Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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  • Art. 342 DPR 495/1992 – Obbligo di limitare la velocità

    Art. 342 DPR 495/1992 – Obbligo di limitare la velocità

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'obbligo di limitare la velocità, di cui all'articolo 141, comma 1, del codice inizia dal momento in cui sia possibile al conducente percepire l'esistenza di un pericolo e, comunque, in presenza di un segnale di prescrizione o di pericolo.

  • Art. 341 DPR 495/1992 – Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

    Art. 341 DPR 495/1992 – Patente di servizio per il personale che esplica il servizio di polizia stradale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La patente di servizio abilita il titolare alla conduzione di motoveicoli, autovetture, autocarri, autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, per uso speciale o per trasporti specifici. Viene rilasciata al personale che ha seguito un apposito ciclo di esercitazioni a carattere sia teorico che pratico.

    2. L'insegnamento teorico e le esercitazioni di guida devono essere svolti secondo i programmi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentito il Ministro dei trasporti.

    3. Gli esami per il conseguimento della patente di servizio hanno luogo presso il comando o l'ufficio presso il quale presta servizio il candidato. Detti esami consistono in una prova teorica ed una pratica ed il voto di ciascuna prova è espresso in ventesimi. Per ottenere l'idoneità è indispensabile una votazione di almeno 12/20 in ogni prova e di 14/20 ottenuta come media dei voti riportati nelle due prove.

    4. Le commissioni esaminatrici per il conseguimento della patente di servizio sono nominate dal prefetto e composte da: a) un funzionario di prefettura, con funzioni di presidente; b) un funzionario dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., come membro; c) un funzionario del comando o dell'ufficio, come membro.

    5. Per ciascun candidato dichiarato idoneo la commissione redige un verbale in duplice copia. Una copia deve essere conservata dal comando o ufficio presso il quale si svolgono gli esami; la seconda, corredata di fotocopia della patente ordinaria deve essere trasmessa al Prefetto per il successivo rilascio della patente di servizio.

    6. I candidati dichiarati non idonei al primo esame non possono ripetere le prove prima di un mese. La commissione esaminatrice può esprimere il parere di non ammissibilità alla ripetizione delle prove.

    7. La patente di servizio è valida per 5 anni. La validità può essere confermata per altri cinque anni dal Prefetto, al quale, a tal fine, deve essere trasmessa una dichiarazione del comandante del corpo o del direttore dell'ufficio attestante che il titolare è tuttora idoneo alla guida ed è munito della patente ordinaria in corso di validità.

    8. La patente di servizio può essere sospesa o, nei casi più gravi, revocata dal Prefetto, d'ufficio o a seguito di proposta motivata del comando o dell'ufficio, quando il dipendente, nell'impiego dei veicoli, abbia cagionato danni a persone o cose per imperizia o negligenza. La sospensione o la revoca danno luogo al materiale ritiro della patente che, in caso di sospensione, sarà custodita dal comando o ufficio cui appartiene il dipendente. Decorso il periodo di sospensione, prima della restituzione, il titolare deve essere sottoposto ad accertamenti da parte di un ufficiale del corpo o da un funzionario dell'ufficio. In caso di revoca, la patente ritirata viene inviata al Prefetto che l'ha rilasciata.

  • Art. 340 DPR 495/1992 – Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

    Art. 340 DPR 495/1992 – Immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero o a stranieri

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'immatricolazione dei veicoli indicati nell'articolo 134 del codice è consentita esclusivamente presso gli uffici provinciali autorizzati dalla Direzione generale della M.C.T.C. Qualora trattasi di veicoli di proprietà di stranieri ai quali la targa viene assegnata in base alle funzioni da essi svolte in Italia, il rilascio della carta di circolazione può avvenire solo su esplicita autorizzazione della stessa Direzione.

