Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
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Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Creditore particolare del socio nella SNC: cosa può fare

    Il creditore personale di un socio di SNC non può aggredire direttamente il patrimonio della società né, finché dura la società, chiedere la liquidazione della quota del proprio debitore (art. 2305 c.c.). Può però soddisfarsi sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota. Vediamo cosa può e cosa non può fare, la differenza con la società semplice, la proroga della società e gli errori frequenti, con le norme commentate.

    Il principio: niente liquidazione della quota (art. 2305)

    L’art. 2305 stabilisce che il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. È una regola di tutela dell’integrità del patrimonio sociale e della stabilità dell’impresa: se ogni creditore personale potesse forzare la liquidazione della quota, la società sarebbe esposta a continue erosioni. Il creditore particolare deve quindi attendere lo scioglimento della società (o l’uscita del socio) per soddisfarsi sulla quota.

    Cosa può fare il creditore particolare (art. 2270)

    Il creditore particolare non resta privo di tutele. In forza dei principi sulle società di persone (art. 2270, dettato per la società semplice e applicabile in quanto compatibile), egli può: far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore; compiere atti conservativi sulla quota a lui spettante nella liquidazione (ad esempio sequestro). Nella SNC regolare, però, non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società (art. 2305), a differenza della società semplice e della SNC irregolare, dove la liquidazione può essere richiesta provando l’insufficienza degli altri beni del socio.

    Facoltà SNC regolare Società semplice / SNC irregolare
    Aggredire il patrimonio sociale No (è del soggetto società) No
    Soddisfarsi sugli utili del socio
    Atti conservativi sulla quota di liquidazione
    Chiedere la liquidazione della quota No, finché dura la società (art. 2305) Sì, provando l’insufficienza degli altri beni (art. 2270)

    La proroga della società e l’opposizione (art. 2307)

    Per evitare che i soci prolunghino artificiosamente la società per sottrarre la quota ai creditori, l’art. 2307 prevede che il creditore particolare del socio possa fare opposizione alla proroga della società decisa dai soci, entro tre mesi dall’iscrizione della deliberazione. Se l’opposizione è accolta, la società deve liquidare la quota del socio debitore. In caso di proroga tacita, inoltre, il creditore particolare può sempre chiedere la liquidazione della quota del suo debitore (art. 2307, comma 3). È il contrappeso al divieto di aggressione della quota durante la vita della società.

    Autonomia patrimoniale e differenza con le società di capitali

    La disciplina del creditore particolare si spiega con il grado di autonomia patrimoniale proprio della SNC. La società di persone gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta: il patrimonio sociale è distinto da quello dei soci e i creditori sociali si soddisfano in via principale su di esso (con il beneficio di preventiva escussione, art. 2304), mentre i creditori particolari del socio non possono aggredirlo. Tuttavia, a differenza delle società di capitali (dotate di autonomia patrimoniale perfetta e di personalità giuridica), nella SNC i soci rispondono comunque con il proprio patrimonio dei debiti sociali, una volta escusso quello della società. Per il creditore particolare ciò significa che la quota del socio rappresenta una posta su cui potrà soddisfarsi solo allo scioglimento della società o all’uscita del socio, salvo gli strumenti di tutela visti (utili, atti conservativi, opposizione alla proroga). Nelle società di capitali, invece, la partecipazione (azione o quota) è un bene autonomamente pignorabile ed espropriabile dal creditore del socio in costanza di società: è una differenza strutturale di cui tenere conto nella scelta del tipo sociale e nelle strategie di recupero del credito.

    Spunti pratici

    • Creditore: nella SNC regolare puoi soddisfarti sugli utili del socio e compiere atti conservativi, ma non chiedere la liquidazione della quota finché dura la società (art. 2305).
    • Proroga: vigila sulle delibere di proroga; puoi opporti entro tre mesi e ottenere la liquidazione della quota (art. 2307).
    • Proroga tacita: in tal caso puoi sempre chiedere la liquidazione della quota del tuo debitore (art. 2307, c. 3).
    • Irregolarità: se la SNC è irregolare valgono le regole della società semplice, più favorevoli al creditore (art. 2270).
    • Errore da evitare: tentare il pignoramento diretto dei beni sociali per un debito personale del socio: il patrimonio è del distinto soggetto società.

    Esempio pratico

    Tizio è socio di una SNC regolare e ha un debito personale verso la banca. La banca, creditore particolare, non può pignorare i beni della società né chiedere la liquidazione della quota di Tizio finché la società è in vita (art. 2305): può però aggredire gli utili che spettano a Tizio e compiere atti conservativi sulla sua futura quota di liquidazione. Quando i soci deliberano la proroga della società, la banca fa opposizione entro tre mesi (art. 2307): accolta l’opposizione, la società deve liquidare la quota di Tizio, sulla quale la banca potrà finalmente soddisfarsi.

  • Nuovo socio di SNC: risponde anche dei debiti pregressi?

    Chi entra come socio in una società in nome collettivo già operativa risponde anche dei debiti sorti prima del suo ingresso? La risposta del codice è netta: sì. Il nuovo socio risponde, in solido con gli altri e illimitatamente, anche delle obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio (art. 2269 c.c.). Vediamo la regola, la sua ratio, l’impossibilità di patti contrari verso i terzi, le cautele da adottare e gli errori frequenti, con le norme commentate.

    La regola: si risponde anche del pregresso (art. 2269)

    L’art. 2269 c.c. stabilisce che chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci, per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio. La norma, dettata per la società semplice, si applica alla SNC in forza del rinvio generale (artt. 2291 e 2293). Il nuovo socio, dunque, non «eredita» una posizione pulita: assume la responsabilità illimitata e solidale per tutti i debiti sociali, sia quelli sorti dopo il suo ingresso, sia quelli precedenti. È una delle conseguenze più rilevanti, e talvolta sottovalutate, dell’ingresso in una società di persone.

    La ratio della norma

    La regola si spiega con la natura della responsabilità nelle società di persone, che ha funzione di garanzia per i creditori sociali. Il creditore fa affidamento sul patrimonio della società e, in via sussidiaria, su quello dei soci illimitatamente responsabili. Se l’ingresso di un nuovo socio non comportasse l’estensione della garanzia ai debiti pregressi, i creditori anteriori vedrebbero la compagine modificarsi senza alcun beneficio; al contrario, l’art. 2269 amplia la base di garanzia, rafforzando la tutela del ceto creditorio. Il nuovo socio, del resto, entra valutando lo stato dell’impresa, compresa la sua esposizione debitoria.

    Tipo di debito Risponde il nuovo socio? Norma
    Debiti sorti dopo l’ingresso Sì, in solido e illimitatamente artt. 2291, 2293
    Debiti sorti prima dell’ingresso Sì, in solido e illimitatamente art. 2269
    Patto contrario verso i terzi Inopponibile ai creditori art. 2269 (norma a tutela dei terzi)
    Rapporti interni tra soci Possibile manleva tra cedente e nuovo socio autonomia contrattuale

    Patti contrari e rapporti interni

    Un eventuale patto con cui i soci escludano la responsabilità del nuovo entrante per i debiti pregressi non è opponibile ai terzi creditori: la garanzia patrimoniale a loro favore non può essere ridotta da accordi interni. Tale patto vale, però, nei rapporti interni: se il nuovo socio paga un debito pregresso, può rivalersi sugli altri soci o sul cedente secondo gli accordi (ad esempio una clausola di manleva inserita nel contratto di cessione della quota). È quindi prudente, per chi entra, pattuire garanzie e manleve con chi cede, fermo restando che verso i creditori risponderà comunque.

