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La guida
Indennità di trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Agenzie Immobiliari
Come sono trattati gli spostamenti per sopralluoghi e appuntamenti, i rimborsi spese, l’uso dell’auto e l’eventuale reperibilità.
Chi lavora in agenzia immobiliare si sposta spesso per sopralluoghi e appuntamenti. Il CCNL distingue la trasferta (missione temporanea fuori sede), che dà diritto al rimborso delle spese documentate e a una diaria di 13 € (missione da 8 a 24 ore) o 26 € (oltre 24 ore) al giorno, dal normale spostamento nell'ambito della zona. I rimborsi possono essere a piè di lista, forfettari o misti, con regimi fiscali diversi. La reperibilità non è regolata dal CCNL nazionale: se prevista dal contratto individuale o aziendale, va compensata.
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Un settore in movimento
Il lavoro in agenzia immobiliare comporta spostamenti frequenti: sopralluoghi agli immobili, appuntamenti con clienti, visite, atti dal notaio. È quindi importante capire come sono trattati questi spostamenti e quando danno diritto a indennità o rimborsi. La materia è in parte regolata dal CCNL e in parte dalla prassi aziendale e dagli accordi individuali.
Trasferta e spostamento ordinario
Occorre distinguere:
- lo spostamento ordinario nell'ambito della zona di competenza (le visite quotidiane agli immobili): rientra nella normale attività;
- la trasferta: l'invio temporaneo a svolgere la prestazione fuori dalla sede abituale, con rientro previsto. La trasferta dà diritto a un trattamento specifico (indennità e/o rimborso spese).
La trasferta è cosa diversa dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede di lavoro (trattato in una guida dedicata).
I sistemi di rimborso
| Sistema | Come funziona | Nota fiscale |
|---|---|---|
| Rimborso a piè di lista (analitico) | Rimborso delle spese effettive documentate (vitto, alloggio, trasporti) | Le spese documentate sono di norma esenti entro i limiti di legge |
| Indennità forfettaria | Importo fisso giornaliero a copertura delle spese | Esente entro una soglia giornaliera fissata dalla normativa |
| Sistema misto | Combinazione: alcune spese rimborsate, altre forfettizzate | Soglie di esenzione ridotte rispetto al forfait pieno |
La distinzione tra trasferte nel territorio comunale e fuori comune incide sul regime fiscale (art. 51 TUIR). Per il CCNL (art. 128), in missione fuori dalla residenza spettano:
- il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio, trasporto bagaglio, vitto e alloggio, postali e altre spese sostenute nell'interesse del datore;
- una diaria di 13,00 € al giorno per missioni oltre le 8 ore e fino a 24 ore, e di 26,00 € al giorno per missioni oltre le 24 ore, ridotta del 10% oltre il mese;
- per missioni sotto le 8 ore, solo il rimborso delle spese documentate.
Le trasferte previste per più di 8 ore vanno comunicate al lavoratore con almeno 3 giorni di preavviso (art. 128).
Uso dell'auto propria e rimborso chilometrico
Se il lavoratore utilizza la propria auto per esigenze di servizio, può spettargli un rimborso chilometrico, di norma parametrato alle tabelle ACI: il CCNL non lo prevede, quindi dipende dagli accordi aziendali o individuali. È opportuno che l'uso del mezzo proprio, la copertura assicurativa e le condizioni di rimborso siano concordati per iscritto, per evitare contestazioni.
La reperibilità
La reperibilità è l'obbligo di restare raggiungibile e pronto a intervenire fuori dall'orario di lavoro. Non è tipica del settore immobiliare, ma può essere prevista. Se c'è:
- spetta un'indennità di reperibilità per il solo fatto di essere disponibili;
- l'eventuale intervento effettivo va retribuito come lavoro, con le maggiorazioni del caso (notturno, festivo).
Il testo del CCNL non contiene una disciplina della reperibilità: indennità e condizioni dipendono dal contratto individuale o dagli accordi aziendali. L'intervento effettivo si paga come lavoro, con le maggiorazioni dell'art. 107 se è straordinario (15% diurno, 30% festivo o notturno dalle 22 alle 6, 50% notturno festivo).
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Cosa si intende per trasferta?
La trasferta è l'invio temporaneo del lavoratore a svolgere la prestazione in un luogo diverso dalla sede di lavoro abituale, con rientro previsto. È diversa dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede. Per l'art. 128 del CCNL dà diritto al rimborso delle spese documentate e a una diaria di 13 € (missione oltre 8 ore e fino a 24) o 26 € (oltre 24 ore) al giorno.
Come funzionano i rimborsi spese?
I rimborsi possono essere a piè di lista (rimborso analitico delle spese documentate: vitto, alloggio, trasporti), forfettari (un importo fisso giornaliero, l'indennità di trasferta) o misti. Il trattamento fiscale e contributivo cambia a seconda del sistema scelto, entro i limiti di esenzione previsti dalla normativa.
Gli spostamenti per i sopralluoghi sono trasferta?
Gli spostamenti ordinari all'interno della zona di competenza per visite e sopralluoghi rientrano nell'attività normale e non sono di per sé trasferta. Si parla di trasferta quando la prestazione si svolge fuori dall'ambito abituale; le condizioni sono definite dal CCNL e dalla prassi aziendale.
Chi usa l'auto propria ha diritto a un rimborso?
Se il lavoratore usa la propria auto per esigenze di servizio, può avere diritto a un rimborso chilometrico se previsto da accordo aziendale o individuale, di norma parametrato alle tabelle ACI: il CCNL non lo disciplina. È bene che l'uso del mezzo proprio e le condizioni di rimborso siano concordati per iscritto.
La reperibilità va pagata?
La reperibilità è l'obbligo di restare raggiungibile e pronto a intervenire fuori dall'orario. Il CCNL nazionale non la disciplina: se prevista dal contratto individuale o aziendale, dà diritto a un'indennità, e l'eventuale intervento effettivo va retribuito come lavoro (con le maggiorazioni dell'art. 107 se è straordinario). Nel settore immobiliare è poco diffusa ma possibile.