    2. La documentazione da allegare alla domanda per l'immatricolazione con targa EE, salvo quanto diversamente disposto dalle normative comunitarie relativamente alle lettere a) e b), è la seguente: a) bolletta doganale di importazione temporanea o di esportazione; b) dichiarazione consolare attestante la residenza all'estero oppure dichiarazione, vistata da un notaio o da un pubblico funzionario italiano, rilasciata con le modalità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegato B) o, nel caso di italiani residenti all'estero, mediante esibizione del passaporto. È consentita la presentazione in anticipo di una dichiarazione preventiva dell'interessato contenente i dati anagrafici, la residenza all'estero, nonché la delega fatta alle persone incaricate per lo svolgimento delle pratiche di immatricolazione. In tal caso la pratica diverrà definitiva con la presentazione della dichiarazione consolare o della dichiarazione fatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure mediante esibizione del passaporto (italiano all'estero); c) dichiarazione di conformità o certificato di origine oppure carta di circolazione originale. Nel caso di esibizione del certificato di origine o della carta di circolazione originale, il veicolo deve essere sottoposto a visita e prova secondo le modalità all'uopo dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

    3. Gli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. indicati al comma 1, ricevuta la domanda, provvedono ad iscrivere il veicolo rilasciando la targa di riconoscimento prevista dall'articolo 256, comma 4, lettera b), e la carta di circolazione, secondo le pro- cedure dettate al riguardo dal Ministero dei Trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.

  • Art. 339 DPR 495/1992

    Art. 339 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il contrassegno di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di cui all'articolo 132, comma 3, del già fatto codice, qualora non vengano per esso impiegate cifre arabe e lettere in caratteri latini, deve essere ripetuto utilizzando tali cifre e caratteri. Detto contrassegno deve essere conforme alle norme stabilite da convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito oppure alle disposizioni contenute in accordi di reciprocità.

    2. La sigla distintiva degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in Italia è costituita dalla lettera I, in carattere latino maiuscolo, dell'altezza minima di 80 mm e dello spessore minimo 10 mm, di colore nero su fondo bianco, di forma ellittica, con l'asse maggiore di 175 mm, disposto orizzontalmente, e l'asse minore di 115 mm.

    3. La sigla di cui al comma 2 può essere dipinta direttamente sul veicolo, oppure apposta su targhetta. Nel primo caso la sigla dovrà essere situata su una superficie verticale o sensibilmente verticale, nella parte posteriore del veicolo; nel secondo caso la targhetta dovrà essere fissata nella parte posteriore del veicolo in posizione sensibilmente verticale e perpendicolare al piano longitudinale di simmetria del veicolo medesimo.

  • Art. 337 DPR 495/1992 – Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici

    Art. 337 DPR 495/1992 – Attività di consulenza da parte degli enti pubblici non economici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'attività di consulenza degli enti pubblici non economici è disciplinata dalla legge 8 agosto 1991, n. 264, così come modificata e integrata dalla legge 4 gennaio 1994, n. 11. Essa è svolta dagli appositi uffici dipendenti, individuati tramite elenco da comunicare alle competenti province ed agli uffici periferici della Direzione generale della M.C.T.C., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tale elenco deve essere aggiornato ad ogni variazione che venga apportata allo stesso.

  • Art. 336 DPR 495/1992 – Vigilanza tecnica sulle autoscuole

    Art. 336 DPR 495/1992 – Vigilanza tecnica sulle autoscuole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La vigilanza tecnica ad opera dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione ha sede l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica, deve essere svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo: a) la capacità didattica del personale; b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature; c) la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti; d) l'idoneità dei locali; e) la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell'arco di sei mesi; f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami; g) la regolare esecuzione dei corsi; h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 123, commi 3 e 10, del codice.

    2. In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola o del centro di istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore o al responsabile del centro di istruzione, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    3. Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile legale del centro di istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. diffida il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore o il responsabile del centro di istruzione, con raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni.

    4. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. provvede ad informare l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, affinchè adotti i provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 123, commi 8 e 9, del codice, entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

    5. Nelle more dell'espletamento della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 è fatta salva la facoltà del direttore dell'ufficio Provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente.

  • Art. 335 DPR 495/1992 – Rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole

    Art. 335 DPR 495/1992 – Rilascio dell’autorizzazione alle autoscuole

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'autorizzazione per lo svolgimento di attività di educazione stradale, di istruzione e formazione dei conducenti di veicoli a motore è rilasciata previo accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 123 del codice, così come specificato nel presente regolamento.

    2. Qualora l'autorizzazione sia rilasciata a persone giuridiche, i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante o, nel caso di società od enti, alla persona da questi delegata. Quando l'autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere posseduti da ognuno di questi.

