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In sintesi
- Limite ricavi/compensi 85.000 euro: soglia da verificare nell’anno precedente, ragguagliata ad anno; se nel corso dell’anno si superano i 100.000 euro si decade dal regime con effetto immediato per l’intero anno.
- Imposta sostitutiva 15% in luogo di IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP; ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività per le start-up che soddisfano le condizioni di novità.
- Coefficienti di redditività per gruppo ATECO: si va dal 40% per commercio al dettaglio e attività di alloggio/ristorazione all’86% per costruzioni e attività immobiliari.
- Cause di esclusione: tra le principali, partecipazione a società di persone o controllo di SRL con attività riconducibile, redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro (limite elevato per il 2025 e 2026), prevalenza fatturato verso il proprio datore di lavoro.
- Quadro LM, Sezione III: il reddito imponibile si calcola moltiplicando i ricavi/compensi percepiti per il coefficiente di redditività del codice ATECO 2007; dal risultato si deducono i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
- Esonero ISA e ritenute: i contribuenti in regime forfettario sono esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e non operano ritenute alla fonte (salvo art. 23 e 24 DPR 600/1973).
Come funziona il regime forfettario nel modello Redditi PF 2026
Il regime forfettario (art. 1, commi 54-89, legge n. 190/2014, come modificato dalla legge n. 197/2022) è il regime naturale per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro nell’anno precedente. Nel modello Redditi PF 2026 (periodo d’imposta 2025) il regime si dichiara compilando la Sezione III del quadro LM.
Il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o compensi percepiti — secondo il principio di cassa — il coefficiente di redditività corrispondente al gruppo di settore ATECO 2007 dell’attività svolta. Dal reddito così ottenuto si deducono integralmente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nell’anno; sull’importo residuo si applica l’imposta sostitutiva del 15% (oppure del 5% per le nuove attività nei primi cinque periodi d’imposta, a condizione che il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale o d’impresa nei tre anni precedenti e che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente).
La soglia di 85.000 euro è verificata sull’anno precedente; tuttavia, se nel corso dell’anno d’imposta i ricavi o compensi percepiti superano i 100.000 euro, il regime cessa di avere applicazione con effetto dall’intero anno stesso e il contribuente determina il reddito con le modalità ordinarie per tutto l’anno. Il contribuente attesta il possesso dei requisiti barrando la casella di rigo LM21, colonna 1; se è il primo anno di regime, attesta altresì l’assenza delle cause ostative (colonna 2); se intende applicare l’aliquota ridotta del 5%, barra la casella di colonna 3.
| Gruppo di settore | Codici ATECO 2007 | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande | 10-11 | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio | 45, da 46.2 a 46.9, da 47.1 a 47.7, 47.9 | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82-47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41-42-43, 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 55-56 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi | 64-65-66, 69-75, 85, 86-88 | 78% |
| Altre attività economiche | Tutti gli altri codici (es. 01-03, 05-33, 35-39, 49-53, 58-63, 77-82, 84, 90-99) | 67% |
Esempio pratico
-
Tizio esercita attività di consulenza informatica (codice ATECO 62.01, gruppo ‘Attività professionali’), coefficiente di redditività 78%. Nel 2025 ha percepito compensi per 60.000 euro e ha versato contributi INPS Gestione Separata per 15.000 euro. Reddito lordo: 60.000 × 78% = 46.800 euro. Reddito netto dopo deduzione contributi: 46.800 – 15.000 = 31.800 euro (rigo LM36). Imposta sostitutiva al 15%: 31.800 × 15% = 4.770 euro (rigo LM39). Se Tizio fosse al primo anno di attività (start-up) con aliquota 5%: 31.800 × 5% = 1.590 euro.
Documenti necessari
- Modello Redditi PF 2026, Fascicolo 3 (quadro LM, Sezione III)
- Certificazione Unica 2026 dell’eventuale datore di lavoro precedente (per verifica soglia reddito da lavoro dipendente)
- Registro cronologico/fatturato: elenco ricavi e compensi percepiti nel 2025 con data di incasso
- Ricevute di versamento contributi previdenziali INPS o Cassa professionale (anno 2025)
- Codice ATECO 2007 dell’attività (dal certificato di attribuzione partita IVA o dalla visura camerale)
Libero professionista con doppio reddito: accesso al regime
Scenario. Caio è un avvocato (ATECO 69.10, coefficiente 78%) che nel 2024 ha incassato compensi per 70.000 euro. Parallelamente ha un contratto part-time come dipendente da cui ha percepito nel 2024 un reddito di 32.000 euro.
Come si applica. Il limite ricavi/compensi dell’attività professionale (70.000 euro) è sotto la soglia di 85.000 euro: requisito soddisfatto. Tuttavia occorre verificare la causa ostativa sui redditi da lavoro dipendente: per il 2025 e 2026 il limite è elevato a 35.000 euro (art. 1, comma 27, legge n. 199/2025). Caio ha percepito 32.000 euro da lavoro dipendente, importo inferiore a 35.000 euro: la causa ostativa non scatta. Caio può quindi applicare il regime forfettario nel 2025. Attenzione: se il rapporto di lavoro subordinato fosse ancora in essere, occorre anche verificare che i compensi professionali non siano stati fatturati prevalentemente al medesimo datore di lavoro.
