Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

Welfare, bilateralità e sanità integrativa nel CCNL Agenzie Immobiliari

Il ruolo dell’ente bilaterale EBNAIP, l’assistenza sanitaria integrativa e la previdenza complementare per i dipendenti delle agenzie immobiliari.

In sintesi

Il CCNL Agenzie Immobiliari prevede un sistema di bilateralità imperniato sull'EBNAIP, l'Ente Bilaterale Nazionale degli Agenti Immobiliari Professionali costituito dalle parti firmatarie. Il sistema è finanziato dalla quota di servizio contrattuale (QSC), pari all’1,90% della retribuzione mensile su 14 mensilità (0,30% a carico del lavoratore e 1,60% del datore), più una quota forfetaria di 12 euro al mese a carico del datore (art. 10). L’EBNAIP eroga prestazioni integrative: infortuni, rimborso di ticket e visite specialistiche, assegno di natalità. La previdenza complementare è Fon.Te., volontaria, con TFR al 50% o al 100% a scelta.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL) e sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025 (Edotto)

La bilateralità di settore: l'EBNAIP

Il CCNL Agenzie Immobiliari poggia su un sistema di bilateralità, cioè di organismi paritetici costituiti pariteticamente da rappresentanti dei datori e dei lavoratori. L'ente di riferimento è l'EBNAIP (Ente Bilaterale Nazionale degli Agenti Immobiliari Professionali), costituito dalle parti firmatarie del contratto. L'EBNAIP gestisce il CCNL ed eroga le prestazioni di welfare contrattuale determinate dalle parti sociali (art. 10); l'assistenza integrativa è una sezione separata del suo bilancio e si attua secondo il regolamento dell'ente, allegato al contratto.

I contributi alla bilateralità

Il finanziamento del sistema avviene attraverso due contributi, fissati dall’art. 10 del CCNL. Il versamento è un obbligo contrattuale: l’impresa e i lavoratori devono iscriversi all’EBNAIP, e le prestazioni spettano solo a chi risulta versato.

Contributi alla bilateralità (art. 10 del CCNL)
Contributo Misura Chi paga
QSC (quota di servizio contrattuale) 1,90% della retribuzione mensile, calcolata su 14 mensilità 0,30% il lavoratore, 1,60% il datore
Quota forfetaria 12 euro al mese per 12 mensilità (36 euro a trimestre) Il datore; copre le prestazioni per il legale rappresentante dell’impresa

I versamenti sono trimestrali: la QSC con la retribuzione di marzo, giugno, settembre e dicembre, entro il 16 aprile, il 16 luglio, il 16 ottobre e il 16 gennaio, con la causale che indica trimestre, lavoratore e impresa. La QSC, per l’art. 10, fa parte della retribuzione ordinaria del lavoratore. Nel cedolino va quindi cercata la trattenuta dello 0,30%.

Gli importi sono quelli dell’art. 10 del testo del 7 giugno 2021. La sintesi del rinnovo del 19 maggio 2025 non cita variazioni di QSC e quota forfetaria, ma il testo integrale dell’accordo non è pubblico: in caso di dubbio l’ente bilaterale indica gli importi in vigore.

L'assistenza sanitaria integrativa

L’assistenza integrativa dell’EBNAIP non è una polizza sanitaria completa: il regolamento allegato al CCNL elenca prestazioni precise, con i massimali per il lavoratore dipendente.

Prestazioni dell’assistenza integrativa EBNAIP per i lavoratori dipendenti
Prestazione Massimale Note
Infortuni professionali ed extraprofessionali: decesso 50.000 euro —
Infortuni: invalidità permanente 50.000 euro Franchigia di 5 punti percentuali sull’invalidità certificata
Infortuni: rimborso spese Fino a 1.000 euro nell’anno solare —
Ticket per diagnostica strumentale, laboratorio, terapie presso SSN o strutture convenzionate Fino a 300 euro nell’anno solare Spese accessorie escluse
Visite specialistiche presso SSN o strutture convenzionate Fino a 300 euro nell’anno solare Il documento deve riportare nome e specializzazione del medico
Assegno di natalità o adozione 400 euro una tantum Non cumulabile tra i genitori

Odontoiatria, ricoveri e check-up non sono nell’elenco del regolamento allegato al testo del 2021. L’art. 13 bis, che prevedeva l’adesione al fondo Cadiprof, è stato abrogato dal rinnovo del 2025; le parti hanno dato atto che si prosegue con l’assistenza integrativa del regolamento EBNAIP (sintesi Edotto). Per avvalersi delle prestazioni occorre comprovare il versamento con la ricevuta (art. 4 del regolamento).

Cosa accade se la bilateralità non viene versata

Il mancato versamento dei contributi previsti costituisce inadempimento del datore, e il CCNL stesso ne indica le conseguenze (art. 10): il lavoratore ha diritto all’erogazione diretta di prestazioni equivalenti a quelle dell’EBNAIP, oltre al risarcimento del danno. L’impresa che non versa la QSC deve inoltre pagare a ciascun lavoratore un importo forfetario del 2,40% della retribuzione mensile di fatto, su 14 mensilità, garantendo l’assistenza sanitaria in alternativa all’EBNAIP. Quell’importo non è assorbibile, è un elemento aggiuntivo della retribuzione e incide su tutti gli istituti di legge e di contratto, TFR compreso; va pagato ogni mese. Se la trattenuta dello 0,30% è stata fatta in busta paga ma non versata, il mancato versamento è un inadempimento verso il dipendente. È quindi un onere effettivo, non una formalità.

