Art. 530 c.p.c. – Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Sull’istanza di cui all’articolo precedente il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’audizione delle parti.
All’udienza le parti possono fare osservazioni circa l’assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita
e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal
diritto di proporle.
Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l’accordo delle parti comparse, il giudice
dell’esecuzione dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita.
Se vi sono opposizioni il giudice dell’esecuzione le decide con sentenza e dispone con ordinanza
l’assegnazione o la vendita.
Qualora ricorra l’ipotesi prevista dal secondo comma dell’articolo 525, e non siano intervenuti creditori, fino
alla presentazione del ricorso, il giudice dell’esecuzione provvederà con decreto per l’assegnazione o la
vendita; altrimenti provvederà a norma dei commi precedenti, ma saranno sentiti soltanto i creditori
intervenuti nel termine previsto dal secondo comma dell’articolo 525.