    Cautele per chi entra in società

    Data la portata dell’art. 2269, chi acquista una quota o entra in una SNC dovrebbe: esaminare con cura la situazione debitoria e i bilanci della società; richiedere dichiarazioni e garanzie al cedente sull’assenza di passività occulte; prevedere clausole di manleva e, se necessario, una trattenuta del prezzo a copertura di debiti emersi successivamente; verificare l’esistenza di contenziosi pendenti. Sono cautele contrattuali che non eliminano la responsabilità verso i terzi, ma consentono di ribaltarne il peso, nei rapporti interni, su chi ha generato il debito.

    Spunti pratici

    • Rispondi anche del pregresso: entrando in una SNC, ti accolli in solido i debiti anteriori al tuo ingresso (art. 2269).
    • Niente scudo verso i terzi: i patti che ti esonerano valgono solo tra soci, non verso i creditori.
    • Due diligence: esamina bilanci, debiti e cause prima di entrare.
    • Manleva e trattenuta: tutelati nei rapporti interni con clausole verso il cedente.
    • Errore da evitare: credere che il proprio ingresso «azzeri» il passato. Il passivo pregresso ti riguarda pienamente.

    Esempio pratico

    Sempronio acquista la quota di un socio uscente ed entra in una SNC già operativa, che ha un debito di 40.000 euro verso un fornitore sorto l’anno prima. In forza dell’art. 2269, Sempronio risponde anche di quel debito pregresso, in solido e illimitatamente con gli altri soci. Aveva pattuito con il cedente una clausola di manleva per le passività anteriori: quel patto non è opponibile al fornitore, che potrà aggredire anche Sempronio, ma consente a Sempronio di rivalersi sul cedente per quanto pagato. Per questo, prima di entrare, aveva esaminato i bilanci e preteso una trattenuta sul prezzo a garanzia.

  • Socio uscente di SNC: per quali debiti risponde

    Il socio che esce da una società in nome collettivo — per recesso, esclusione o cessione della quota — non si libera automaticamente dei debiti sociali. Risponde delle obbligazioni fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto, e per liberarsi occorre che lo scioglimento sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2290 c.c.). Vediamo la regola, la pubblicità dello scioglimento, la responsabilità verso i creditori e gli errori frequenti, con le norme commentate.

    La responsabilità fino allo scioglimento del rapporto (art. 2290)

    L’art. 2290 c.c. stabilisce che, nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio (morte, recesso, esclusione), il socio o i suoi eredi rispondono verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento. Il socio uscente, dunque, resta obbligato per tutti i debiti sorti fino al momento della sua uscita, anche se verranno azionati dopo. Si libera, invece, dei debiti successivi, perché da quel momento non è più socio.

    La pubblicità dello scioglimento verso i terzi (art. 2290, comma 2)

    Il punto cruciale è la conoscibilità dell’uscita. L’art. 2290, comma 2, dispone che lo scioglimento del rapporto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei: in mancanza, non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. In pratica, finché l’uscita non è resa pubblica (tipicamente con l’iscrizione nel Registro delle imprese), i creditori che in buona fede ignorano il mutamento possono continuare a considerare il socio come tale, e questi può rispondere anche di debiti sorti dopo l’uscita di fatto. La pubblicità è quindi essenziale per «chiudere» la propria esposizione.

    Periodo del debito Risponde il socio uscente? Condizione
    Debiti sorti prima dell’uscita Sempre, fino al giorno dello scioglimento (art. 2290, c. 1)
    Debiti sorti dopo l’uscita No Se l’uscita è stata resa pubblica con mezzi idonei
    Debiti sorti dopo l’uscita ma non pubblicizzata Verso i terzi che senza colpa ignoravano (art. 2290, c. 2)

    Cessione della quota e liberazione

    Quando l’uscita avviene per cessione della quota, valgono gli stessi principi: il cedente risponde dei debiti anteriori alla cessione e si libera di quelli successivi solo se la cessione è opponibile ai terzi (resa pubblica). Nei rapporti interni, il cedente può pattuire con il cessionario una manleva per i debiti pregressi, ma ciò non incide sulla responsabilità verso i creditori. È bene, perciò, curare tempestivamente l’iscrizione del mutamento e conservare la prova della comunicazione ai principali creditori.

    Liquidazione della quota

    All’uscita, il socio (o i suoi eredi) ha diritto alla liquidazione della quota: una somma di denaro che rappresenta il valore della partecipazione in base alla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto (art. 2289). La liquidazione della quota è un profilo distinto dalla responsabilità per i debiti: il socio uscente ha diritto a riavere il valore del proprio investimento, ma resta obbligato verso i terzi per i debiti maturati fino all’uscita. I due piani vanno tenuti distinti per evitare confusioni.

    Le cause di scioglimento del singolo rapporto

    La residua responsabilità del socio uscente va inquadrata nelle diverse cause per cui il rapporto sociale può sciogliersi limitatamente a un socio: la morte (art. 2284), il recesso (art. 2285) e l’esclusione (artt. 2286-2288). In tutti questi casi opera la stessa logica dell’art. 2290: il socio (o i suoi eredi) risponde dei debiti maturati fino al giorno dello scioglimento del rapporto. Cambiano i presupposti dell’uscita, ma non la regola sulla responsabilità verso i terzi. Il recesso, in particolare, è ammesso liberamente nelle società contratte a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio, con preavviso, e per giusta causa negli altri casi; l’esclusione presuppone gravi inadempienze o le altre cause tassative; la morte comporta di regola la liquidazione della quota agli eredi, salvo che i soci superstiti preferiscano sciogliere la società o continuarla con gli eredi se questi vi acconsentono. Comprendere quale causa ha determinato l’uscita è importante anche per individuare il momento esatto dello scioglimento del rapporto, da cui dipende la linea di confine tra debiti di cui il socio risponde e debiti di cui è liberato.

    Spunti pratici

    • Rendi pubblica l’uscita: iscrivi subito nel Registro delle imprese recesso, esclusione o cessione, per non rispondere dei debiti successivi (art. 2290, c. 2).
    • Debiti pregressi: per quelli sorti fino all’uscita rispondi comunque, anche se azionati dopo (art. 2290, c. 1).
    • Comunica ai creditori: avvisa i principali creditori per blindare la conoscibilità dell’uscita.
    • Liquidazione: pretendi la liquidazione della quota (art. 2289), distinta dalla responsabilità per i debiti.
    • Errore da evitare: lasciare l’uscita «informale» senza pubblicità. Rischi di rispondere di debiti nati dopo che eri già uscito.

    Esempio pratico

    Tizio recede da una SNC. Per i debiti sorti fino al giorno del recesso continua a rispondere verso i creditori, anche se gli verranno richiesti più tardi (art. 2290, c. 1). Tizio cura subito l’iscrizione del recesso nel Registro delle imprese e avvisa i fornitori: così non risponderà dei debiti sorti dopo. Se invece avesse trascurato la pubblicità, un fornitore che in buona fede lo ignorava avrebbe potuto considerarlo ancora socio e pretendere da lui anche un debito successivo (art. 2290, c. 2). Tizio, infine, ottiene la liquidazione della quota (art. 2289), che è cosa diversa dalla sua residua responsabilità per i debiti pregressi.

  • Esclusione del socio nella SNC: cause e procedura

    Nelle società di persone un socio può essere escluso quando viene meno il rapporto di fiducia o si verificano gravi inadempienze: l’esclusione può essere facoltativa, decisa dagli altri soci (art. 2286), o di diritto, automatica al verificarsi di certi eventi (art. 2288). Vediamo le cause, la procedura di delibera e opposizione (art. 2287), gli effetti su responsabilità e liquidazione della quota, e gli errori frequenti, con le norme commentate.

    L’esclusione facoltativa (art. 2286)

    L’art. 2286 elenca le cause di esclusione facoltativa del socio. L’esclusione può aver luogo per: gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale; interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Per il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa, l’esclusione può essere disposta anche per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita o per il perimento della cosa dovuto a causa non imputabile agli amministratori. È «facoltativa» perché la decisione è rimessa alla volontà degli altri soci.

