Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

La guida

CCNL Agenzie Immobiliari

Gli scatti di anzianità nel CCNL Agenzie Immobiliari

Come maturano gli aumenti legati all’anzianità di servizio, quanti se ne possono ottenere e come si leggono in busta paga.

In sintesi

Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati alla permanenza in servizio. Il CCNL Agenzie Immobiliari (art. 153) riconosce dieci scatti triennali, di importo mensile lordo fisso per livello: da 21,17 € al 6° livello a 33,05 € ai Quadri. Lo scatto decorre dal mese successivo al compimento del triennio e si somma in modo stabile alla retribuzione di base.

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Dati contrattuali

CCNL
Dipendenti da agenti immobiliari professionali, mandatari a titolo oneroso e mediatori creditizi
Parti firmatarie
FIAIP · FILCAMS-CGIL · FISASCAT-CISL · UILTuCS-UIL
Decorrenza
Rinnovo sottoscritto il 19 maggio 2025, vigenza dal 1° maggio 2025 al 31 dicembre 2027
Ambito
Lavoratori subordinati di agenzie di mediazione immobiliare aderenti a FIAIP
Fonte
Testo coordinato del CCNL, edizione ufficiale del 7 giugno 2021 (PDF); minimi e una tantum dal rinnovo del 2025 (scheda Filcams-CGIL)

Che cosa sono gli scatti di anzianità

Lo scatto di anzianità è un aumento periodico e automatico della retribuzione, riconosciuto per la permanenza in servizio presso lo stesso datore. Premia la fedeltà e l'esperienza maturata. A differenza degli aumenti dei minimi (che riguardano tutti i lavoratori di un livello), lo scatto è legato alla storia individuale del singolo rapporto.

Cadenza e numero massimo

Il CCNL Agenzie Immobiliari (art. 153) prevede:

  • la cadenza: uno scatto ogni tre anni di anzianità maturata presso lo stesso datore di lavoro;
  • il numero massimo: dieci scatti, cioè trent'anni di anzianità, oltre i quali non se ne acquisiscono altri.
Importo mensile lordo di ogni scatto di anzianità per livello (art. 153)
Livello Per ogni scatto Con i dieci scatti
Quadro 33,05 € 330,50 €
1° 30,99 € 309,90 €
2° 28,41 € 284,10 €
3° 25,31 € 253,10 €
4° 23,24 € 232,40 €
5° 22,21 € 222,10 €
6° 21,17 € 211,70 €

Importi dell'art. 153 del testo coordinato del 7 giugno 2021, confermati dalla scheda Filcams-CGIL del rinnovo 2025 (dieci scatti triennali). In occasione del nuovo scatto o del passaggio di livello, gli scatti già maturati si ricalcolano con i valori della tabella, senza arretrati per il periodo pregresso.

Importo e decorrenza

L'importo dello scatto è fissato dal CCNL per livello di inquadramento e cresce con il livello, come nella tabella qui sopra. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del periodo di anzianità richiesto e da quel momento si somma in modo stabile alla retribuzione di base, incidendo anche su tredicesima, quattordicesima e TFR (in quanto voce continuativa).

Scatti, minimi e superminimo

È importante distinguere:

  • gli aumenti dei minimi tabellari: riguardano tutti i lavoratori del livello e derivano dai rinnovi;
  • gli scatti di anzianità: voce individuale legata al tempo di servizio, non assorbibile da aumenti di merito precedenti o successivi (art. 153), e nemmeno l'eccedenza ad personam conservata dopo un passaggio di livello può essere assorbita dagli scatti (art. 152);
  • il superminimo individuale: importo concordato a parte, che può essere assorbibile o no a seconda di come è stato pattuito.
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Anzianità e apprendistato

Quando l'apprendistato prosegue come rapporto ordinario, il periodo svolto da apprendista si computa di norma nell'anzianità utile; il testo del CCNL equipara l'apprendista ai lavoratori della qualifica quanto al trattamento normativo (art. 36), ma non dice espressamente che il tirocinio conti per gli scatti. È un dettaglio che incide sul momento di maturazione del primo scatto: conviene verificarlo in busta paga.

Casi pratici

Un'addetta che matura il primo scatto
Caia, 3° livello, compie tre anni di anzianità presso l'agenzia. Dal primo giorno del mese successivo in busta paga compare la voce “scatto di anzianità” di 25,31 € al mese, che si aggiunge stabilmente al minimo.
Tizio raggiunge il tetto
Tizio, 3° livello, ha maturato i dieci scatti (trent'anni di anzianità), pari a 253,10 € al mese. Da quel momento non ne acquisisce di nuovi, ma quelli già maturati restano consolidati nella sua retribuzione e incidono su tredicesima, quattordicesima e TFR.
Sempronio ex apprendista
Sempronio è stato apprendista per due anni prima di essere confermato. Per il calcolo del primo scatto chiede che si tenga conto anche del periodo di apprendistato: il testo del CCNL non lo prevede espressamente, quindi controlla in busta paga come l'agenzia ha conteggiato l'anzianità e, in caso di dubbio, si rivolge al sindacato.

