Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Agenzie Immobiliari

Il contratto a tempo determinato nel CCNL Agenzie Immobiliari

Durata, causali, proroghe e limiti del contratto a termine per chi lavora nelle agenzie di mediazione immobiliare.

In sintesi

Il contratto a termine nelle agenzie immobiliari segue il d.lgs. 81/2015: durata massima ordinaria di 12 mesi, elevabile fino a 24 in presenza di causali; oltre i 12 mesi serve una causale tra quelle ammesse. Sono previsti limiti a proroghe (massimo 4), rinnovi, numero di contratti a termine e diritto di precedenza. La forma scritta del termine è obbligatoria.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le regole di legge

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015, che fissa il quadro inderogabile; il CCNL Agenzie Immobiliari può intervenire solo dove la legge lo consente (ad esempio individuando causali o adattando i limiti quantitativi). La regola generale resta che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato: il termine è l'eccezione e va apposto per iscritto.

Durata e causali

Durata del contratto a termine e causali
Durata Causale
Fino a 12 mesi Non richiesta (contratto “acausale”)
Da 12 a 24 mesi Richiesta una causale tra quelle ammesse
Oltre 24 mesi Non ammesso: conversione a tempo indeterminato

Le causali ammesse oltre i 12 mesi sono: esigenze temporanee e oggettive estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze individuate dai contratti collettivi. La causale deve essere specifica e indicata nel contratto.

Proroghe e rinnovi

La proroga prolunga lo stesso contratto; il rinnovo è un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Regole principali:

  • massimo 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi; oltre, conversione a tempo indeterminato;
  • il rinnovo richiede sempre una causale, anche se il primo contratto era entro i 12 mesi;
  • tra un contratto e il successivo deve trascorrere un intervallo minimo (“stop and go”).

Limiti quantitativi

Il numero di lavoratori a termine non può, di norma, superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio, salvo diversa percentuale fissata dal CCNL. Alcune fattispecie (sostituzioni, attività stagionali, fase di avvio) sono escluse dal computo. Il superamento dei limiti comporta sanzioni amministrative ma non, di per sé, la conversione.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che ha lavorato a termine per più di 6 mesi ha, a certe condizioni e manifestando la volontà nei termini di legge, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei 12 mesi successivi per le medesime mansioni. Per le lavoratrici, i periodi di congedo di maternità concorrono a maturare l'anzianità utile.

Parità di trattamento

Il lavoratore a termine ha gli stessi diritti del collega a tempo indeterminato di pari livello, in proporzione alla durata: stessa retribuzione, ferie, tredicesima, maturazione del TFR e accesso alla bilateralità. Il termine non può tradursi in un trattamento deteriore.

Casi pratici

Un'addetta per sostituzione maternità
Caia è assunta a termine per sostituire una collega in maternità. La causale di sostituzione è legittima e consente di superare i 12 mesi se necessario, fino al rientro della sostituita. Caia ha gli stessi diritti retributivi del livello in cui è inquadrata.
Tizio e le troppe proroghe
Tizio è al quinto prolungamento dello stesso contratto a termine. Superato il limite di 4 proroghe, il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della proroga eccedente. Tizio può far valere la conversione.
Sempronio e la precedenza
Sempronio ha lavorato a termine 8 mesi e ha comunicato per iscritto la volontà di essere riassunto. Se l'agenzia assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni entro l'anno, Sempronio ha titolo di precedenza rispetto a nuovi candidati.

Domande frequenti

Quanto può durare un contratto a termine?
La durata massima ordinaria è di 12 mesi; può arrivare a 24 mesi (comprese proroghe e rinnovi) solo in presenza di una causale tra quelle ammesse dal d.lgs. 81/2015 o individuate dalla contrattazione collettiva. Oltre i 24 mesi il rapporto si converte di norma a tempo indeterminato.
Cosa sono le causali?
Le causali sono le ragioni che giustificano un contratto a termine oltre i 12 mesi: esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, sostituzione di altri lavoratori, o esigenze individuate dai contratti collettivi. Vanno indicate per iscritto. Entro i 12 mesi il contratto a termine può essere stipulato senza causale (acausale).
Quante proroghe e rinnovi sono ammessi?
Il contratto a termine può essere prorogato al massimo 4 volte nell’arco dei 24 mesi; superato tale numero si trasforma a tempo indeterminato. Tra un contratto e il successivo (rinnovo) deve trascorrere un intervallo minimo (stop and go). Il rinnovo richiede sempre una causale.
C’è un limite al numero di contratti a termine?
Sì: il numero di lavoratori a termine non può di norma superare il 20% degli assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio, salvo diversa previsione del CCNL. Alcune categorie (es. sostituzioni, stagionali) sono escluse dal computo. Il superamento comporta sanzioni amministrative.
Esiste un diritto di precedenza?
Sì. Il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di 6 mesi ha, a certe condizioni e se manifesta la volontà nei termini, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali del 19 maggio 2025 (vigenza 2025-2027). Distinguono ciò che è previsto dalla legge da ciò che è rimesso al contratto collettivo o individuale. Per la propria posizione è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS) o all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il contratto a termine nelle agenzie immobiliari segue il D.Lgs. 81/2015: durata massima ordinaria di dodici mesi, elevabile fino a ventiquattro in presenza di una causale ammessa.
  • Oltre i dodici mesi, e in caso di rinnovo, occorre una causale tra quelle previste dalla legge o individuate dalla contrattazione collettiva.
  • Sono fissati limiti alle proroghe (massimo quattro nell'arco dei ventiquattro mesi), al numero di contratti a termine e un diritto di precedenza nelle assunzioni successive.
  • La forma scritta del termine e' obbligatoria a pena di trasformazione in contratto a tempo indeterminato.
  • Tetti percentuali, causali contrattuali e dettagli vanno letti sul testo del CCNL Agenzie Immobiliari e sulla normativa vigente.
Indice dei contenuti

