Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

TFR e fine rapporto nel CCNL Agenzie Immobiliari

Come si calcola il trattamento di fine rapporto, quando si può chiedere l’anticipo e cosa spetta alla cessazione del rapporto in agenzia immobiliare.

In sintesi

Il TFR (trattamento di fine rapporto) spetta a ogni dipendente alla cessazione del rapporto e si calcola secondo l'art. 2120 c.c.: accantonamento annuo pari alla retribuzione divisa per 13,5, rivalutato ogni anno. Il lavoratore può chiedere un'anticipazione nei casi di legge e può destinare il TFR a un fondo di previdenza complementare. Alla cessazione si liquidano TFR, ratei e ferie residue.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

Che cos'è il TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una somma che il datore accantona ogni anno e che viene corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa. È una forma di retribuzione differita disciplinata dall'art. 2120 del codice civile, quindi spettante a tutti i dipendenti, indipendentemente dal CCNL applicato.

Come si calcola

Il meccanismo è fissato dalla legge:

  • ogni anno si accantona una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (circa il 6,91%);
  • su ciascuna quota grava un contributo dello 0,50% a fini previdenziali;
  • il montante maturato negli anni precedenti si rivaluta al 31 dicembre con un tasso composto da una parte fissa dell'1,5% e da una parte variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Le componenti del calcolo del TFR (art. 2120 c.c.)
Componente Valore
Quota di accantonamento annua Retribuzione utile / 13,5
Contributo a carico del lavoratore 0,50% della retribuzione
Rivalutazione annua del montante 1,5% fisso + 75% dell'aumento ISTAT

Per l'art. 173 del CCNL sono escluse dalla retribuzione utile al TFR: i rimborsi spese; le somme occasionali (“una tantum”) e le gratificazioni straordinarie non contrattuali; i compensi per lavoro straordinario e festivo; le indennità sostitutive di preavviso e di ferie; le indennità di trasferta e le diarie non continuative (e, se continuative, la quota esente da IRPEF); le prestazioni in natura con corrispettivo a carico del lavoratore. Restano dentro il minimo conglobato, gli scatti e le altre voci fisse e continuative (art. 154).

Le anticipazioni

L'art. 2120 c.c. consente di chiedere un'anticipazione del TFR, una sola volta nel corso del rapporto, fino al 70% del maturato, a chi ha almeno 8 anni di servizio, per:

  • spese sanitarie straordinarie per terapie e interventi riconosciuti;
  • acquisto della prima casa per sé o per i figli;
  • spese durante i congedi parentali o per formazione.

Il datore può soddisfare le richieste entro limiti annui legati al numero di dipendenti. Il testo del CCNL non contiene regole proprie sulle anticipazioni del TFR: valgono quelle di legge, salvo condizioni di miglior favore negli accordi aziendali o individuali.

TFR in azienda o nella previdenza complementare

Il lavoratore può scegliere se lasciare il TFR in azienda oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare (fondo negoziale di settore, fondo aperto o PIP). Per i dipendenti delle agenzie immobiliari il fondo di previdenza complementare contrattuale è Fon.Te. (art. 13 del CCNL): l'adesione è volontaria e il lavoratore può conferire il 50% o il 100% del TFR maturato dall'adesione. Conferendo il TFR a un fondo, le quote non restano in azienda ma alimentano la posizione previdenziale, con un trattamento fiscale agevolato delle prestazioni. La scelta va espressa con le modalità di legge.

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Cosa si liquida alla cessazione

Alla fine del rapporto, nel saldo confluiscono:

  • il TFR maturato e rivalutato (se non già conferito al fondo);
  • i ratei di tredicesima e di quattordicesima, previste entrambe dal CCNL (artt. 164-165);
  • le ferie e i permessi maturati e non goduti;
  • l'eventuale indennità sostitutiva del preavviso, se dovuta.

Il TFR va pagato all'atto della cessazione, nei tempi tecnici per calcolare la rivalutazione e comunque entro 30 giorni; in caso di ritardo si applica un interesse del 2% sopra il tasso ufficiale di sconto, fermo restando che il TFR deve essere liquidato interamente entro 90 giorni dalla cessazione (art. 176 del CCNL).

Casi pratici

Un'addetta che acquista casa
Caia, con 9 anni di servizio, vuole comprare la prima casa. Può chiedere l'anticipazione del TFR fino al 70% del maturato, allegando il preliminare o l'atto. È un diritto di legge, esercitabile una sola volta.
Tizio sceglie il fondo pensione
Tizio, neoassunto, decide di destinare il TFR maturando a un fondo di previdenza complementare. Le quote non restano in agenzia: confluiscono nel fondo. Alla cessazione del rapporto non riceverà il TFR dall'azienda, ma avrà la posizione accumulata presso il fondo.
Sempronio licenziato per giusta causa
Sempronio è licenziato per giusta causa. Pur perdendo il preavviso, mantiene il diritto al TFR: si tratta di retribuzione differita che spetta sempre. Nel saldo riceve TFR, ratei e ferie residue.

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Domande frequenti

Come si calcola il TFR?

Secondo l'art. 2120 c.c. si accantona ogni anno una quota pari alla retribuzione annua utile divisa per 13,5 (circa il 6,91% della retribuzione). Le quote accantonate, al netto di un contributo dello 0,50%, si rivalutano ogni anno con un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Quando posso chiedere un'anticipazione del TFR?

L'art. 2120 c.c. consente di chiedere fino al 70% del TFR maturato, una sola volta, dopo almeno 8 anni di servizio, per spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa per sé o per i figli, o durante congedi parentali e formativi. Il CCNL non detta regole proprie: condizioni di miglior favore possono derivare solo da accordi aziendali o individuali.

Cosa succede al TFR se vado in un fondo pensione?

Il lavoratore può destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare (fondo negoziale, aperto o PIP); per il CCNL il fondo contrattuale è Fon.Te., con conferimento del 50% o del 100% del TFR maturato. In tal caso le quote non restano in azienda ma confluiscono nel fondo e seguono le regole della previdenza complementare. La scelta è in genere revocabile solo in un senso (verso il fondo).

Quando viene pagato il TFR?

Il TFR si liquida alla cessazione del rapporto, qualunque ne sia la causa (dimissioni, licenziamento, scadenza del termine, pensionamento). Nel saldo finale rientrano anche i ratei di tredicesima e di quattordicesima e le ferie e i permessi maturati e non goduti.

Il TFR spetta anche se mi licenziano per giusta causa?

Sì. Il TFR è una retribuzione differita e spetta sempre, indipendentemente dalla causa di cessazione del rapporto, compreso il licenziamento per giusta causa. Ciò che può non spettare, in caso di recesso immediato, è l'indennità di preavviso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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