La guida
Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL Agenzie Immobiliari
Come si calcolano le mensilità aggiuntive e i premi per chi lavora in agenzia immobiliare, anche per il personale con quota provvigionale.
Il CCNL Agenzie Immobiliari prevede due mensilità aggiuntive, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione: la tredicesima, da pagare entro il 20 dicembre (art. 164), e la quattordicesima, il 1° luglio (art. 165), che con accordo scritto può essere distribuita in dodicesimi (art. 165 bis). Con assunzione o cessazione in corso d’anno si pagano i dodicesimi dei mesi di servizio; per chi ha provvigioni si calcola la media. Il testo del contratto non prevede premi di risultato: nascono dagli accordi aziendali.
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La tredicesima mensilità
La tredicesima (gratifica natalizia) è una mensilità aggiuntiva pari a una mensilità della retribuzione dell’art. 154 del CCNL, esclusi gli assegni familiari: paga base nazionale conglobata, scatti di anzianità, altri elementi continuativi della contrattazione collettiva, assegni ad personam e superminimi. Va pagata entro il 20 dicembre di ogni anno (art. 164). È una voce garantita dal contratto, non legata ai risultati. Alla lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità spetta per intero (art. 164 e art. 145); secondo la sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025, anche il congedo parentale non la riduce.
Il calcolo per ratei
Se il rapporto non copre l'intero anno, la tredicesima si paga in ratei (dodicesimi): spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni (art. 148). Lo stesso criterio si applica:
- in caso di assunzione in corso d'anno;
- in caso di cessazione del rapporto (la quota maturata va liquidata nel saldo);
- per i periodi in cui il datore non ha corrisposto la retribuzione per una delle cause previste dal contratto: dalla tredicesima si detraggono i ratei di quei periodi (art. 164), tranne l’astensione obbligatoria per maternità, per la quale spetta per intero.
| Mesi di servizio nell'anno | Quota di tredicesima |
|---|---|
| 12 mesi | 12/12 = una mensilità intera |
| 6 mesi | 6/12 = metà mensilità |
| 3 mesi | 3/12 = un quarto di mensilità |
La mensilità intera è la retribuzione dell’art. 154. Con la tabella in vigore dal 1° gennaio 2026 un lavoratore di 4° livello, senza scatti né superminimi, ha una mensilità di 1.782,68 euro lordi: con 6 mesi di servizio spettano 6/12, cioè 891,34 euro lordi. Gli importi di ogni livello sono nelle tabelle retributive e, per scatti e voci aggiuntive, vanno sommati alla base.
La quattordicesima mensilità
Nel CCNL Agenzie Immobiliari la quattordicesima c’è: l’art. 165 prevede che il 1° luglio di ogni anno sia corrisposta una mensilità della retribuzione dell’art. 154 «in atto al 30 giugno» precedente, esclusi gli assegni familiari. Se nei 12 mesi precedenti la prestazione è stata ridotta, spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio. Chi già riceveva, prima del contratto, mensilità oltre la tredicesima, ha diritto solo alla differenza. Gratifiche, indennità e premi dati per merito individuale o collettivo non sono assorbiti dalla quattordicesima.
| Livello | Importo di una mensilità |
|---|---|
| Quadri | 2.664,62 € |
| 1° livello | 2.459,35 € |
| 2° livello | 2.206,00 € |
| 3° livello | 1.970,16 € |
| 4° livello | 1.782,68 € |
| 5° livello | 1.666,82 € |
| 6° livello | 1.549,75 € |
I minimi sono quelli della scheda Filcams-CGIL per la decorrenza del 1° gennaio 2026 (prossimo adeguamento dal 1° gennaio 2027); la scheda delle tabelle retributive riporta tutte le decorrenze. Alla base si sommano scatti, ad personam e superminimi.
Pagamento in dodicesimi (art. 165 bis). In alternativa al 1° luglio, datore e lavoratore possono accordarsi per distribuire la quattordicesima in dodicesimi, pagati con ogni mensilità. La proposta del datore è scritta e il lavoratore la sottoscrive; l’accordo diventa operativo dopo la trasmissione all’EBNAIP per la validazione; il lavoratore può chiedere entro settembre che la retribuzione dell’anno successivo sia distribuita su quattordici mensilità. La quattordicesima si calcola comunque con le regole dell’art. 165 e gli eventuali conguagli a favore del dipendente maturati nel periodo luglio-giugno sono pagati con la mensilità di giugno.
Premi di risultato e contrattazione di secondo livello
Il CCNL non prevede un premio di risultato (nel testo del 2021 non compare). Il premio di risultato non è una voce fissa: nasce dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali) o da regolamenti premiali interni, di norma collegati al raggiungimento di obiettivi (volumi di vendita, locazioni concluse, indicatori di redditività). Se rispetta le condizioni di legge, il premio di risultato può beneficiare di una tassazione agevolata e dell’eventuale conversione in welfare. Gratifiche e premi di merito individuale o collettivo, per l’art. 165, non vengono assorbiti dalla quattordicesima.
Provvigioni e mensilità aggiuntive
Per chi è retribuito in tutto o in parte con provvigioni o percentuali il CCNL indica il criterio di calcolo. La tredicesima si calcola sulla media delle provvigioni maturate nell’anno corrente (o nel periodo di minore servizio presso l’agenzia; art. 164). La quattordicesima si calcola sulla media degli elementi fissi e variabili della retribuzione dell’art. 154 percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione (art. 165). Per gli agenti immobiliari subordinati delle categorie A e B (art. 160) la parte fissa è il 90% del 2° o del 3° livello, come spiegato nelle tabelle retributive.
