Autore: Andrea Marton

  • Articolo 221 Codice di Procedura Civile: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Articolo 221 Codice di Procedura Civile: Modo di proposizione e contenuto della querela

    Art. 221 c.p.c. – Modo di proposizione e contenuto della querela

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La querela di falso può proporsi tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudizio, finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato.

    La querela deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione degli elementi e delle prove della falsità, e deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d’udienza.

    È obbligatorio l’intervento nel processo del pubblico ministero.

  • Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio

    Art. 220 c.p.c. – Pronuncia del collegio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Sull’istanza di verificazione pronuncia sempre il collegio.

    Il collegio, nella sentenza che dichiara la scrittura o la sottoscrizione di mano della parte che l’ha negata, può condannare quest’ultima a una pena pecuniaria non inferiore a € 2 [1] e non superiore a € 20 [1].

    [1] Era rispettivamente «lire duemila» e «lire quarantamila».

  • Articolo 219 Codice di Procedura Civile: Redazione di scritture di comparazione

    Articolo 219 Codice di Procedura Civile: Redazione di scritture di comparazione

    Art. 219 c.p.c. – Redazione di scritture di comparazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

    Se la parte invitata a comparire personalmente non si presenta o rifiuta di scrivere senza giustificato motivo, la scrittura si può ritenere riconosciuta.

  • Articolo 218 Codice di Procedura Civile: Scritture di comparazione presso depositari

    Articolo 218 Codice di Procedura Civile: Scritture di comparazione presso depositari

    Art. 218 c.p.c. – Scritture di comparazione presso depositari

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l’asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporre il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato.

    Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

  • Articolo 217 Codice di Procedura Civile: Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

    Articolo 217 Codice di Procedura Civile: Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

    Art. 217 c.p.c. – Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico e provvede all’ammissione delle altre prove.

    Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

  • Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione

    Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione

    Art. 216 c.p.c. – Istanza di verificazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione.

    L’istanza per la verificazione può anche proporsi in via principale con citazione, quando la parte dimostra di avervi interesse; ma se il convenuto riconosce la scrittura, le spese sono poste a carico dell’attore.

  • Articolo 215 Codice di Procedura Civile: Riconoscimento tacito della scrittura privata

    Articolo 215 Codice di Procedura Civile: Riconoscimento tacito della scrittura privata

    Art. 215 c.p.c. – Riconoscimento tacito della scrittura privata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta:

    se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell’articolo 293 terzo comma;

    se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

    Quando nei casi ammessi dalla legge la scrittura è prodotta in copia autentica, il giudice istruttore può concedere un termine per deliberare alla parte che ne fa istanza nei modi di cui al numero 2.

  • Articolo 214 Codice di Procedura Civile: Disconoscimento della scrittura privata

    Articolo 214 Codice di Procedura Civile: Disconoscimento della scrittura privata

    Art. 214 c.p.c. – Disconoscimento della scrittura privata

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione.

    Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore.

  • Articolo 213 Codice di Procedura Civile: Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

    Articolo 213 Codice di Procedura Civile: Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

    Art. 213 c.p.c. – Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo.

  • Articolo 212 Codice di Procedura Civile: Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

    Articolo 212 Codice di Procedura Civile: Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

    Art. 212 c.p.c. – Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

    In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

    Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia anche fotografica o un estratto autentico del documento.

    Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.