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La previdenza complementare

Distinta dall’assistenza integrativa è la previdenza complementare, volontaria, che mira a costruire una pensione aggiuntiva a quella pubblica. Per questo CCNL il fondo di riferimento è Fon.Te. (in cui nel 2011 è confluito il fondo Marco Polo; art. 13). Possono aderire i lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, e quelli a termine con contratto superiore a tre mesi. I contributi previsti sono:

  • 0,55% della retribuzione utile per il TFR a carico del lavoratore e 1,55% a carico del datore, comprensivi ciascuno di 0,05 di quota associativa;
  • a scelta del lavoratore, il 50% o il 100% del TFR maturato dall’adesione; chi ha iniziato a lavorare dopo il 28 aprile 1993 destina l’intero TFR;
  • una quota una tantum di 15,50 euro all’iscrizione, di cui 11,88 a carico del datore e 3,62 del lavoratore.

Le prestazioni godono di un trattamento fiscale agevolato.

Welfare e premi convertibili

Il testo del CCNL non disciplina flexible benefit né conversione del premio di risultato. Accanto ad assistenza integrativa e previdenza, possono esservi, per accordo aziendale, forme di welfare aziendale (beni e servizi con vantaggi fiscali) e la possibilità, dove prevista dalla contrattazione, di convertire in welfare il premio di risultato. Si tratta di strumenti che integrano il reddito senza l'onere fiscale e contributivo della retribuzione monetaria.

Casi pratici

Un'addetta che usa la sanità integrativa
Caia ha pagato un ticket per esami di laboratorio in una struttura del SSN. Presenta all’EBNAIP la richiesta con la documentazione e ottiene il rimborso fino a 300 euro nell’anno solare. La copertura le spetta perché il datore versa regolarmente la QSC e la quota forfetaria.
Tizio controlla il cedolino
Tizio non trova nel cedolino la trattenuta dello 0,30% della QSC. Chiede chiarimenti: se il datore non versa, è inadempiente e per l’art. 10 deve garantirgli prestazioni equivalenti a quelle dell’EBNAIP, oltre all’importo forfetario del 2,40% della retribuzione mensile di fatto, su 14 mensilità, e al risarcimento del danno. La verifica del versamento è un controllo utile per ogni dipendente del settore.
Sempronio aderisce al fondo pensione
Sempronio decide di costruirsi una pensione integrativa: aderisce a un fondo e vi destina il TFR. È una scelta volontaria e distinta dalla sanità integrativa; gli consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali della previdenza complementare.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Domande frequenti

Cos'è l'EBNAIP?

L'EBNAIP è l'Ente Bilaterale Nazionale degli Agenti Immobiliari Professionali, un organismo paritetico costituito dalle parti firmatarie del CCNL (FIAIP e le organizzazioni sindacali). Gestisce la bilateralità di settore, tra cui l'attuazione dell'assistenza sanitaria integrativa secondo il proprio regolamento, e svolge funzioni di supporto al rapporto di lavoro.

L'assistenza sanitaria integrativa è obbligatoria?

Sì, per l'impresa e per i lavoratori: l'iscrizione all'EBNAIP e il versamento della QSC (1,90% della retribuzione mensile su 14 mensilità, di cui 0,30% a carico del lavoratore) e della quota forfetaria di 12 euro al mese a carico del datore sono obbligatori (art. 10). Le prestazioni sono quelle del regolamento EBNAIP allegato al contratto.

Cosa copre la sanità integrativa?

Il regolamento EBNAIP prevede per i lavoratori: infortuni professionali ed extraprofessionali (50.000 euro per decesso e per invalidità permanente, con franchigia di 5 punti; rimborso spese fino a 1.000 euro all'anno), rimborso dei ticket SSN e delle visite specialistiche (fino a 300 euro ciascuno nell'anno solare) e assegno di natalità o adozione (400 euro). Odontoiatria, ricoveri e check-up non sono nell'elenco.

Cosa succede se il datore non versa la bilateralità?

Il mancato versamento è un inadempimento: il lavoratore ha diritto a prestazioni equivalenti a quelle dell'EBNAIP e al risarcimento del danno, e il datore deve pagargli ogni mese un importo forfetario pari al 2,40% della retribuzione mensile di fatto, su 14 mensilità, che incide su tutti gli istituti compreso il TFR (art. 10). Nel cedolino va cercata la trattenuta dello 0,30%.

La previdenza complementare è prevista?

La previdenza complementare è volontaria. Il fondo del CCNL è Fon.Te.: contributi dello 0,55% a carico del lavoratore e dell'1,55% a carico del datore, sulla retribuzione utile per il TFR, e TFR destinato al 50% o al 100% a scelta del lavoratore (art. 13). È distinta dall'assistenza integrativa dell'EBNAIP, che rimborsa ticket, visite specialistiche e infortuni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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