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Approfondimento

Indice dei contenuti

Nel settore delle agenzie immobiliari lo scatto di anzianità presenta una particolarità che lo distingue: convive con una struttura retributiva in cui la componente variabile, le provvigioni, ha un peso rilevante. Lo scatto agisce però sulla parte fissa della retribuzione, riconoscendo economicamente l'anzianità di servizio del dipendente a prescindere dai risultati commerciali. È un istituto di fonte contrattuale, regolato dall'art. 153 del CCNL: dieci scatti triennali, di importo mensile lordo fisso per livello (21,17 € al 6° livello, 22,21 € al 5°, 23,24 € al 4°, 25,31 € al 3°, 28,41 € al 2°, 30,99 € al 1°, 33,05 € ai Quadri).

Fissa e variabile: dove agisce lo scatto

La retribuzione dell'addetto di agenzia immobiliare si compone tipicamente di un minimo tabellare fisso e di una parte variabile legata alle provvigioni sulle intermediazioni concluse. Lo scatto di anzianità incide sulla componente fissa: matura con il tempo, indipendentemente dal volume di affari. Le provvigioni seguono una logica diversa, di natura premiale e variabile, disciplinata da clausole specifiche.

Natura e fondamento dello scatto

Lo scatto trova fondamento nell'autonomia collettiva ex art. 2099 c.c. ed esprime la retribuzione proporzionata e sufficiente dell'art. 36 Cost. È un aumento personale, strutturale e definitivo, che si somma al minimo tabellare e accompagna il lavoratore per tutta la durata del rapporto, senza dipendere dalla performance commerciale.

Maturazione, decorrenza e tetto

Lo scatto matura al compimento di ogni triennio di anzianità presso lo stesso datore e decorre dal primo giorno del mese successivo. Il contratto fissa in dieci il numero massimo di scatti: raggiunto il tetto, la voce si consolida ma non cresce più. I periodi di sospensione del rapporto incidono secondo le regole convenzionali; la maternità ex D.Lgs. 151/2001 è di norma neutra o computabile.

Effetti su TFR e mensilità aggiuntive

Lo scatto, voce fissa e continuativa, entra nella retribuzione utile al TFR ex art. 2120 c.c.: accantonamento annuo pari alla retribuzione divisa per 13,5, rivalutato dell'1,5% più il 75% dell'indice ISTAT. Per le provvigioni, la loro inclusione nella base del TFR dipende dal carattere di continuità e dalla disciplina contrattuale. Lo scatto si riflette inoltre su tredicesima e quattordicesima.

Inquadramento, mansioni superiori e part-time

Lo scatto è parametrato al livello di inquadramento: il passaggio a un livello superiore, anche per mansioni superiori ex art. 2103 c.c., incide sulla progressione futura, mentre gli scatti già maturati restano acquisiti per irriducibilità. Il principio di non discriminazione del D.Lgs. 81/2015 garantisce che i lavoratori a tempo parziale e a termine maturino gli scatti in proporzione, senza trattamenti deteriori.

Domande frequenti

Ogni quanto matura uno scatto di anzianità?

Lo scatto matura ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore (art. 153 del CCNL), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio.

Quanti scatti si possono accumulare?

Il CCNL riconosce al massimo dieci scatti triennali, cioè trent'anni di anzianità. Raggiunto il tetto, non maturano ulteriori scatti, ma quelli già acquisiti restano consolidati nella retribuzione.

Di quanto è ogni scatto?

Ogni scatto è un importo mensile lordo fisso, diverso per livello: 33,05 € per i Quadri, 30,99 € al 1° livello, 28,41 € al 2°, 25,31 € al 3°, 23,24 € al 4°, 22,21 € al 5°, 21,17 € al 6°.

Lo scatto può essere assorbito dagli aumenti contrattuali?

No. L'art. 153 stabilisce che gli scatti non possono essere assorbiti da aumenti di merito precedenti o successivi, né questi dagli scatti; neppure l'eccedenza ad personam conservata dopo un passaggio di livello può essere assorbita dagli scatti (art. 152). Il superminimo individuale resta distinto e può essere assorbibile, a seconda di come è stato pattuito.

L'anzianità dell'apprendistato conta per gli scatti?

In caso di prosecuzione del rapporto al termine dell'apprendistato, il periodo svolto come apprendista si computa di norma nell'anzianità utile, ma il testo del CCNL non lo dice espressamente per gli scatti: è un aspetto da verificare in busta paga per il corretto conteggio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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