Il contratto a tempo determinato nelle agenzie di mediazione immobiliare si muove dentro la cornice inderogabile del D.Lgs. 81/2015, come modificato dal cosiddetto decreto dignita'. Il CCNL Agenzie Immobiliari può intervenire solo dove la legge lo consente, ad esempio individuando causali ulteriori o adattando i limiti percentuali. Comprendere il gioco tra legge e contratto e' essenziale per valutare la legittimita' di un rapporto a termine nel settore.

La cornice di legge: il D.Lgs. 81/2015

Il D.Lgs. 81/2015 fissa il quadro generale del lavoro a termine. La regola di fondo e' che il contratto può avere una durata, comprensiva di rinnovi e proroghe tra gli stessi soggetti per mansioni di pari livello, fino a un tetto massimo. Entro questo perimetro si collocano le scelte del datore e gli spazi di intervento del contratto collettivo.

Durata e soglia dei dodici mesi

Il contratto a termine può essere stipulato liberamente, senza indicazione di causale, fino a dodici mesi. Il superamento di questa soglia, fino al limite massimo complessivo di ventiquattro mesi, e' consentito solo in presenza di una delle causali previste dalla legge o individuate dalla contrattazione collettiva. E' il cardine introdotto dal decreto dignita': oltre l'anno, serve una ragione qualificata.

Le causali oltre i dodici mesi

Le causali ammesse rispondono a esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, oppure a ragioni individuate dagli accordi collettivi. Nelle agenzie immobiliari possono rilevare picchi stagionali di attività, sostituzioni o esigenze legate a specifiche campagne. La causale deve essere reale, specifica e indicata per iscritto: la sua genericita' o insussistenza espone alla trasformazione del rapporto.

Proroghe, rinnovi e stop&go

La legge ammette un numero massimo di quattro proroghe nell'arco dei ventiquattro mesi; superato tale numero, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Il rinnovo, a differenza della proroga, richiede sempre una causale, e tra un contratto e l'altro deve rispettarsi un intervallo minimo (cosiddetto stop&go). Sono meccanismi pensati per evitare l'abuso della reiterazione dei rapporti a termine.

Limiti quantitativi e diritto di precedenza

Il numero di lavoratori a termine non può superare una quota percentuale dell'organico a tempo indeterminato, quota che il contratto collettivo può modulare. Inoltre, il lavoratore che ha prestato attività a termine oltre una certa soglia matura un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato successive per le stesse mansioni, da esercitare nei termini previsti.

Forma scritta e conseguenze dei vizi

L'apposizione del termine richiede la forma scritta: in sua assenza il contratto si considera a tempo indeterminato fin dall'origine. Allo stesso modo, il superamento della durata massima, il difetto di causale ove richiesta o l'eccesso di proroghe determinano la conversione del rapporto. La disciplina e' costruita per favorire la stabilita' e sanzionare l'uso improprio del termine.

Domande frequenti

Quanto puo' durare un contratto a termine in agenzia immobiliare?

Fino a dodici mesi senza causale; oltre, fino al limite massimo di ventiquattro mesi, solo in presenza di una causale ammessa dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Il computo comprende rinnovi e proroghe tra gli stessi soggetti per mansioni di pari livello.

Quando serve la causale?

La causale e' richiesta per i contratti oltre i dodici mesi e per ogni rinnovo. Deve essere reale, specifica e indicata per iscritto: la sua genericita' o insussistenza espone alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Quante proroghe sono ammesse?

La legge consente un massimo di quattro proroghe nell'arco dei ventiquattro mesi. Superato tale numero, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. Il rinnovo, diverso dalla proroga, richiede sempre una causale e il rispetto dell'intervallo di stop&go.

Ho un diritto di precedenza se sono stato a termine?

Si'. Il lavoratore che ha prestato attivita' a termine oltre una certa soglia matura un diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni, da esercitare nei termini previsti dalla legge e dal contratto.

Cosa succede se manca la forma scritta del termine?

In assenza della forma scritta dell'apposizione del termine il contratto si considera a tempo indeterminato fin dall'origine. La forma scritta e' condizione di validita' del termine stesso.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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