Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

Dimissioni volontarie e preavviso nel CCNL Agenzie Immobiliari

Come si danno le dimissioni in regola, quanto preavviso serve e cosa succede se non lo si rispetta.

In sintesi

Le dimissioni vanno presentate con la procedura telematica obbligatoria e, salvo la giusta causa, rispettando il preavviso fissato dal CCNL in base a livello e anzianità (da 15 a 120 giorni di calendario, art. 171). Chi non rispetta il preavviso deve l'indennità sostitutiva, che il datore può trattenere. Le dimissioni si possono revocare entro 7 giorni; quelle della lavoratrice madre o del padre nei primi tre anni del figlio vanno convalidate.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

La procedura telematica obbligatoria

Dal 2016 le dimissioni e le risoluzioni consensuali devono essere presentate con una procedura telematica sul portale del Ministero del Lavoro. La comunicazione può essere fatta direttamente dal lavoratore (con SPID/credenziali) o tramite un soggetto abilitato (patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale). Le dimissioni date solo a voce o con semplice lettera non producono effetto: la procedura telematica serve proprio a evitare le “dimissioni in bianco”.

Il preavviso di dimissioni

Salvo i casi di giusta causa, anche il lavoratore che si dimette deve rispettare un preavviso, per consentire al datore di organizzare la sostituzione. La durata è fissata dal CCNL (art. 171) e cresce con il livello di inquadramento e con l'anzianità di servizio.

Termini di preavviso per livello e anzianità di servizio, in giorni di calendario (art. 171)
Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
Quadri e 1° livello 60 90 120
2° e 3° livello 30 45 60
4° e 5° livello 20 30 45
6° livello 15 20 20

Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 di ciascun mese (art. 171). I termini valgono per chi recede, lavoratore o datore: la stessa tabella è usata per il licenziamento con preavviso. Durante il preavviso le ferie non possono essere concesse (art. 122).

Mancato preavviso e indennità sostitutiva

Se il lavoratore non lavora il periodo di preavviso, deve al datore l'indennità sostitutiva, pari alla retribuzione di fatto di quel periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 172); il datore può trattenerla dalle competenze finali. Il datore, su richiesta del dimissionario, può rinunciare al preavviso, liberando subito il lavoratore senza pretendere l'indennità (artt. 172 e 177); se invece è il datore a chiudere il rapporto prima della scadenza del preavviso, deve pagare l'indennità per il periodo mancante. Durante il preavviso lavorato continuano a maturare ferie, tredicesima e TFR.

Revoca delle dimissioni

Le dimissioni trasmesse telematicamente possono essere revocate entro 7 giorni dalla data di invio, sempre per via telematica. È una finestra di ripensamento prevista dalla legge. Trascorso il termine, la revoca richiede l'accordo del datore.

Dimissioni per giusta causa

Quando il lavoratore si dimette a causa di un fatto grave del datore (ad esempio mancato pagamento dello stipendio, demansionamento illegittimo, molestie), si parla di dimissioni per giusta causa: non è dovuto il preavviso e, ricorrendone i presupposti, spettano l'indennità di mancato preavviso a carico del datore e l'accesso alla NASpI, l'indennità di disoccupazione che di regola non spetta in caso di dimissioni ordinarie.

Pubblicita

Dimissioni protette

Le dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre dalla gravidanza fino ai tre anni di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento) devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro: una garanzia ulteriore sulla genuinità della scelta.

Casi pratici

Un'addetta che cambia agenzia
Caia ha trovato un nuovo impiego. Invia le dimissioni telematiche tramite il patronato e rispetta il preavviso del suo livello. Lavora il periodo di preavviso, durante il quale matura regolarmente ferie e ratei, e cessa alla scadenza con il saldo che comprende TFR e competenze.
Tizio se ne va senza preavviso
Tizio si dimette con effetto immediato per iniziare subito altrove. Non rispettando il preavviso, deve l'indennità sostitutiva: l'agenzia la trattiene dalle competenze finali. Se però l'agenzia preferisce liberarlo subito, può rinunciare al preavviso e nulla è dovuto.
Sempronio non viene pagato
Sempronio non riceve lo stipendio da due mesi. Si dimette per giusta causa, documentando il mancato pagamento. Non deve il preavviso, ha diritto all'indennità di mancato preavviso e può accedere alla NASpI. È prudente farsi assistere dal sindacato o da un consulente.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Come si presentano le dimissioni?

Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto vanno comunicate con la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro (modulo 'dimissioni online'), direttamente o tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente). Le dimissioni date solo a voce o con una semplice lettera non producono effetto.

Quanto preavviso devo dare?

Il preavviso di dimissioni è fissato dall'art. 171 del CCNL e cresce con il livello e con l'anzianità, in giorni di calendario: fino a 5 anni di servizio 60 giorni per Quadri e 1° livello, 30 per 2° e 3°, 20 per 4° e 5°, 15 per il 6°; oltre 5 e fino a 10 anni 90, 45, 30 e 20; oltre 10 anni 120, 60, 45 e 20. Il preavviso decorre dal 1° o dal 16 del mese.

Cosa succede se non rispetto il preavviso?

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso, deve al datore un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Il datore può trattenere tale somma dalle competenze finali. Il datore può anche rinunciare al preavviso, liberando il lavoratore.

Posso revocare le dimissioni?

Sì. Le dimissioni inviate con la procedura telematica possono essere revocate entro 7 giorni dalla data di trasmissione, sempre per via telematica. Trascorso tale termine la revoca non è più possibile, salvo accordo con il datore.

Cosa sono le dimissioni per giusta causa?

Sono le dimissioni dovute a un fatto grave imputabile al datore che non consente di proseguire il rapporto (ad esempio mancato pagamento della retribuzione, molestie). In questo caso il lavoratore non deve il preavviso e ha diritto, ricorrendone i presupposti, all'indennità di mancato preavviso e all'accesso alla NASpI.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.