    La procedura di esclusione (art. 2287)

    L’esclusione facoltativa è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero quello da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso (art. 2287, comma 1). Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, che può sospendere l’esecuzione della delibera (comma 2). Se la società è composta da due soli soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro (comma 3): non essendoci una maggioranza, è il giudice a decidere.

    Profilo Regola Norma
    Cause facoltative Gravi inadempienze, interdizione/inabilitazione, inidoneità dell’opera art. 2286
    Decisione Maggioranza dei soci (escluso l’interessato) art. 2287, c. 1
    Efficacia Dopo 30 giorni dalla comunicazione art. 2287, c. 1
    Opposizione Al tribunale entro 30 giorni; possibile sospensione art. 2287, c. 2
    Società di due soci Esclusione pronunciata dal tribunale art. 2287, c. 3
    Esclusione di diritto Socio fallito; creditore particolare che ottiene la liquidazione art. 2288

    L’esclusione di diritto (art. 2288)

    Oltre a quella facoltativa, esiste l’esclusione di diritto, che opera automaticamente. L’art. 2288 prevede che sia escluso di diritto il socio dichiarato fallito (oggi assoggettato a liquidazione giudiziale) e il socio nei cui confronti un creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270. In questi casi non occorre una delibera: l’esclusione consegue automaticamente al verificarsi dell’evento, a tutela rispettivamente della massa fallimentare e del creditore particolare soddisfatto sulla quota.

    Effetti dell’esclusione

    L’esclusione scioglie il rapporto sociale limitatamente al socio escluso. Da ciò derivano due conseguenze: il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota secondo la situazione patrimoniale al momento dello scioglimento del rapporto (art. 2289); resta tuttavia responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dell’esclusione, e l’evento va reso conoscibile ai terzi con mezzi idonei per liberarlo dai debiti successivi (art. 2290). Liquidazione e residua responsabilità sono profili distinti, da gestire separatamente.

    Le gravi inadempienze come causa principale

    La causa di esclusione più ricorrente nella pratica è quella delle gravi inadempienze agli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Non ogni inadempimento giustifica l’esclusione: deve trattarsi di una violazione grave, tale da compromettere il rapporto fiduciario e il regolare svolgimento dell’attività comune. Rientrano tipicamente in questa categoria: la violazione del divieto di concorrenza (art. 2301); l’appropriazione di beni o opportunità sociali; il rifiuto sistematico di eseguire i conferimenti promessi; condotte ostruzionistiche che paralizzano la gestione; gravi violazioni dei doveri di collaborazione e correttezza. La valutazione della gravità è rimessa, in caso di opposizione, al giudice, che apprezza in concreto la condotta e il suo impatto sull’interesse sociale. È quindi prudente, nella delibera di esclusione, indicare in modo specifico i fatti contestati e la loro gravità, perché una motivazione generica espone la delibera al rischio di sospensione e di annullamento. Allo stesso modo, il socio che intende difendersi deve contestare puntualmente i fatti e dimostrare l’assenza di una violazione idonea a giustificare l’estromissione.

    Spunti pratici

    • Verifica la causa: l’esclusione facoltativa richiede gravi inadempienze o le altre cause tassative dell’art. 2286.
    • Rispetta la procedura: delibera a maggioranza, comunicazione al socio, efficacia dopo 30 giorni (art. 2287).
    • Due soci: serve il tribunale; non basta la volontà dell’altro (art. 2287, c. 3).
    • Esclusione di diritto: opera automaticamente per il socio fallito o la cui quota sia liquidata al creditore particolare (art. 2288).
    • Errore da evitare: escludere senza una causa seria o senza comunicazione: il socio può opporsi e ottenere la sospensione (art. 2287, c. 2).

    Esempio pratico

    In una SNC con quattro soci, Sempronio commette gravi inadempienze, distogliendo affari a proprio vantaggio. Gli altri tre deliberano a maggioranza la sua esclusione (art. 2286), non computando Sempronio nel numero, e gliela comunicano: l’esclusione avrà effetto dopo 30 giorni (art. 2287). Sempronio può opporsi al tribunale e chiederne la sospensione. Se la società avesse avuto due soli soci, l’esclusione sarebbe stata pronunciata dal tribunale su domanda dell’altro (art. 2287, c. 3). Escluso, Sempronio ha diritto alla liquidazione della quota (art. 2289) ma resta responsabile dei debiti anteriori (art. 2290).

  • Cessione e successione della quota dell’accomandante (SAS)

    Nella società in accomandita semplice la quota dell’accomandante circola più facilmente di quella dell’accomandatario: può essere ceduta e si trasmette agli eredi con regole meno rigide, proprio perché l’accomandante è un socio di capitale, non di gestione (art. 2322 c.c.). Vediamo la disciplina della cessione tra vivi, della successione mortis causa, il ruolo del consenso dei soci e gli errori frequenti, con le norme commentate.

    La diversa posizione dell’accomandante

    La SAS ha due categorie di soci: gli accomandatari, che amministrano e rispondono illimitatamente e solidalmente, e gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita e non amministrano. Questa distinzione spiega perché la quota dell’accomandante sia più «mobile»: poiché l’accomandante non incide sulla gestione e non impegna il proprio patrimonio oltre la quota, il suo avvicendamento non altera l’equilibrio gestorio della società, e la legge ne agevola la circolazione.

    La trasmissione mortis causa (art. 2322, comma 1)

    L’art. 2322, comma 1, stabilisce che la quota di partecipazione dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte. A differenza di quanto avviene per i soci a responsabilità illimitata (la cui morte determina, di regola, la liquidazione della quota agli eredi salvo accordo, art. 2284), la quota dell’accomandante passa automaticamente agli eredi, senza necessità del consenso degli altri soci. Gli eredi subentrano nella posizione di accomandanti, con i relativi diritti e limiti di responsabilità.

    Vicenda Quota accomandante Quota accomandatario
    Trasmissione per morte Automatica agli eredi (art. 2322, c. 1) Liquidazione, salvo accordo (art. 2284)
    Cessione tra vivi Con consenso della maggioranza del capitale (art. 2322, c. 2) Con consenso di tutti i soci (regole SNC)
    Responsabilità Limitata alla quota conferita Illimitata e solidale
    Amministrazione Esclusa (divieto di immistione) Riservata

    La cessione tra vivi (art. 2322, comma 2)

    Per la cessione tra vivi, l’art. 2322, comma 2, prevede che la quota dell’accomandante possa essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo. È un regime intermedio: non occorre l’unanimità (come per la cessione della quota dei soci illimitatamente responsabili nelle società di persone), ma serve comunque il consenso della maggioranza del capitale, a presidio dell’interesse della compagine. L’atto costitutivo può prevedere regole diverse, più o meno restrittive.

    Effetti e cautele

    Il cessionario o l’erede subentra come accomandante: gode della responsabilità limitata e non può ingerirsi nell’amministrazione, pena la perdita del beneficio (divieto di immistione, art. 2320). Il cedente, dal canto suo, risponde delle obbligazioni sociali secondo le regole generali sull’uscita del socio, nei limiti della propria responsabilità di accomandante. È opportuno che la cessione sia formalizzata e resa opponibile, e che l’atto costitutivo disciplini espressamente i quorum e le eventuali clausole di gradimento o prelazione, per evitare incertezze.

