. 356 DPR 495/1992 – Ingombro della carreggiata

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non è possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o più segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.

    2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in: a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata; b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non è stato posto il segnale; c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.

    3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel più breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale più vicino al luogo dell'incidente.

  • Art. 355 DPR 495/1992 – Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

    Art. 355 DPR 495/1992 – Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche: a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai… tipi di ruota… indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo; b) consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilità di sfilaggio, neanche quando il pneumatico è sgonfio; c) impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata; d) essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, né il pneumatico; e) essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma; f) non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo; g) essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri; h) non superare il peso complessivo di 30 kg; i) essere verniciato con colore sulla tonalità base del giallo.

    2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalità di applicazione dello stesso attrezzo.

    3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego.

    4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo

    398. 5. È vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonché di quelli dei medici che si trovano in attività di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purché muniti di apposito contrassegno.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.