    3. Nel caso di delega da parte di società o enti, di cui all'articolo 123, comma 4, del codice, la stessa deve risultare da atto pubblico precedente la richiesta di rilascio dell'autorizzazione che deve comunque essere presentata da parte della società o dell'ente. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società o dell'ente che ha richiesto l'autorizzazione.

    4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione, o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi.

    5. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento nel richiedente dei prescritti requisiti.

    6. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.

    7. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplice, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione della precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autenticata contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione.

    8. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

    9. Se varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

    10. Le autoscuole autorizzate si distinguono in: a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C e D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida della categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

    11. La dotazione per le esercitazioni di guida e gli esami deve comprendere veicoli corrispondenti alle categorie di patente per le quali le autoscuole sono autorizzate e deve essere di proprietà dell'autoscuola.

    12. Qualora più autoscuole autorizzate si consorzino e costituiscano un centro di istruzione automobilistica ai sensi dell'articolo 123, comma 7, del codice, anche la dotazione complessiva dei veicoli potrà essere adeguatamente ridotta in relazione al numero e categorie di veicoli di proprietà del consorzio.

    13. Per le esercitazioni e per l'esame per il conseguimento di patenti speciali è ammesso l'utilizzo di veicoli multiadattati muniti di doppi comandi, di proprietà di terzi che ne abbiano autorizzato l'uso.

    14. Le autoscuole autorizzate all'insegnamento, di cui al comma 10, lettera a), possono altresì preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore o insegnante di autoscuola.

    15. Le autoscuole devono altresì effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione all'evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministro dei trasporti. 16. I veicoli classificati ad uso autoscuola possono essere utilizzati anche per il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami, nonché per ogni incombenza connessa all'attività.

  • Art. 334 DPR 495/1992 – Contrassegno per le esercitazioni di guida

    Art. 334 DPR 495/1992 – Contrassegno per le esercitazioni di guida

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida condotti da aspiranti conducenti devono essere muniti, nella parte anteriore e posteriore, di un contrassegno recante la lettera P dell'alfabeto, maiuscola, di colore nero su fondo bianco retroriflettente. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della lettera P sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.1, IV.2, IV.3.

    2. Per gli autoveicoli facenti parte del parco veicolare delle autoscuole o dei centri di istruzione, il contrassegno deve essere costituito da un pannello rettangolare ad angoli arrotondati, recante la scritta SCUOLA GUIDA, in colore nero su fondo bianco retroriflettente, applicato anteriormente e posteriormente, in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato da colui che funge da istruttore. Le dimensioni del contrassegno e quelle della scritta sono riportate, a seconda i casi che ricorrono, nelle figure IV.4, IV.5.

  • Art. 333 DPR 495/1992 – Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

    Art. 333 DPR 495/1992 – Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.

    2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.

  • Art. 332 DPR 495/1992

    Art. 332 DPR 495/1992

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di esami di idoneità 1. Ferme restando le autorizzazioni ad effettuare esami di guida rilasciate in conformità alla normativa dell'Unione europea anteriormente al 19 gennaio 2013 e le autorizzazioni ad effettuare esami di guida di cui all'Allegato IV, paragrafo 2-bis, punti 2-bis.1, 2-bis.2 e 2-bis.3, del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, come modificato dall' articolo 11 della legge 29 luglio 2015, n. 115, gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice, nonché le prove per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB e della carta di qualificazione del conducente sono effettuati dai dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento.

    2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.

    3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.

  • Art. 331 DPR 495/1992 – Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore

    Art. 331 DPR 495/1992 – Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. L'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all'Allegato IV.4, al Titolo IV – Parte II.

    2. Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice, rilascia all'interessato un'attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall'ordinamento. 59 (Art. 119 cod. str.)

  • Art. 330 DPR 495/1992 – Commissioni mediche locali

    Art. 330 DPR 495/1992 – Commissioni mediche locali

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Le commissioni mediche locali sono costituite con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, presso i servizi dell'Azienda sanitaria locale, che svolgono funzioni in materia medico-legale.

