Art. 527 c.p.c. – [Abrogato]
Articolo abrogato.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
I creditori intervenuti a norma dell’art. 525 partecipano all’espropriazione dei mobili pignorati e, se muniti
di titolo esecutivo, possono provocarne i singoli atti.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l’intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita o per l’assegnazione. Di tale intervento il cancelliere da’ notizia al creditore pignorante.
Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell’articolo 518, non superi le lire dieci milioni, l’intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso, prevista dall’articolo 529 (1).
Articolo cosi’ sostituito dalla L. 14 luglio 1950, n. 581.
(1) Comma cosi’ sostituito dall’art. 72, L. 26 novembre 1990, n. 353.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già compiuto, ne da’ atto nel processo verbale descrivendo
i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel
processo verbale che non ve ne sono.
Il processo verbale e’ depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento,
se quello successivo e’ compiuto anteriormente alla udienza prevista nell’articolo 525 primo comma, ovvero
alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel
secondo comma dell’articolo 525. In tal caso il cancelliere ne da’ notizia al creditore primo pignorante e
l’esecuzione si svolge in unico processo.
Il pignoramento successivo, se e’ compiuto dopo l’udienza di cui sopra ovvero dopo la presentazione del
ricorso predetto, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se
colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento gia’ iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui. Essi redigono unico processo verbale.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli e’ stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.
Nessun compenso puo’ attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non possono essere nominati custode il creditore o il suo coniuge senza il consenso del debitore, né il
debitore o le persone della sua famiglia che convivono con lui senza il consenso del creditore.
Il custode sottoscrive il processo verbale dal quale risulta la sua nomina.
Al fine della conservazione delle cose pignorate, l’ufficiale giudiziario autorizza il custode a lasciarle
nell’immobile appartenente al debitore o a trasportarle altrove.
Il custode non può usare delle cose pignorate senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione e deve
rendere il conto a norma dell’art. 593.
Quando è depositata l’istanza di vendita il giudice dispone la sostituzione del custode nominando
l’istituto di cui a primo comma dell’articolo 534 che entro trenta giorni, previo invio di
comunicazione contenete la data e l’orario approssimativo dell’accesso, provvede al trasporto dei beni
pignorati presso la propria sede o altri locali nella propria disponibilità. Le persone incaricate
dall’istituto, quando risulta necessario per apprendere i beni, possono aprire porte, ripostigli e
recipienti e richiedere l’assistenza della forza pubblica. Per i beni che risultano difficilmente
trasportabili con l’impiego dei mezzi usualmente utilizzati l’istituto può chiedere di essere autorizzato
a provvedere alla loro custodia nel luogo in cui si trovano.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del tribunale il danaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi
colpiti dal pignoramento. Il danaro deve essere depositato dal cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari,
mentre i titoli di credito e gli oggetti preziosi sono custoditi nei modi che il giudice dell’esecuzione
determina.
Per la conservazione delle altre cose l’ufficiale giudiziario provvede, quando il creditore ne fa richiesta,
trasportandole presso un luogo di pubblico deposito oppure affidandole a un custode diverso dal debitore;
nei casi di urgenza l’ufficiale giudiziario affida la custodia agli istituti autorizzati di cui all’articolo 159
delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il pignoramento non puo’ essere eseguito nei giorni festivi ne’ fuori delle ore indicate nell’articolo 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal pretore.
Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte puo’ essere proseguito fino al suo compimento.

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ufficiale giudiziario redige delle sue operazioni processo verbale, nel quale dà atto dell’ingiunzione di cui
all’art. 492 e descrive le cose pignorate, nonché il loro stato, mediante rappresentazione fotografica
ovvero altro mezzo di ripresa audiovisiva, determinandone approssimativamente il presumibile valore di
realizzo con l’assistenza, se ritenuta utile o richiesta dal creditore, di uno stimatore da lui scelto. Se il
pignoramento cade su frutti non ancora raccolti o separati dal suolo o su bachi da seta, l’ufficiale giudiziario
ne descrive la natura, la qualità e l’ubicazione.
Quando ritiene opportuno differire le operazioni di stima l’ufficiale giudiziario redige un primo
verbale di pignoramento, procedendo senza indugio e comunque entro il termine perentorio di trenta
giorni alla definitiva individuazione dei beni da assoggettare al pignoramento sulla base dei valori
indicati dall’esperto, al quale è consentito in ogni caso accedere al luogo in cui i beni si trovano.
Il giudice dell’esecuzione liquida le spese ed il compenso spettanti all’esperto, tenuto conto dei valori di
effettiva vendita o assegnazione dei beni o, in qualunque altro caso, sulla base dei valori stimati.
Nel processo verbale l’ufficiale giudiziario fa relazione delle disposizioni date per conservare le cose
pignorate.
Se il debitore non è presente, l’ufficiale giudiziario rivolge l’ingiunzione alle persone indicate nell’art. 139
secondo comma, e consegna loro un avviso dell’ingiunzione stessa per il debitore. In mancanza di dette
persone affigge l’avviso alla porta dell’immobile in cui ha eseguito il pignoramento.
Il processo verbale col titolo esecutivo e il precetto deve essere depositato in cancelleria entro le ventiquattro
ore dal compimento delle operazioni. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo
dell’esecuzione. L’ufficiale giudiziario trasmette copia del processo verbale al creditore e al debitore
che lo richiedono a mezzo posta ordinaria, telefax o posta elettronica, nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi.
Su istanza del creditore, da depositare non oltre il termine per il deposito dell’istanza di vendita, il
giudice, nominato uno stimatore quando appare opportuno, ordina l’integrazione del pignoramento se
ritiene che il presumibile valore di realizzo dei beni pignorati sia inferiore a quello indicato nel primo
comma. In tale caso l’ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.