    Perché la disciplina è più liberale che nella SNC

    Il regime di circolazione della quota dell’accomandante si comprende per contrasto con quello dei soci illimitatamente responsabili. Nelle società di persone «pure», come la SNC, e per la quota dell’accomandatario nella SAS, vige una forte componente personale: la cessione della quota richiede, di regola, il consenso di tutti i soci (modifica del contratto sociale), e la morte del socio comporta la liquidazione della quota agli eredi, salvo accordo per la continuazione (art. 2284). La ragione è che l’identità del socio illimitatamente responsabile incide direttamente sull’affidamento dei creditori e sull’equilibrio gestorio. Per l’accomandante, invece, prevale la componente capitalistica: contando solo l’apporto di capitale e non la persona, il legislatore consente una circolazione più agevole, con la maggioranza del capitale per la cessione tra vivi e l’automatismo per la successione mortis causa. Questa differenza è uno degli aspetti che rendono la SAS uno strumento utile quando si vogliono associare investitori «silenti» (accomandanti) a chi gestisce l’impresa (accomandatari), preservando però la stabilità della gestione. Resta sempre possibile, in sede di atto costitutivo, modulare la circolazione delle quote con clausole di prelazione o di gradimento, calibrandole sulle esigenze concrete della compagine.

    Spunti pratici

    • Morte dell’accomandante: la quota passa automaticamente agli eredi, senza consenso degli altri soci (art. 2322, c. 1).
    • Cessione tra vivi: serve il consenso della maggioranza del capitale, salvo diversa previsione statutaria (art. 2322, c. 2).
    • Atto costitutivo: può introdurre clausole di gradimento o prelazione; verificalo prima di cedere.
    • Divieto di immistione: l’erede o cessionario accomandante non deve gestire, pena la responsabilità illimitata (art. 2320).
    • Errore da evitare: cedere la quota senza il consenso richiesto: la cessione non avrebbe effetto verso la società.

    Esempio pratico

    In una SAS, Caio è accomandante. Alla sua morte, la sua quota si trasmette automaticamente ai figli eredi (art. 2322, c. 1), che subentrano come accomandanti, senza bisogno del consenso degli altri soci. Tempo dopo, uno degli eredi vuole cedere la propria quota a Sempronio: occorre il consenso della maggioranza del capitale (art. 2322, c. 2), salvo che l’atto costitutivo disponga diversamente. Sempronio entra come accomandante, con responsabilità limitata, ma dovrà astenersi dall’amministrazione per non incorrere nel divieto di immistione (art. 2320).

  • Morte dell’unico accomandatario nella SAS: cosa succede

    La società in accomandita semplice si regge sulla presenza di entrambe le categorie di soci. Se viene a mancare l’unico accomandatario — il socio che amministra e risponde illimitatamente — la società rischia lo scioglimento, salvo che entro sei mesi sia sostituito (art. 2323 c.c.). Vediamo cosa accade, il ruolo dell’amministratore provvisorio, i termini per ricostituire la categoria mancante e gli errori frequenti, con le norme commentate.

    La regola: scioglimento se manca una categoria (art. 2323)

    L’art. 2323, comma 1, stabilisce che la SAS si scioglie, oltre che per le cause comuni a tutte le società di persone, quando rimangono solo soci accomandanti o solo soci accomandatari, sempre che nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. La SAS, infatti, presuppone la compresenza delle due categorie: chi amministra e risponde illimitatamente (accomandatari) e chi conferisce capitale con responsabilità limitata (accomandanti). Venuta meno una categoria, la struttura tipica della SAS non può sussistere a tempo indeterminato.

    La morte dell’unico accomandatario e l’amministratore provvisorio (comma 2)

    Se viene a mancare l’unico accomandatario (per morte, recesso, esclusione), restano solo accomandanti, che però non possono amministrare (divieto di immistione, art. 2320). Per non lasciare la società priva di guida durante i sei mesi, l’art. 2323, comma 2, prevede che, finché dura tale periodo, gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. L’amministratore provvisorio non assume la qualità di accomandatario: gestisce solo l’ordinario, senza diventare socio illimitatamente responsabile, in attesa che la categoria mancante sia ricostituita o che la società si sciolga.

    Profilo Regola Norma
    Causa di scioglimento Restano solo accomandanti o solo accomandatari art. 2323, c. 1
    Termine per sostituire Sei mesi art. 2323, c. 1
    Gestione nel frattempo Amministratore provvisorio per l’ordinaria amministrazione art. 2323, c. 2
    Posizione dell’amministratore provvisorio Non diventa accomandatario art. 2323, c. 2

    Le soluzioni per evitare lo scioglimento

    Entro i sei mesi, la società può evitare lo scioglimento ricostituendo la categoria mancante. Le strade tipiche sono: l’ingresso di un nuovo accomandatario; oppure la trasformazione di un accomandante in accomandatario (con assunzione della responsabilità illimitata e dei poteri di amministrazione); oppure la trasformazione della società in altro tipo compatibile con la presenza di un’unica categoria di soci (ad esempio in SNC, se restano soci illimitatamente responsabili, o in società di capitali). La scelta dipende dagli obiettivi dei soci e va formalizzata e iscritta nei termini.

    Conseguenze del mancato rispetto del termine

    Se entro i sei mesi la categoria mancante non viene ricostituita, la società si scioglie e si apre la fase di liquidazione. Durante questa fase, l’amministratore provvisorio (o il liquidatore nominato) cura gli adempimenti conservativi e liquidatori. È importante rispettare il termine: lasciar decorrere i sei mesi senza provvedere comporta lo scioglimento automatico, con tutte le conseguenze sulla continuità dell’impresa e sui rapporti pendenti.

    I poteri e i limiti dell’amministratore provvisorio

    Un nodo pratico delicato riguarda l’estensione dei poteri dell’amministratore provvisorio. La legge lo abilita ai soli atti di ordinaria amministrazione: può cioè curare la normale gestione corrente dell’impresa (pagamenti ordinari, riscossioni, adempimenti, rapporti con clienti e fornitori nell’ambito dell’attività abituale), ma non compiere atti di straordinaria amministrazione che eccedano la conservazione dell’azienda, come l’alienazione di beni strumentali rilevanti, l’assunzione di nuovi e ingenti finanziamenti o l’avvio di attività estranee all’oggetto sociale. Questa limitazione è coerente con la natura transitoria del suo incarico: l’amministratore provvisorio serve a non interrompere l’attività durante i sei mesi, non a impostare nuove strategie. Importante è anche che la sua nomina non lo renda accomandatario: non assume la responsabilità illimitata propria di quella categoria, ma risponde secondo le regole del mandato e della gestione affidatagli. Gli accomandanti che lo nominano, dal canto loro, non violano il divieto di immistione per il solo fatto della nomina, purché non si sostituiscano a lui nella gestione effettiva. Per evitare contestazioni, è opportuno che l’atto di nomina definisca con chiarezza i poteri conferiti e la durata dell’incarico.

    Spunti pratici

    • Conta i sei mesi: dalla mancanza dell’unico accomandatario decorre il termine per sostituirlo (art. 2323, c. 1).
    • Nomina l’amministratore provvisorio: gli accomandanti devono provvedervi per l’ordinaria amministrazione, senza che questi diventi accomandatario (art. 2323, c. 2).
    • Ricostituisci la categoria: nuovo accomandatario, «promozione» di un accomandante o trasformazione del tipo sociale.
    • Non far gestire gli accomandanti oltre l’amministratore provvisorio: scatterebbe il divieto di immistione (art. 2320).
    • Errore da evitare: ignorare il termine. Scaduti i sei mesi senza sostituzione, la società si scioglie.

    Esempio pratico

    In una SAS, Tizio è l’unico accomandatario; Caio e Sempronio sono accomandanti. Tizio muore. Restano solo accomandanti, che però non possono amministrare (art. 2320): per i successivi sei mesi nominano un amministratore provvisorio per gli atti di ordinaria amministrazione, il quale non diventa accomandatario (art. 2323, c. 2). Entro il termine, Caio accetta di diventare accomandatario, assumendo responsabilità illimitata e poteri gestori: la categoria è ricostituita e la società evita lo scioglimento. Se nessuno avesse sostituito Tizio entro sei mesi, la SAS si sarebbe sciolta (art. 2323, c. 1).