Casi pratici
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Approfondimento
Indice dei contenuti
Nelle agenzie immobiliari la struttura della retribuzione e tipicamente mista, fatta di una parte fissa e di una parte variabile legata ai risultati di vendita e locazione. In questo quadro le mensilita aggiuntive, tredicesima e quattordicesima, e i premi assumono un rilievo particolare, perche definiscono il trattamento complessivo del personale dipendente e si intrecciano con la disciplina dei compensi provvigionali. La regolazione discende dal CCNL applicato dall'agenzia, che integra i principi generali sulla retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione e all'art. 2099 c.c.
La tredicesima mensilita
La tredicesima è una mensilità aggiuntiva di fonte contrattuale: l'art. 164 del CCNL la fissa entro il 20 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione dell'art. 154. Matura per dodicesimi in funzione dei mesi di servizio (art. 148: è mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni); in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d'anno spetta in misura proporzionale.
La quattordicesima mensilita
La quattordicesima è prevista dall'art. 165 del CCNL Agenzie Immobiliari: una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno, da pagare il 1° luglio. Matura anch'essa per ratei mensili; l'art. 165 bis consente, con accordo scritto validato dall'EBNAIP, di pagarla in dodicesimi con ogni mensilità. Non avendo fonte legale generale, se l'agenzia applica un altro CCNL la sua spettanza dipende da quel contratto.
Riproporzionamento e part-time
Per il personale a tempo parziale tredicesima e quattordicesima maturano in proporzione all'orario svolto, secondo il principio di non discriminazione del D.Lgs. 81/2015. Se il rapporto si trasforma in corso d'anno, l'art. 65 del CCNL prevede che ciascun dodicesimo sia riproporzionato all'orario di quel periodo e calcolato sulla retribuzione mensile spettante al momento del pagamento. I periodi in cui la retribuzione non è corrisposta riducono i ratei (art. 164), tranne l'astensione obbligatoria per maternità.
Premi, provvigioni e parte variabile
Il settore immobiliare conosce una marcata componente variabile: provvigioni sulle intermediazioni concluse, premi di produzione e incentivi al raggiungimento di obiettivi. Il CCNL dà il criterio per le provvigioni: media delle provvigioni dell'anno per la tredicesima (art. 164), media di fisso e variabile dei dodici mesi precedenti per la quattordicesima (art. 165). L'art. 154 include nella retribuzione ogni elemento di carattere continuativo ed esclude rimborsi spese, compensi per lavoro straordinario e gratificazioni straordinarie o una tantum; i premi di merito non sono assorbiti dalla quattordicesima.
Incidenza sugli istituti indiretti e sul TFR
Le mensilita aggiuntive e i compensi a carattere retributivo concorrono, nei limiti stabiliti, alla determinazione di istituti come ferie, permessi e trattamento di fine rapporto. Il TFR si calcola accantonando annualmente una quota pari alla retribuzione utile divisa per 13,5 e rivalutando il fondo con un tasso fisso dell'1,5% piu il 75% dell'aumento ISTAT, secondo l'art. 2120 c.c.
Esigibilita, prescrizione e contenzioso
Il mancato pagamento delle mensilita aggiuntive o l'errata esclusione di voci retributive dalla loro base genera differenze azionabili nei termini di prescrizione applicabili. Il contenzioso piu frequente nelle agenzie immobiliari riguarda la natura delle provvigioni e dei premi e la loro incidenza sugli istituti indiretti, da accertare alla luce delle clausole contrattuali e della concreta prassi aziendale.
Domande frequenti
Quando viene pagata la tredicesima?
La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) va pagata entro il 20 dicembre di ogni anno (art. 164 del CCNL). È pari a una mensilità della retribuzione dell'art. 154, esclusi gli assegni familiari, e matura mese per mese nel corso dell'anno.
Come si calcola la tredicesima se sono stato assunto a metà anno?
Si pagano i ratei: tanti dodicesimi della mensilità quanti sono i mesi di servizio prestato nell'anno, contando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni (art. 148). Lo stesso criterio vale in caso di cessazione del rapporto in corso d'anno.
Esiste la quattordicesima nel CCNL Agenzie Immobiliari?
Sì. L'art. 165 la prevede: una mensilità della retribuzione dell'art. 154 in atto al 30 giugno, da pagare il 1° luglio di ogni anno, per dodicesimi se il servizio nei 12 mesi precedenti è stato inferiore. Con accordo scritto e validazione dell'EBNAIP può essere distribuita in dodicesimi con ogni mensilità (art. 165 bis). Se l'agenzia applica un altro CCNL, vale quel contratto.
I premi di risultato sono obbligatori?
No, il premio di risultato non è una voce fissa garantita: dipende dalla contrattazione di secondo livello (accordi aziendali) o da regolamenti premiali interni, di norma legati al raggiungimento di obiettivi. Può godere di agevolazioni fiscali e contributive se rispetta le condizioni di legge.
Le provvigioni incidono sulla tredicesima?
Sì. Per chi è retribuito in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, la tredicesima si calcola sulla media delle provvigioni maturate nell'anno (art. 164) e la quattordicesima sulla media degli elementi fissi e variabili percepiti nei dodici mesi precedenti (art. 165).