    2. La commissione è composta da un presidente, due membri effettivi e almeno due supplenti, individuati tra i medici delle amministrazioni e corpi di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, tutti in attività di servizio, designati dalle amministrazioni competenti. I membri partecipanti alle sedute della commissione, effettivi o supplenti, devono appartenere ad amministrazioni diverse.

    3. Il presidente della commissione medica locale è nominato, con provvedimento del presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano, nella persona responsabile dei servizi di cui al comma

    1. 4. Il presidente designa un vicepresidente scelto tra i membri effettivi, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

    5. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da disabili sensoriali o da mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione medica locale è integrata da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, nonché da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali è richiesta la laurea in ingegneria, nonché dal rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario. La partecipazione del rappresentante di quest'ultima è comunque a titolo gratuito. Qualora l'accertamento sia richiesto da soggetti affetti da diabete o da problematiche cliniche alcol-correlate, la composizione della commissione può essere integrata rispettivamente da un medico specialista diabetologo o alcologo.

    6. La commissione può avvalersi di singoli consulenti oppure di istituti medici specialistici appartenenti a strutture pubbliche, con onere a carico del soggetto esaminato.

    7. La commissione opera presso idonei locali dell'azienda sanitaria locale, facilmente accessibili anche per i mutilati e minorati fisici.

    8. Il presidente convoca la commissione in relazione al numero ed alla natura delle richieste ed assicura il funzionamento dell'ufficio di segreteria della commissione avvalendosi di personale in servizio presso l'azienda sanitaria locale.

    9. Per ogni commissione opera un ufficio di segreteria che organizza le sedute curando, altresì, la convocazione di coloro che devono sottoporsi agli accertamenti sanitari e la raccolta e l'archiviazione della documentazione sanitaria degli esaminati. L'interessato che ne faccia richiesta può, a sue spese, essere assistito durante la visita da un medico di fiducia.

    10. Nel caso previsto dall'articolo 119, comma 4, lettera c), del codice, l'accertamento deve essere effettuato presso la commissione medica locale indicata nel provvedimento con cui è disposto. L'esito dell'accertamento deve essere comunicato all'autorità richiedente.

    11. Il giudizio di non idoneità formulato dalla commissione medica locale deve essere comunicato all'ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione nel cui territorio di competenza opera la commissione stessa.

    12. Il certificato deve essere compilato in ciascuna delle parti relative ai requisiti prescritti per la guida dei veicoli ai quali abilita la patente richiesta ovvero posseduta e, se necessario, può essere integrato da fogli aggiuntivi.

    13. I giudizi delle commissioni mediche locali sono formulati a maggioranza. In caso di parità prevale il giudizio del presidente o, in caso di sua assenza, del vice presidente che presiede la seduta.

    14. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 126, comma 8, del codice, i certificati delle commissioni mediche locali devono essere consegnati agli interessati previa sottoscrizione per ricevuta ed apposizione della data di consegna, ovvero inoltrati per posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

    15. Entro il mese di febbraio di ogni anno il presidente della commissione medica locale, invia al Ministero della salute e alla regione competente una dettagliata relazione sul funzionamento dell'organo presieduto, relativa all'anno precedente, indicando il numero e il tipo di visite mediche effettuate nelle diverse sedute e quant'altro ritenuto necessario. I dati più significativi vengono pubblicati nel rapporto annuale previsto dall'articolo 1, comma 4, del codice.

    16. Possono essere costituite più commissioni mediche locali con il limite, almeno, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia ed almeno una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo, e comunque in numero adeguato ad assicurare criteri di efficienza del servizio e di adeguata presenza sul territorio, in ragione della domanda espressa. L'istituzione di tali commissioni, richiesta dal sindaco del capoluogo di provincia o, nell'ambito della provincia, dal sindaco del comune di maggiore importanza, è subordinata all'accertamento dell'esistenza di obiettive condizioni della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

    17. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina i diritti dovuti dagli utenti per le operazioni di competenza delle commissioni mediche locali, le quote da destinare per le spese di funzionamento delle stesse, comprese quelle relative all'ufficio di segreteria, nonché le quote per gli emolumenti ed i rimborsi di spese ai componenti delle commissioni medesime. La misura dei diritti dovuti dagli utenti deve essere determinata in modo tale da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento delle suddette commissioni.

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