  • Divieto di immistione dell’accomandante: quando perde la responsabilità limitata

    Nella società in accomandita semplice l’accomandante gode di responsabilità limitata proprio perché non amministra. Se però si ingerisce nella gestione, viola il divieto di immistione e perde il beneficio: risponde illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso (art. 2320 c.c.). Vediamo cosa è vietato, cosa è consentito, le conseguenze e gli errori frequenti, con le norme commentate.

    Il divieto di immistione (art. 2320, comma 1)

    L’art. 2320, comma 1, stabilisce che gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. L’accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso. La ragione è chiara: il beneficio della responsabilità limitata è il contrappeso dell’estraneità alla gestione; chi vuole amministrare deve assumerne il rischio, come l’accomandatario.

    Cosa è consentito all’accomandante (commi 2 e 3)

    Il divieto non relega l’accomandante a un ruolo puramente passivo. L’art. 2320 consente all’accomandante di: prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori; compiere atti in forza di procura speciale per singoli affari; partecipare alla nomina e alla revoca degli amministratori, se l’atto costitutivo lo prevede; dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e sorveglianza. Inoltre gli accomandanti hanno diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, e di controllarne l’esattezza consultando libri e documenti (comma 3). L’accomandante, quindi, può informarsi, vigilare e autorizzare, ma non gestire.

    Attività Consentita all’accomandante? Norma
    Atti di amministrazione No (divieto di immistione) art. 2320, c. 1
    Trattare affari in nome della società Solo con procura speciale per singoli affari art. 2320, c. 1
    Prestare opera sotto direzione degli amministratori art. 2320, c. 2
    Autorizzazioni, pareri, ispezione e sorveglianza art. 2320, c. 2
    Controllo del bilancio Sì, diritto alla comunicazione e alla consultazione art. 2320, c. 3

    Le conseguenze della violazione

    La violazione del divieto produce un effetto severo: l’accomandante «infedele» risponde illimitatamente e solidalmente per tutte le obbligazioni sociali, non solo per quelle relative all’atto di ingerenza, ed è assoggettabile a esclusione. È importante sottolineare che la violazione non lo trasforma in accomandatario a tutti gli effetti (non acquista i poteri di amministrazione tipici di questa categoria): determina soltanto l’estensione della responsabilità, equiparandolo all’accomandatario sul piano del rischio. La condotta rilevante è quella che esprime un’effettiva ingerenza gestoria con influenza decisiva o rilevante, non un mero atto esecutivo o di controllo consentito.

    Dove passa il confine tra ingerenza e atti consentiti

    La questione più dibattuta è individuare il confine tra l’ingerenza vietata e gli atti leciti. Il criterio guida è la natura gestoria dell’atto: ciò che è vietato è l’esercizio di un potere di direzione dell’impresa, cioè il compimento di atti di amministrazione con influenza decisiva o quantomeno rilevante sulla conduzione degli affari sociali, e la conclusione di affari in nome della società senza procura speciale. Non integrano, invece, immistione i meri atti esecutivi o di controllo consentiti dalla legge: prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, esprimere pareri e autorizzazioni, ispezionare i documenti, esaminare il bilancio. Anche il rilascio di una garanzia a favore della società o la concessione di un finanziamento, in quanto atti che non esprimono un potere gestorio sulla conduzione dell’impresa, tendono a restare fuori dal divieto. La valutazione è sempre in concreto: occorre guardare alla sostanza dell’attività svolta e alla sua incidenza sulla gestione, non alla forma. Per l’accomandante prudente la regola operativa è semplice: limitarsi ai poteri espressamente consentiti dall’art. 2320 e, per qualsiasi atto in nome della società, munirsi di una procura speciale relativa al singolo affare, evitando ruoli o comportamenti che lo facciano apparire ai terzi come un gestore dell’impresa.

    Spunti pratici

    • Non amministrare: l’accomandante non deve compiere atti di gestione né concludere affari in nome della società, salvo procura speciale per singoli affari (art. 2320, c. 1).
    • Puoi vigilare e autorizzare: ispezione, pareri, autorizzazioni e controllo del bilancio sono leciti (art. 2320, c. 2 e 3).
    • Procura speciale: per compiere un singolo affare in nome della società serve una procura specifica, non un potere generale.
    • Conseguenza: l’ingerenza ti rende illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni ed esponibile all’esclusione.
    • Errore da evitare: trattare con clienti e fornitori «come se» fossi amministratore. È proprio la condotta che fa perdere la responsabilità limitata.

    Esempio pratico

    In una SAS, Caio è accomandante e gode della responsabilità limitata. Stanco di limitarsi a vigilare, inizia a trattare e concludere contratti con i fornitori in nome della società, senza alcuna procura speciale: viola il divieto di immistione (art. 2320, c. 1). Da quel momento Caio risponde illimitatamente e solidalmente di tutte le obbligazioni sociali, come un accomandatario, e può essere escluso dalla società. Se Caio si fosse limitato a chiedere il bilancio, a dare pareri o a prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori (art. 2320, c. 2 e 3), non avrebbe perso alcun beneficio.

  • CCNL Pesca Marittima: ferie, permessi e riposi dell’equipaggio

    CCNL Pesca

    Ferie, permessi e riposi nel CCNL Pesca Marittima

    Anche chi passa settimane in mare ha diritto a fermarsi. Ferie e permessi del marittimo imbarcato sono garantiti dalla legge, ma la loro fruizione si modella sulle campagne di pesca e sui ritmi della navigazione.

    In sintesi

    Il diritto alle ferie annuali retribuite è garantito dalla Costituzione e dalla legge, con un minimo di quattro settimane l’anno, e spetta anche al marittimo imbarcato. La fruizione tiene conto delle campagne di pesca e dei riposi compensativi. I ROL tipici del lavoro di terra sono sostituiti, a bordo, da riposi e permessi adattati alla navigazione. I dettagli vanno verificati sul CCNL.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
    Parti firmatarie
    Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
    Decorrenza
    Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
    Riferimento di legge
    Art. 36 Cost. (ferie irrinunciabili); minimo legale di 4 settimane annue; normativa sulla gente di mare
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il diritto alle ferie è di legge

    Le ferie annuali retribuite sono un diritto costituzionalmente garantito (art. 36 della Costituzione) e irrinunciabile: il lavoratore non può rinunciarvi e il datore non può sostituirle con denaro, salvo il caso della cessazione del rapporto con ferie non godute. La legge fissa un minimo di quattro settimane per anno di servizio, di cui almeno due da godere nell’anno di maturazione e le restanti entro i diciotto mesi successivi.

    Questo diritto spetta anche al marittimo imbarcato sui pescherecci: la natura particolare del lavoro a bordo incide sulle modalità di fruizione, non sull’esistenza del diritto.

    Ferie e campagne di pesca

    La difficoltà pratica nella pesca è che il lavoratore può trovarsi in mare per giorni o settimane. La fruizione delle ferie si coordina perciò con i cicli di imbarco e sbarco: le ferie maturate durante la campagna vengono di norma godute al rientro in porto o nei periodi tra una campagna e l’altra. Il contratto e la natura del rapporto (a tempo indeterminato o per campagna) stabiliscono le modalità concrete, fermo restando il diritto minimo di legge.

    Riposi compensativi al posto dei ROL

    Gli istituti come i ROL (permessi per riduzione dell’orario di lavoro) sono tipici dei contratti di terra, costruiti su un orario settimanale standard. A bordo, dove l’orario dell’equipaggio segue la navigazione, lo strumento prevalente è il riposo compensativo: il recupero dei periodi di lavoro intenso o del superamento temporaneo dei limiti di orario, secondo la normativa marittima e il CCNL. Eventuali permessi retribuiti aggiuntivi sono quelli previsti dal contratto.