In pratica
- Ricavi professionali 2024 ≤ 85.000 euro: OK per accesso al regime.
- Reddito da lavoro dipendente 2024 = 32.000 euro, sotto la soglia di 35.000 euro vigente per il 2025 e 2026: nessuna causa ostativa.
- Reddito imponibile 2025: 70.000 × 78% meno contributi Cassa Forense; imposta sostitutiva 15% sull’importo netto.
Artigiano edile che supera 100.000 euro a fine anno
Scenario. Sempronio è un artigiano edile (ATECO 43.21, gruppo ‘Costruzioni’, coefficiente 86%) che nel 2024 aveva ricavi per 80.000 euro e ha regolarmente applicato il regime forfettario nel 2025. A dicembre 2025 incassa una commessa straordinaria e chiude l’anno con ricavi percepiti pari a 105.000 euro.
Come si applica. Poiché i ricavi percepiti nel corso del 2025 superano 100.000 euro, Sempronio decade dal regime forfettario con effetto per l’intero anno 2025 (non dal periodo successivo). Deve determinare il reddito d’impresa 2025 con le modalità ordinarie, non forfettariamente. Nel quadro LM non compilerà la Sezione III: i dati andranno nei quadri ordinari (RF o RG a seconda del regime contabile adottato). Gli acconti versati con codici tributo 1790 e 1791 (regime forfettario) saranno riportati nel quadro RN. Per il 2026 Sempronio potrà rientrare nel regime forfettario solo se i ricavi 2025 rientreranno entro 85.000 euro — ma avendo superato 100.000 euro, dovrà attendere di verificare i ricavi del nuovo anno con il metodo ordinario.
In pratica
- Superamento di 100.000 euro nell’anno: decadenza immediata per l’intero anno, non solo per i mesi successivi.
- Il reddito va ricalcolato con metodo ordinario per tutto il 2025: comporta recupero IVA non addebitata, costi deducibili analitici, eventuale adeguamento contabilità.
- Per rientrare nel regime l’anno successivo occorre che i ricavi del nuovo anno (non quello in cui si è superata la soglia) non eccedano 85.000 euro.
Quando rivolgersi a un professionista
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Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
Qual è il limite di ricavi per restare nel regime forfettario nel 2025?
Il limite da verificare nell’anno precedente (2024) è 85.000 euro di ricavi o compensi, ragguagliati ad anno. Se nel corso del 2025 si superano i 100.000 euro, si decade dal regime con effetto dall’intero anno 2025.
Qual è la differenza tra l'aliquota del 15% e quella del 5%?
L’aliquota ordinaria è il 15%. Per il periodo d’imposta in cui si inizia l’attività e per i quattro anni successivi (cinque anni in totale) si applica l’aliquota ridotta del 5%, a condizione che non si siano svolte attività d’impresa o professionali nei tre anni precedenti e che la nuova attività non sia mera prosecuzione di quella precedente.
Un dipendente con stipendio di 33.000 euro può aprire la partita IVA in forfettario nel 2025?
Sì. Per il 2025 e il 2026 il limite per il reddito da lavoro dipendente è elevato a 35.000 euro (rispetto al limite ordinario di 30.000 euro). Un reddito da dipendente di 33.000 euro è sotto tale soglia, quindi la causa ostativa non scatta; occorre però che il rapporto di lavoro non sia ancora in essere o, se lo è, che non si fatturi prevalentemente verso il proprio datore di lavoro.
Come si calcola il reddito imponibile nel regime forfettario?
Si moltiplica l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti (principio di cassa) per il coefficiente di redditività del proprio gruppo ATECO. Dal risultato si deducono integralmente i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati nell’anno. L’importo netto costituisce la base imponibile su cui si applica l’imposta sostitutiva.
Quali cause di esclusione impediscono l'accesso al regime?
Tra le principali: utilizzo di regimi speciali IVA, residenza fuori dall’UE/SEE senza produrre almeno il 75% del reddito in Italia, svolgimento prevalente di cessioni di fabbricati o terreni edificabili, partecipazione a società di persone o controllo (diretto o indiretto) di SRL che svolgano attività riconducibile a quella del contribuente, fatturazione prevalente nei confronti del proprio datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni, redditi da lavoro dipendente superiori a 35.000 euro (per il 2025 e 2026).
Come si compila il quadro LM per il regime forfettario?
Nella Sezione III del quadro LM: si barra la casella LM21 (col. 1) per attestare i requisiti; in LM22 (o righi fino a LM27 per più attività) si indicano codice ATECO, coefficiente, ricavi/compensi e reddito forfettario calcolato; in LM34 il reddito lordo totale; in LM35 i contributi previdenziali; in LM36 il reddito netto; in LM38 il reddito al netto delle perdite pregresse; in LM39 l’imposta sostitutiva (15% o 5%).
Il reddito forfettario conta ai fini ISEE o delle detrazioni per familiari a carico?
Sì. Pur non concorrendo al reddito complessivo IRPEF, il reddito assoggettato al regime forfettario rileva ai fini della soglia per essere considerato a carico per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, comma 2, TUIR) e, più in generale, per il riconoscimento di deduzioni, detrazioni o benefici collegati al possesso di requisiti reddituali, inclusi quelli di natura non tributaria come l’ISEE.
Domande frequenti