Autore: Andrea Marton

  • Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili

    Articolo 545 Codice di Procedura Civile: Crediti impignorabili

    Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per causa di alimenti e sempre con l’autorizzazione del pretore e per la parte da lui determinata mediante decreto.

    Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternita’, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

    Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario di altra indennita’ relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal pretore.

    Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

    Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non puo’ estendersi oltre la meta’ dell’ammontare delle somme predette.

    Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

  • Articolo 544 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    Articolo 544 Codice di Procedura Civile: Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    Art. 544 c.p.c. – Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se il credito pignorato e’ garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

    Se il credito pignorato e’ garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

  • Articolo 543 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Articolo 543 Codice di Procedura Civile: Forma del pignoramento

    Art. 543 c.p.c. – Forma del pignoramento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si

    esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

    L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:

    l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;

    l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne

    senza ordine di giudice;

    la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;

    la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza

    del terzo, affinché questi faccia la dichiarazione di cui all’articolo 547 e il debitore sia presente alla

    dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i

    crediti di cui all’articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di

    cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

    Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

    L’ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell’atto, è tenuto a depositare immediatamente

    l’originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell’articolo 488. In tale

    fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in

    cancelleria al momento della costituzione prevista nell’articolo 314.

  • Articolo 542 Codice di Procedura Civile: Distribuzione giudiziale

    Articolo 542 Codice di Procedura Civile: Distribuzione giudiziale

    Art. 542 c.p.c. – Distribuzione giudiziale

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se i creditori non raggiungono l’accordo di cui all’articolo precedente o il pretore non l’approva, ognuno di essi puo’ chiedere che si proceda alla distribuzione della somma ricavata.

    Il pretore, sentite le parti, distribuisce la somma ricavata a norma degli articoli 510 e seguenti e ordina il pagamento delle singole quote.

  • Articolo 541 Codice di Procedura Civile: Distribuzione amichevole

    Articolo 541 Codice di Procedura Civile: Distribuzione amichevole

    Art. 541 c.p.c. – Distribuzione amichevole

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se i creditori concorrenti chiedono la distribuzione della somma ricavata secondo un piano concordato, il pretore, sentito il debitore, provvede in conformita’.

  • Articolo 540 Codice di Procedura Civile: Pagamento del prezzo e rivendita

    Articolo 540 Codice di Procedura Civile: Pagamento del prezzo e rivendita

    Art. 540 c.p.c. – Pagamento del prezzo e rivendita

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La vendita all’incanto si fa per contanti.

    Se il prezzo non e’ pagato, si procede immediatamente a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilita’ dell’aggiudicatario inadempiente.

    La somma ricavata dalla vendita e’ immediatamente consegnata al cancelliere per essere depositata con le forme dei depositi giudiziari.

  • Articolo 539 Codice di Procedura Civile: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

    Articolo 539 Codice di Procedura Civile: Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

    Art. 539 c.p.c. – Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Gli oggetti d’oro e d’argento non possono in nessun caso essere venduti per un prezzo inferiore al valore intrinseco.

    Se restano invenduti, sono assegnati per tale valore ai creditori.

  • Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto

    Articolo 538 Codice di Procedura Civile: Nuovo incanto

    Art. 538 c.p.c. – Nuovo incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando una cosa messa all’incanto resta invenduta, il soggetto a cui è stata affidata l’esecuzione della

    vendita fissa un nuovo incanto ad un prezzo base inferiore di un quinto rispetto a quello precedente.

  • Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto

    Articolo 537 Codice di Procedura Civile: Modo dell’incanto

    Art. 537 c.p.c. – Modo dell’incanto

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535. L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non e’ fatta una maggiore offerta.

    Se la vendita non puo’ compiersi nel giorno stabilito, e’ continuata nel primo giorno seguente non festivo.

    Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

  • Articolo 536 Codice di Procedura Civile: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    Articolo 536 Codice di Procedura Civile: Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    Art. 536 c.p.c. – Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Chi e’ incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l’incanto, e puo’ richiedere l’intervento della forza pubblica.

    In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.