    Permessi previsti dalla legge

    Accanto a ferie e riposi, restano applicabili — con le modalità compatibili con l’imbarco — i permessi previsti da norme di legge:

    • permessi per l’assistenza a familiari con disabilità grave (legge 104/1992);
    • permessi e congedi per maternità e paternità (d.lgs. 151/2001);
    • permessi per lutto o gravi motivi familiari;
    • permessi per donazione di sangue, per cariche pubbliche elettive e altri casi previsti dalla legge.

    La concreta fruizione di questi permessi a bordo va coordinata con i tempi della navigazione: è opportuno programmarla con il datore di lavoro.

    Tabella riepilogativa

    Ferie, riposi e permessi nel lavoro a bordo
    Istituto Fonte Particolarità nella pesca
    Ferie annuali Legge (minimo 4 settimane) + CCNL Fruizione coordinata con imbarco/sbarco e campagne
    Riposi compensativi Normativa gente di mare + CCNL Recupero del lavoro intenso a bordo
    Permessi legge 104/1992 Legge Modalità compatibili con l’imbarco
    Congedi maternità/paternità D.lgs. 151/2001 Applicabili al marittimo, vedi guida dedicata
    Permessi per lutto/gravi motivi Legge + CCNL Da coordinare con i tempi della navigazione

    Nota: il numero di giorni di ferie eccedenti il minimo legale e gli eventuali permessi retribuiti aggiuntivi sono fissati dal CCNL e vanno verificati sul testo del contratto applicato.

    Casi pratici

    Tizio — Ferie dopo una campagna d’altura
    Tizio, marinaio su un’unità d’altura, rientra al porto base dopo una lunga campagna. Le ferie maturate nel periodo vengono programmate per i giorni successivi allo sbarco, prima del nuovo imbarco, nel rispetto del diritto minimo di legge alle quattro settimane annue.
    Caio — Permesso legge 104 per il padre
    Caio assiste il padre con disabilità grave e ha diritto ai permessi della legge 104/1992. Poiché è imbarcato, concorda con l’armatore la fruizione nei periodi compatibili con l’attività di pesca, così da non lasciare scoperto il proprio diritto né compromettere la sicurezza dell’equipaggio.
    Sempronia — Cessazione con ferie non godute
    Sempronia cessa il rapporto avendo ancora ferie maturate e non godute. Poiché alla fine del rapporto le ferie residue non possono più essere fruite, le spetta la relativa indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione.
  • SRL: guida completa (come funziona la società a responsabilità limitata)

    La società a responsabilità limitata (SRL) è la forma più usata in Italia per fare impresa: unisce la responsabilità limitata dei soci a una grande flessibilità organizzativa. Questa guida completa spiega come funziona dalla A alla Z: costituzione, capitale, quote, soci, amministratori, controlli e scioglimento, con i rimandi agli approfondimenti su ogni aspetto.

    Cos’è la SRL

    La SRL è una società di capitali disciplinata dagli artt. 2462 e seguenti del codice civile. Il tratto distintivo è l’autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.). I soci, di regola, rischiano solo quanto hanno conferito: il loro patrimonio personale è al riparo (salvo eccezioni, come la SRL unipersonale che non rispetti certe regole, o ipotesi di responsabilità per mala gestio).

    Come si costituisce

    La SRL si costituisce con atto pubblico davanti a un notaio (art. 2463 c.c.), che redige atto costitutivo e statuto, e si perfeziona con l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio: solo con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 c.c., richiamato per le SRL). Servono inoltre l’apertura della partita IVA e gli adempimenti di avvio (SCIA dove richiesta, PEC, ecc.).

    Il capitale sociale e i conferimenti

    Il capitale minimo è di 1 euro: la SRL può costituirsi con capitale da 1 a 9.999 euro (con regole particolari, come il versamento integrale in denaro e l’accantonamento a riserva) oppure con capitale pari o superiore a 10.000 euro (art. 2463, commi 4 e 5, c.c.). I conferimenti possono essere in denaro, in beni o in crediti (artt. 2464-2465 c.c.); per i conferimenti in natura serve una relazione di stima.

    Le quote sociali

    La partecipazione dei soci è rappresentata da quote (non da azioni): la quota è proporzionale al conferimento, salvo diversa pattuizione (art. 2468 c.c.). Le quote sono di regola liberamente trasferibili per atto tra vivi e a causa di morte (art. 2469 c.c.), ma lo statuto può prevedere limiti (clausole di prelazione, gradimento). Il trasferimento è efficace verso la società con il deposito al Registro delle Imprese (art. 2470 c.c.).

    I soci e le decisioni

    I soci hanno diritti amministrativi (voto, informazione, controllo: art. 2476, comma 2, c.c.) e patrimoniali (utili, quota di liquidazione). Le decisioni dei soci sono prese in assemblea o, se lo statuto lo consente, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.). Al socio sono riservate per legge alcune decisioni fondamentali (approvazione del bilancio, modifiche statutarie, operazioni che incidono sui diritti dei soci).

    Amministrazione e rappresentanza

    La SRL può essere amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione o, se lo statuto lo prevede, in forma congiuntiva o disgiuntiva (art. 2475 c.c.). Gli amministratori hanno il potere di gestire l’impresa e di rappresentare la società (art. 2475-bis c.c.). La responsabilità degli amministratori verso la società, i creditori e i terzi è disciplinata dall’art. 2476 c.c.: devono agire con diligenza e nel rispetto della legge e dello statuto, anche istituendo assetti adeguati (art. 2086 c.c.).

    L’organo di controllo

    La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento di determinate soglie (art. 2477 c.c.): in sintesi, quando per due esercizi consecutivi si superano i limiti di attivo (4 milioni), ricavi (4 milioni) o dipendenti (20 occupati medi), o in altri casi previsti (es. obbligo di bilancio consolidato). Sotto le soglie, il controllo è facoltativo.

    Modifiche, scioglimento e liquidazione

    Le modifiche dell’atto costitutivo (tra cui l’aumento di capitale e la riduzione) sono decise dai soci con verbale notarile e iscritte al Registro. La SRL si scioglie per le cause dell’art. 2484 c.c. (tra cui l’impossibilità di conseguire l’oggetto, la riduzione del capitale sotto il minimo, la decisione dei soci), aprendo la fase di liquidazione con la nomina dei liquidatori.

    SRL ordinaria, semplificata e unipersonale

    Tipo Caratteristiche
    SRL ordinaria Capitale da 1 €; statuto personalizzabile; atto notarile
    SRL semplificata (SRLS) Capitale 1-9.999 €; soci persone fisiche; statuto standard non modificabile; niente onorario notarile e imposta di bollo agevolati (art. 2463-bis c.c.)
    SRL unipersonale Un solo socio; responsabilità limitata se rispettati versamento integrale e pubblicità (art. 2462, c. 2)

    Spunti pratici

    • Cura lo statuto: è il “regolamento” della società (decisioni, quote, amministrazione). Approfondisci cosa deve contenere.
    • Capitale 1 € non significa “gratis”: restano notaio, Registro, contributi e gestione; valuta un capitale adeguato all’attività.
    • Definisci poteri e compensi degli amministratori fin dall’inizio per evitare conflitti.
    • Monitora le soglie dell’organo di controllo (art. 2477): scattano su due esercizi consecutivi.
    • Regola i rapporti tra soci con statuto e, se serve, patti parasociali.

