Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie Immobiliari

Malattia e infortunio nel CCNL Agenzie Immobiliari

Comporto, certificazione e trattamento economico: cosa spetta al dipendente di agenzia immobiliare in caso di malattia o infortunio.

In sintesi

Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto e a un trattamento economico garantito dalla legge (art. 2110 c.c.) e integrato dal CCNL. Il certificato medico va trasmesso telematicamente all'INPS e il datore va avvisato tempestivamente. L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'INAIL.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Il diritto alla conservazione del posto: il comporto

In caso di malattia o infortunio, l'art. 2110 del codice civile garantisce al lavoratore la conservazione del posto per un periodo determinato, detto comporto. Durante il comporto il rapporto resta sospeso e il datore non può licenziare per il solo fatto dell'assenza. La durata del comporto è fissata dal CCNL, di norma in funzione dell'anzianità di servizio, e può distinguere tra un unico evento prolungato (“comporto secco”) e più episodi nell'arco di un periodo (“comporto per sommatoria”).

La durata esatta del comporto, le sue articolazioni e l'eventuale periodo di aspettativa non retribuita aggiuntiva sono indicate nel testo del CCNL: vanno verificate caso per caso.

Il trattamento economico durante la malattia

Per il periodo di malattia spetta un trattamento economico composto, di regola, da due parti:

  • indennità INPS: per le categorie tutelate l'INPS eroga un'indennità di malattia a partire dai giorni previsti dalla legge;
  • integrazione del datore: il CCNL pone a carico del datore un'integrazione che porta il trattamento complessivo fino alla percentuale di retribuzione e per la durata stabilite dal contratto.

La somma delle due componenti assicura, per il periodo indicato dal CCNL, una percentuale della retribuzione. Le percentuali e la durata precise sono fissate dal contratto.

Certificazione e obblighi del lavoratore

Adempimenti in caso di malattia
Adempimento Chi Come
Certificato medico Medico curante Trasmissione telematica all'INPS, che lo rende disponibile al datore
Avviso al datore Lavoratore Comunicazione tempestiva dell'assenza e del protocollo del certificato
Reperibilità Lavoratore Presenza al domicilio nelle fasce orarie per le visite di controllo

Il mancato rispetto delle fasce di reperibilità senza giustificato motivo può comportare la perdita dell'indennità per i giorni interessati e conseguenze disciplinari.

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

L'infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall'assicurazione obbligatoria INAIL. L'INAIL eroga l'indennità per inabilità temporanea assoluta; il CCNL può prevedere un'integrazione a carico del datore. L'infortunio va comunicato immediatamente al datore, con consegna del certificato, affinché questi possa effettuare la denuncia nei termini di legge.

Malattia e licenziamento

Finché non è superato il comporto, il licenziamento intimato per il solo superamento dei giorni di malattia è illegittimo. Superato il comporto, il datore può recedere, ma deve rispettare le regole sul preavviso. Sono sempre vietati i licenziamenti discriminatori legati allo stato di salute.

Casi pratici

Un'addetta con influenza prolungata
Caia è assente per malattia tre settimane. Il medico invia il certificato telematico; lei avvisa l'agenzia e comunica il protocollo. Resta reperibile nelle fasce di controllo. Per quei giorni percepisce l'indennità INPS integrata dal datore secondo il CCNL e il posto è conservato, essendo ben dentro il comporto.
Tizio si infortunia in sopralluogo
Tizio cade durante un sopralluogo a un immobile e si frattura un polso. È un infortunio sul lavoro: lo comunica subito all'agenzia, che effettua la denuncia INAIL. Durante l'inabilità temporanea percepisce l'indennità INAIL, eventualmente integrata dal datore.
Sempronio e il comporto per sommatoria
Sempronio ha avuto diverse brevi assenze nell'ultimo anno. Il datore valuta il superamento del comporto sommando gli episodi. Sempronio chiede conferma del conteggio: il comporto per sommatoria deve essere calcolato secondo i criteri e nel periodo di riferimento previsti dal CCNL, ed è bene verificarlo prima di qualsiasi recesso.

