Indice
  1. La guida
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

Il contratto a tempo determinato nel CCNL Agenzie Immobiliari

Durata, causali, proroghe e limiti del contratto a termine per chi lavora nelle agenzie di mediazione immobiliare.

In sintesi

Il contratto a termine nelle agenzie immobiliari segue il d.lgs. 81/2015: durata massima ordinaria di 12 mesi, elevabile fino a 24 in presenza di causali; oltre i 12 mesi serve una causale tra quelle ammesse. Sono previsti limiti a proroghe (massimo 4), rinnovi, numero di contratti a termine e diritto di precedenza. Il CCNL limita i contratti a termine al 20% dell'organico dell'unità produttiva (art. 74). La forma scritta del termine è obbligatoria.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

Le regole di legge

Il contratto a tempo determinato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015, che fissa il quadro inderogabile; il CCNL Agenzie Immobiliari può intervenire solo dove la legge lo consente (ad esempio individuando causali o adattando i limiti quantitativi). La regola generale resta che il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato: il termine è l'eccezione e va apposto per iscritto.

Durata e causali

Durata del contratto a termine e causali
Durata Causale
Fino a 12 mesi Non richiesta (contratto “acausale”)
Da 12 a 24 mesi Richiesta una causale tra quelle ammesse
Oltre 24 mesi Non ammesso: conversione a tempo indeterminato

Oltre i 12 mesi, e comunque fino a 24, il contratto è ammesso solo in presenza di una di queste causali (art. 19, comma 1, d.lgs. 81/2015):

  • i casi previsti dai contratti collettivi (art. 51 d.lgs. 81/2015);
  • in assenza di previsioni dei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
  • la sostituzione di altri lavoratori.

Le vecchie causali del decreto dignità («esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività») non sono più in vigore. La causale deve essere specifica e indicata nel contratto. Il testo del CCNL del 2021 non elenca causali proprie oltre i 12 mesi: individua i casi di sostituzione (art. 77) e di avvio di nuove attività (art. 76).

Proroghe e rinnovi

La proroga prolunga lo stesso contratto; il rinnovo è un nuovo contratto dopo la scadenza del precedente. Regole principali:

  • massimo 4 proroghe nell'arco dei 24 mesi; oltre, conversione a tempo indeterminato;
  • il rinnovo richiede sempre una causale, anche se il primo contratto era entro i 12 mesi;
  • tra un contratto e il successivo deve trascorrere un intervallo minimo (“stop and go”): 10 giorni se il primo durava fino a 6 mesi, 20 giorni se durava di più.

Limiti quantitativi

Per la legge il numero di lavoratori a termine non può, di norma, superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. Il CCNL (art. 74) fissa il proprio tetto: l’utilizzo complessivo dei contratti a termine non può superare il 20% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, escludendo i contratti per l’avvio di nuove attività e per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. In ogni caso sono consentiti 4 contratti a termine nelle unità fino a 15 dipendenti e 6 in quelle da 16 a 30. Il superamento dei limiti di legge comporta sanzioni amministrative ma non, di per sé, la conversione.

Le regole del CCNL sul tempo determinato (artt. 74-78)
Tema Regola Art.
Tetto 20% annuo dell’organico dell’unità produttiva; 4 contratti fino a 15 dipendenti, 6 da 16 a 30 74
Stagionali Assunzione a termine anche a tempo parziale, oppure a tempo indeterminato con sospensione fuori stagione e conferma entro il 31 gennaio 75
Nuove attività Durata limitata alla messa a regime, non oltre 12 mesi, elevabili fino a 24 dalla contrattazione integrativa 76
Sostituzione Per l’intera assenza di chi ha diritto alla conservazione del posto; affiancamento fino a 30 giorni prima dell’assenza o al rientro 77
Comunicazione Entro 15 giorni dall’assunzione all’Ente bilaterale nazionale, con quantità, causale e modalità 78

Gli artt. 74-78 sono quelli del testo del 7 giugno 2021, scritto prima di alcune modifiche di legge; la dichiarazione congiunta dell’art. 78 impegna le parti ad adeguarlo. Il rinnovo del 2025, per quanto risulta dalle sintesi, non ne parla.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che ha lavorato a termine per più di 6 mesi ha, a certe condizioni e manifestando la volontà nei termini di legge, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore nei 12 mesi successivi per le medesime mansioni. Per le lavoratrici, i periodi di congedo di maternità concorrono a maturare l'anzianità utile.

Parità di trattamento

Il lavoratore a termine ha gli stessi diritti del collega a tempo indeterminato di pari livello, in proporzione alla durata: stessa retribuzione, ferie, tredicesima, maturazione del TFR e accesso alla bilateralità. Il termine non può tradursi in un trattamento deteriore.

Casi pratici

Un'addetta per sostituzione maternità
Caia è assunta a termine per sostituire una collega in maternità (con un affiancamento fino a 30 giorni prima dell'assenza o dopo il rientro, art. 77). La causale di sostituzione è legittima e consente di superare i 12 mesi se necessario, fino al rientro della sostituita. Caia ha gli stessi diritti retributivi del livello in cui è inquadrata.
Tizio e le troppe proroghe
Tizio è al quinto prolungamento dello stesso contratto a termine. Superato il limite di 4 proroghe, il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della proroga eccedente. Tizio può far valere la conversione.
Sempronio e la precedenza
Sempronio ha lavorato a termine 8 mesi e ha comunicato per iscritto la volontà di essere riassunto. Se l'agenzia assume a tempo indeterminato per le stesse mansioni entro l'anno, Sempronio ha titolo di precedenza rispetto a nuovi candidati.
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Domande frequenti

Quanto può durare un contratto a termine?

La durata massima ordinaria è di 12 mesi; può arrivare a 24 mesi (comprese proroghe e rinnovi) solo in presenza di una causale tra quelle ammesse dal d.lgs. 81/2015 o individuate dalla contrattazione collettiva. Oltre i 24 mesi il rapporto si converte di norma a tempo indeterminato.

Cosa sono le causali?

Oltre i 12 mesi le causali sono: i casi previsti dai contratti collettivi; in assenza, e comunque entro il 31 dicembre 2026, le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti; la sostituzione di altri lavoratori. Vanno indicate per iscritto. Entro i 12 mesi il contratto a termine può essere stipulato senza causale (acausale).

Quante proroghe e rinnovi sono ammessi?

Il contratto a termine può essere prorogato al massimo 4 volte nell'arco dei 24 mesi; superato tale numero si trasforma a tempo indeterminato. Tra un contratto e il successivo (rinnovo) deve trascorrere un intervallo minimo di 10 giorni (primo contratto fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre). Il rinnovo richiede sempre una causale.

C'è un limite al numero di contratti a termine?

Sì. Per la legge il numero di lavoratori a termine non può di norma superare il 20% degli assunti a tempo indeterminato al 1° gennaio. Il CCNL (art. 74) prevede il 20% annuo dell'organico dell'unità produttiva, con 4 contratti consentiti fino a 15 dipendenti e 6 da 16 a 30; sostituzioni e avvio di nuove attività sono escluse. Il superamento comporta sanzioni amministrative.

Esiste un diritto di precedenza?

Sì. Il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di 6 mesi ha, a certe condizioni e se manifesta la volontà nei termini, un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i 12 mesi successivi per le stesse mansioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 21 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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