    Approfondimenti per area

    Costituzione e struttura: statuto · oggetto sociale · denominazione · sede legale · domicilio digitale (PEC) · costi · SRL unipersonale · da ditta individuale a SRL

    Capitale e quote: conferimenti · aumento di capitale · quote · cessione quote · pegno, usufrutto e sequestro di quote

    Soci: diritti dei soci · assemblea · recesso · esclusione · morte del socio · patti parasociali

    Amministratori e governance: nomina · revoca · dimissioni · poteri · compenso · responsabilità · conflitto di interessi · organo di controllo · libri sociali

    Vicende e scioglimento: cause di scioglimento · liquidazione

    Esempio pratico

    Due soci aprono una SRL con capitale di 10.000 euro: dal notaio firmano atto costitutivo e statuto, iscrivono la società al Registro delle Imprese, aprono partita IVA e PEC. Nominano un amministratore unico con poteri definiti. Per le obbligazioni sociali risponde la società; i soci rischiano i 10.000 euro conferiti. Crescendo oltre le soglie dell’art. 2477, nomineranno l’organo di controllo.

  • Più fideiussori per lo stesso debito: confideiussione e regresso

    Quando più persone garantiscono lo stesso debito si parla di confideiussione: tutte rispondono in solido verso il creditore, che può chiedere l’intero a una sola. Ma chi paga non resta da solo a sopportare il peso: ha regresso contro gli altri garanti e contro il debitore. Vediamo come funziona.

    La confideiussione

    Si ha confideiussione quando più persone prestano fideiussione per lo stesso debito. La regola è la solidarietà: ciascun confideiussore è obbligato per l’intero verso il creditore (art. 1946 c.c.), che può quindi rivolgersi a uno solo per l’intera somma, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

    Il beneficio della divisione

    Il beneficio della divisione consente al confideiussore di chiedere che il creditore divida la propria azione tra i vari garanti, limitando la pretesa verso ciascuno alla rispettiva quota (art. 1946 c.c.). Non è automatico: di regola l’obbligazione è solidale, e il beneficio della divisione deve essere convenuto. In sua mancanza, il creditore può esigere tutto da uno solo.

    Il regresso tra confideiussori (art. 1954)

    Il confideiussore che ha pagato l’intero debito non sopporta da solo il peso: ha regresso contro gli altri confideiussori per le rispettive quote (art. 1954 c.c.). Le quote, salvo diversa pattuizione, si presumono uguali: chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, pro quota. Se uno è insolvente, la sua quota si ripartisce tra gli altri.

    Azione Verso chi Per quanto Norma
    Regresso Debitore principale Intero pagato + interessi e spese art. 1950 c.c.
    Surrogazione Debitore (nei diritti del creditore) Con le garanzie del credito art. 1949 c.c.
    Regresso tra garanti Altri confideiussori Pro quota art. 1954 c.c.

    Regresso e surrogazione verso il debitore

    Oltre al regresso tra garanti, il confideiussore che paga conserva i rimedi verso il debitore principale: il regresso per l’intero pagato, con interessi e spese (art. 1950 c.c.), e la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), che gli fa acquistare anche le garanzie che assistevano il credito. Naturalmente il debitore principale resta il primo a dover sopportare, in via definitiva, il peso del debito.

    Spunti pratici

    • Sappi che rispondi per l’intero: la confideiussione è solidale (art. 1946 c.c.).
    • Pattuisci il beneficio della divisione se vuoi limitare l’esposizione alla tua quota.
    • Se paghi tutto, esercita il regresso pro quota sugli altri garanti (art. 1954 c.c.).
    • Verso il debitore usa regresso (art. 1950 c.c.) e surrogazione (art. 1949 c.c.).
    • Errore frequente: pagare l’intero e non attivare il regresso, sopportando da soli un peso da dividere.

    Esempio pratico

    Tizio, Caio e Sempronio garantiscono insieme un debito di 30.000 euro della società di un amico. La banca, in forza della solidarietà (art. 1946 c.c.), chiede l’intero a Tizio, che paga 30.000 euro. Tizio ha regresso pro quota contro Caio e Sempronio per 10.000 euro ciascuno (art. 1954 c.c.) e, verso il debitore principale, il regresso per l’intero (art. 1950 c.c.) con surrogazione nelle garanzie del credito (art. 1949 c.c.). Se Sempronio è insolvente, la sua quota si ripartisce tra Tizio e Caio.

    La ripartizione interna del rischio

    Tra i confideiussori il debito si ripartisce, salvo patto, in parti uguali. Chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, ciascuno per la sua parte (art. 1954 c.c.). Se uno dei confideiussori è insolvente, la sua quota non grava interamente su chi ha pagato, ma si ripartisce proporzionalmente tra tutti gli altri solvibili: è il principio di solidarietà interna che evita di scaricare la perdita su un solo garante. Le parti possono però stabilire quote diverse, ad esempio in proporzione all’interesse di ciascuno nell’operazione garantita.

    Regresso e surrogazione: due strumenti distinti

    Il confideiussore che paga dispone, verso il debitore principale, di due rimedi che conviene tenere distinti. Il regresso (art. 1950 c.c.) è un’azione propria: gli spetta il rimborso di quanto pagato, con interessi e spese. La surrogazione (art. 1949 c.c.) gli fa invece acquistare i diritti del creditore verso il debitore, comprese le garanzie che assistevano il credito (ipoteche, pegni, privilegi). I due strumenti possono cumularsi: la surrogazione è spesso più vantaggiosa perché trasferisce anche le garanzie reali.

    Quando la garanzia si estingue per tutti

    Poiché la fideiussione è accessoria (art. 1939 c.c.), l’estinzione dell’obbligazione principale libera tutti i confideiussori. Vi sono poi cause di liberazione che operano a favore del singolo garante: la liberazione ex art. 1957 c.c. se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, o il fatto del creditore che impedisce la surrogazione (art. 1955 c.c.). La liberazione di un confideiussore può riflettersi sugli altri nei limiti in cui ne risulti pregiudicato il regresso, secondo le regole dell’obbligazione solidale.

  • La banca ti chiede di pagare come fideiussore: cosa fare

    Ricevere dalla banca la richiesta di pagare come fideiussore non significa dover pagare senza discutere. Il garante ha eccezioni da opporre e cause di liberazione da far valere: dalla liberazione dell’art. 1957 c.c. alla nullità delle clausole dello schema ABI. Conta agire in fretta e nel modo giusto.

    Perché la banca si rivolge a te

    Il fideiussore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.) e, salvo patto diverso, è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.). Se la fideiussione contiene la clausola “a prima richiesta” o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la banca può chiedere il pagamento al garante senza prima aggredire il debitore.

    Le eccezioni che puoi opporre

    Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dalla sua incapacità (art. 1945 c.c.): pagamento totale o parziale, prescrizione (artt. 2946 e 2948 c.c.), compensazione, vizi o nullità del contratto principale. Vi sono poi le eccezioni proprie della garanzia, come quelle sull’importo massimo (art. 1938 c.c.).

    Le cause di liberazione

    Causa Quando opera Norma
    Liberazione per inazione Il creditore non agisce contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza art. 1957 c.c.
    Fatto del creditore Il creditore impedisce la surrogazione del fideiussore art. 1955 c.c.
    Nullità clausole ABI La fideiussione riproduce lo schema censurato artt. 1419-1339 c.c.
    Estinzione del debito Il debito principale è estinto art. 1939 c.c. (accessorietà)

    La liberazione dell’art. 1957 c.c. è particolarmente importante: il fideiussore è liberato se, scaduta l’obbligazione principale, il creditore non propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi. Molte fideiussioni cercavano di derogarla, ma è proprio questa la clausola colpita dalle pronunce sullo schema ABI.