Domande frequenti

Cos’è il periodo di comporto?
È il periodo durante il quale, in caso di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto (art. 2110 c.c.). Solo superato il comporto il datore può eventualmente recedere. La durata del comporto è fissata dal CCNL, di norma in funzione dell’anzianità di servizio; per il dato preciso si rinvia al testo contrattuale.
Quanto vengo pagato durante la malattia?
Spetta un trattamento economico garantito: una parte è erogata dall’INPS a titolo di indennità di malattia (per le categorie tutelate), una parte è a carico del datore di lavoro come integrazione fino alla misura prevista dal CCNL. La somma dei due assicura, per il periodo indicato dal contratto, una percentuale della retribuzione.
Come si comunica la malattia?
Il medico trasmette il certificato in via telematica all’INPS, che lo mette a disposizione del datore. Il lavoratore deve comunque avvisare tempestivamente il datore dell’assenza e comunicare il numero di protocollo del certificato, secondo le regole aziendali, ed è tenuto al rispetto delle fasce orarie di reperibilità per le visite di controllo.
L’infortunio sul lavoro come è tutelato?
L’infortunio sul lavoro e la malattia professionale sono coperti dall’assicurazione INAIL. L’INAIL eroga l’indennità per inabilità temporanea; il CCNL può prevedere un’integrazione a carico del datore. L’infortunio va denunciato al datore immediatamente, con consegna del certificato medico.
Posso essere licenziato se mi ammalo?
No, finché non è superato il periodo di comporto il licenziamento per superamento di malattia è illegittimo. Una volta superato il comporto il datore può recedere, ma deve seguire le regole sul preavviso. Restano illegittimi i licenziamenti discriminatori legati allo stato di salute.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali del 19 maggio 2025 (vigenza 2025-2027). Distinguono ciò che è previsto dalla legge da ciò che è rimesso al contratto collettivo o individuale. Per la propria posizione è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L'art. 2110 c.c. assicura la conservazione del posto durante la malattia per il periodo di comporto.
  • Il trattamento economico e garantito dall'INPS e integrato dal CCNL Agenzie Immobiliari.
  • Il certificato medico va trasmesso telematicamente all'INPS; il datore va avvisato tempestivamente.
  • Infortunio sul lavoro e malattia professionale sono coperti dall'INAIL.
  • Restano fermi gli obblighi di reperibilita nelle fasce orarie di controllo.
Indice dei contenuti

Per chi lavora in agenzia immobiliare, tra appuntamenti, sopralluoghi e gestione documentale, malattia e infortunio pongono interrogativi pratici: per quanto tempo e tutelato il posto, quanto si percepisce e quali adempimenti rispettare. La risposta nasce dall'intreccio tra una garanzia di legge stabile e l'integrazione che il contratto collettivo puo aggiungere.

Il diritto alla conservazione del posto

Il cardine e l'art. 2110 c.c.: in caso di malattia o infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il periodo di comporto. Solo al suo superamento il datore puo recedere. La durata del comporto e stabilita dal CCNL e va verificata sulle tabelle del contratto vigente; nel terziario varia in funzione dell'anzianita e dell'inquadramento.

Il trattamento economico

Durante la malattia l'INPS eroga l'indennita di legge, che il CCNL Agenzie Immobiliari puo integrare per avvicinare il trattamento alla retribuzione ordinaria. L'integrazione e generalmente articolata per fasce temporali, piu favorevole nei primi giorni. Gli importi e le percentuali vanno letti sulle tabelle del CCNL vigente, senza presumere valori non confermati dal testo applicato.

La certificazione e l'avviso al datore

L'iter prevede che il medico trasmetta il certificato in via telematica all'INPS e che il lavoratore comunichi tempestivamente l'assenza al datore. In un'agenzia, dove la giornata e scandita da appuntamenti gia fissati, l'avviso tempestivo non e solo un obbligo formale: consente di riorganizzare le visite e di non lasciare scoperti i clienti.

Gli obblighi di reperibilita

Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile nelle fasce orarie di controllo, per consentire le eventuali visite mediche di verifica. L'assenza ingiustificata alla visita puo comportare la perdita, totale o parziale, del trattamento economico per i giorni interessati: e un aspetto spesso sottovalutato ma di immediata rilevanza pratica.

Infortunio e malattia professionale: l'INAIL

Diverso e il regime dell'infortunio sul lavoro e della malattia professionale, coperti dall'INAIL. Per un agente immobiliare, l'infortunio in itinere durante uno spostamento verso un immobile da mostrare rientra, alle condizioni di legge, nella tutela INAIL. Anche qui il contratto puo prevedere integrazioni che migliorano il trattamento rispetto al solo intervento dell'istituto. E utile distinguere con cura la malattia comune dall'infortunio, perche cambiano l'ente erogatore, le percentuali di copertura e i tempi di decorrenza del trattamento economico.

Cosa conviene fare

Per il lavoratore e prudente conservare i certificati, rispettare le fasce di reperibilita e verificare sulle tabelle del CCNL la durata del comporto e le percentuali di integrazione. Per il datore, la corretta gestione dei termini di comporto e l'elemento che distingue un recesso legittimo da un licenziamento prematuro e quindi contestabile.

Domande frequenti

Per quanto tempo e conservato il posto in caso di malattia?

Per il periodo di comporto, fissato dal CCNL vigente in funzione di anzianita e inquadramento, ai sensi dell'art. 2110 c.c. Oltre tale periodo il datore puo recedere.

Chi paga durante la malattia di un dipendente di agenzia?

L'INPS eroga l'indennita di legge, che il CCNL Agenzie Immobiliari puo integrare. Le percentuali esatte vanno verificate sulle tabelle del contratto vigente.

Come si comunica l'assenza per malattia?

Il medico trasmette il certificato telematicamente all'INPS e il lavoratore avvisa tempestivamente il datore di lavoro dell'assenza.

L'infortunio in itinere e tutelato?

Si, alle condizioni di legge l'infortunio in itinere rientra nella copertura INAIL, eventualmente integrata dal contratto collettivo.

Cosa rischio se non sono reperibile alla visita di controllo?

L'assenza ingiustificata nelle fasce di reperibilita puo comportare la perdita, totale o parziale, del trattamento economico per i giorni interessati.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.