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La guida
Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie Immobiliari
Comporto, certificazione e trattamento economico: cosa spetta al dipendente di agenzia immobiliare in caso di malattia o infortunio.
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni in un anno solare (art. 133 del CCNL) e a un trattamento economico garantito dalla legge (art. 2110 c.c.) e integrato dal datore al 100% nei primi tre giorni, all’85% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21° (art. 134). Il certificato medico va trasmesso telematicamente all'INPS e il datore va avvisato tempestivamente. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL.
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Il diritto alla conservazione del posto: il comporto
In caso di malattia o infortunio, l'art. 2110 del codice civile garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo determinato, detto comporto. Durante il comporto il rapporto resta sospeso e il datore non può licenziare per il solo fatto dell'assenza. La durata del comporto è fissata dall'art. 133 del CCNL in 180 giorni in un anno solare per il lavoratore non in prova, uguale per tutti i livelli e senza scaglioni di anzianità; si contano gli episodi di malattia dell'anno, non solo un evento prolungato. Il datore deve comunicare al lavoratore la scadenza del comporto almeno 10 giorni prima, e il periodo di malattia conta per preavviso e indennità di licenziamento.
Su richiesta del lavoratore, con raccomandata prima del 180° giorno e con certificati medici, il posto è conservato per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita fino a 120 giorni; in caso di patologia grave con terapie salvavita documentata dal SSN l'aspettativa può durare fino a guarigione clinica, per un massimo di 8 mesi (art. 139). Per l'infortunio sul lavoro l'aspettativa non retribuita dura quanto l'inabilità temporanea assoluta riconosciuta dall'INAIL.
Il trattamento economico durante la malattia
Per il periodo di malattia spetta un trattamento economico composto, di regola, da due parti:
- indennità INPS: per le categorie tutelate l'INPS eroga un'indennità di malattia a partire dai giorni previsti dalla legge;
- integrazione del datore: il CCNL (art. 134) pone a carico del datore un'integrazione che porta il trattamento complessivo, calcolato sulla retribuzione giornaliera netta, alle misure della tabella seguente.
| Giorni di malattia | Indennità INPS | Totale con l'integrazione del datore |
|---|---|---|
| 1°-3° (carenza) | Non dovuta | 100% |
| 4°-20° | 50% della retribuzione giornaliera | 85% |
| Dal 21° | Due terzi della retribuzione giornaliera | 100% |
L'integrazione non è dovuta se l'INPS non paga l'indennità, e se l'INPS paga in misura ridotta il datore non integra la parte non corrisposta (art. 134). Le festività cadenti nel periodo di malattia sono integrate fino al 100% (art. 138).
Certificazione e obblighi del lavoratore
| Adempimento | Chi | Come |
|---|---|---|
| Certificato medico | Medico curante | Trasmissione telematica all'INPS, che lo rende disponibile al datore |
| Avviso al datore | Lavoratore | Comunicazione tempestiva dell'assenza e del protocollo del certificato |
| Reperibilità | Lavoratore | Presenza al domicilio dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per le visite di controllo (art. 132) |
Il mancato rispetto delle fasce di reperibilità senza giustificato motivo può comportare la perdita dell'indennità per i giorni interessati e conseguenze disciplinari.
Infortunio sul lavoro e malattia professionale
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'assicurazione obbligatoria INAIL. L'INAIL eroga l'indennità per inabilità temporanea assoluta; il CCNL (art. 136) pone a carico del datore l'intera quota giornaliera per il giorno dell'infortunio e, dai giorni successivi, un'integrazione che porta il trattamento al 60% dal 2° al 4° giorno, al 90% dal 5° al 20° e al 100% dal 21° della retribuzione giornaliera netta. L'infortunio va comunicato immediatamente al datore, con consegna del certificato, affinché questi possa effettuare la denuncia nei termini di legge.
Malattia e licenziamento
Finché non è superato il comporto, il licenziamento intimato per il solo superamento dei giorni di malattia è illegittimo. Superato il comporto, il datore può recedere, corrispondendo preavviso (o la relativa indennità sostitutiva) e TFR, come indicano gli artt. 133, 172 e 173 del CCNL. Sono sempre vietati i licenziamenti discriminatori legati allo stato di salute.
Casi pratici
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Domande frequenti
Cos'è il periodo di comporto?
È il periodo durante il quale, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto (art. 2110 c.c.). Solo superato il comporto il datore può eventualmente recedere. Per il CCNL Agenzie Immobiliari (art. 133) è di 180 giorni in un anno solare; su richiesta si può avere un'aspettativa non retribuita fino a 120 giorni.
Quanto vengo pagato durante la malattia?
Spetta l'indennità INPS (50% della retribuzione giornaliera dal 4° al 20° giorno, due terzi dal 21°) integrata dal datore, che per l'art. 134 del CCNL porta il totale al 100% della retribuzione giornaliera netta nei primi tre giorni, all'85% dal 4° al 20° giorno e al 100% dal 21°. L'integrazione non è dovuta se l'INPS non paga l'indennità.
Come si comunica la malattia?
Il medico trasmette il certificato in via telematica all'INPS, che lo mette a disposizione del datore. Il lavoratore deve comunque avvisare tempestivamente il datore dell'assenza e comunicare il numero di protocollo del certificato, secondo le regole aziendali, ed è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo.
L'infortunio sul lavoro come è tutelato?
L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'assicurazione INAIL. L'INAIL eroga l'indennità per inabilità temporanea; il CCNL (art. 136) la integra al 60% dal 2° al 4° giorno, al 90% dal 5° al 20° e al 100% dal 21°, con la quota intera per il giorno dell'infortunio. L'infortunio va denunciato al datore immediatamente, con consegna del certificato medico.
Posso essere licenziato se mi ammalo?
No, finché non è superato il periodo di comporto il licenziamento per superamento di malattia è illegittimo. Una volta superato il comporto il datore può recedere, ma deve seguire le regole sul preavviso. Restano illegittimi i licenziamenti discriminatori legati allo stato di salute.