    Le clausole nulle dello schema ABI

    Se la fideiussione riproduce le clausole dello schema ABI – reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c., sopravvivenza – il garante può eccepirne la nullità parziale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che è nulla solo la parte che riproduce quelle clausole (artt. 1419 e 1339 c.c.), mentre il resto della garanzia resta valido. L’effetto pratico più rilevante è che, caduta la deroga, torna a operare la liberazione dell’art. 1957 c.c.

    Cosa fare in concreto

    Se ricevi una richiesta o un decreto ingiuntivo, verifica subito: il testo della fideiussione (clausole ABI, importo massimo), i tempi dell’azione della banca (art. 1957 c.c.), eventuali pagamenti. In caso di decreto, valuta l’opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.): il termine è perentorio.

    Spunti pratici

    • Leggi la fideiussione: cerca le clausole ABI e l’importo massimo (art. 1938 c.c.).
    • Controlla i tempi: se la banca non ha agito entro 6 mesi dalla scadenza, valuta l’art. 1957 c.c.
    • Opponi le eccezioni del debitore (art. 1945 c.c.): pagamento, prescrizione, nullità.
    • Se c’è un decreto ingiuntivo, non lasciar scadere i 40 giorni (art. 645 c.p.c.).
    • Errore frequente: pagare a prima richiesta senza verificare clausole nulle e liberazione ex art. 1957 c.c.

    Esempio pratico

    La banca chiede a Tizio, fideiussore della società di Caio, il pagamento del debito, notificandogli un decreto ingiuntivo. Tizio verifica che la garanzia riproduce lo schema ABI e che la banca ha agito oltre sei mesi dalla scadenza. Propone opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.) eccependo la nullità parziale delle clausole ABI (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021; artt. 1419-1339 c.c.) e, caduta la deroga, la liberazione dell’art. 1957 c.c. La sua esposizione si riduce o si azzera.

    Solidarietà e beneficio della preventiva escussione

    Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore (art. 1944 c.c.): la banca può chiedergli il pagamento senza prima aggredire il debitore. Solo se è stato espressamente pattuito il beneficio della preventiva escussione, il fideiussore può pretendere che il creditore agisca prima sul debitore, indicandone i beni da escutere. Nelle fideiussioni bancarie standard questo beneficio è quasi sempre escluso, e spesso è presente la clausola “a prima richiesta”: di qui la richiesta di pagamento diretta al garante.

    Verificare l’importo massimo garantito

    Nelle fideiussioni per obbligazioni future, come la omnibus, la legge impone l’indicazione dell’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). È una tutela essenziale: senza il tetto, la garanzia per la parte eccedente non è valida. Ricevuta la richiesta, conviene quindi controllare se l’importo preteso rientra nel massimale e se questo è stato correttamente indicato nel contratto. Un massimale assente o indeterminato è un argomento di difesa di peso.

    Il regresso dopo il pagamento

    Se il fideiussore paga, non resta senza tutela: ha regresso contro il debitore principale per quanto versato, con interessi e spese (art. 1950 c.c.), ed è surrogato nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), comprese le garanzie. Prima di pagare, però, è opportuno avvisare il debitore (art. 1952 c.c.): se il fideiussore paga senza avvertirlo e il debitore aveva mezzi per far dichiarare estinto il debito, può vedersi opporre tali eccezioni. Pagare in modo informato protegge il successivo regresso.

  • Recesso dalla fideiussione omnibus: come uscirne

    La fideiussione omnibus impegna a garantire tutti i debiti, anche futuri, del debitore verso la banca. Ma non è una trappola senza uscita: il fideiussore può recedere, fermando la garanzia per il futuro. Il recesso, però, non cancella i debiti già maturati: va fatto al momento giusto e nel modo giusto.

    Cos’è la fideiussione omnibus

    La fideiussione omnibus è la garanzia con cui il fideiussore si obbliga per tutti i debiti, presenti e futuri, del debitore principale verso la banca. Poiché copre obbligazioni future, la legge impone un limite: deve essere previsto l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). Senza questo tetto, la garanzia non è valida per la parte eccedente.

    Il diritto di recesso

    Proprio perché garantisce obbligazioni future, la fideiussione omnibus può essere oggetto di recesso da parte del fideiussore. Il recesso impedisce che la garanzia copra i nuovi debiti che sorgeranno dopo, ma non libera dai debiti già esistenti al momento in cui produce effetto. È lo strumento per “chiudere il rubinetto” verso il futuro.

    Profilo Disciplina Norma
    Oggetto Debiti presenti e futuri verso la banca
    Importo massimo Obbligatorio per le obbligazioni future art. 1938 c.c.
    Recesso Ferma la garanzia per i debiti successivi
    Debiti anteriori Restano garantiti

    Come comunicare il recesso

    Il recesso ha effetto dal momento in cui la banca ne ha conoscenza: va quindi comunicato con un atto a data certa – PEC o raccomandata A/R. È prudente conservare la prova della ricezione, perché è la data del recesso a separare i debiti garantiti (anteriori) da quelli non garantiti (posteriori).

    Le altre vie d’uscita

    Oltre al recesso, il fideiussore può puntare su altre cause di liberazione: la liberazione ex art. 1957 c.c., per cui il garante è liberato se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza (a meno che una clausola valida l’abbia derogata); la nullità delle clausole dello schema ABI (reviviscenza, deroga al 1957, sopravvivenza); l’estinzione del debito garantito. Sono strade da valutare insieme al recesso.

    Spunti pratici

    • Verifica l’importo massimo: senza tetto la garanzia per i debiti futuri non è valida (art. 1938 c.c.).
    • Recedi per iscritto con PEC o raccomandata A/R: conta la data di conoscenza da parte della banca.
    • Sappi cosa resta: il recesso non libera dai debiti già maturati.
    • Valuta l’art. 1957 c.c. e la nullità delle clausole ABI come ulteriori leve.
    • Errore frequente: credere che il recesso cancelli ogni obbligo, anche quello sui debiti già in essere.

    Esempio pratico

    Tizio ha prestato fideiussione omnibus per i debiti della società di Caio verso la banca, con importo massimo indicato (art. 1938 c.c.). Deciso a non garantire più nuove esposizioni, Tizio invia il recesso via PEC: da quel momento i nuovi fidi concessi a Caio non sono coperti. Restano invece garantiti i debiti già in essere alla data del recesso, salvo che operino altre cause di liberazione, come quella dell’art. 1957 c.c.

    La fideiussione omnibus e l’importo massimo

    La omnibus copre tutti i debiti, anche futuri, del debitore verso la banca. Proprio perché abbraccia obbligazioni future, deve indicare l’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.): è la condizione di validità della garanzia per la parte eccedente. Prima di pensare al recesso, conviene quindi verificare il contratto: l’assenza o l’indeterminatezza del massimale è di per sé un vizio rilevante, che riduce o azzera l’esposizione del garante.

    Recesso e debiti già in essere

    Il recesso ferma la garanzia per il futuro, ma non scioglie il garante dai debiti già sorti al momento in cui produce effetto. Per quelle esposizioni il fideiussore resta obbligato, salvo che operino altre cause di liberazione. Tra queste, la più importante è la liberazione dell’art. 1957 c.c.: il garante è liberato se, scaduta l’obbligazione, il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi. È la tutela che molte clausole ABI cercavano di derogare e che, caduta la clausola, torna a operare.

    Le clausole nulle come ulteriore leva

    Chi vuole “uscire” da una fideiussione omnibus dovrebbe esaminare il testo anche alla ricerca delle clausole dello schema ABI – reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c., sopravvivenza – che la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite considera affette da nullità parziale (artt. 1419 e 1339 c.c.). Eliminata, in particolare, la deroga all’art. 1957 c.c., il garante riacquista la liberazione per inazione del creditore. Recesso, importo massimo, art. 1957 c.c. e nullità delle clausole sono leve da usare insieme, valutando il caso concreto.