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Sei in regime forfettario (o stai per aprirlo) e hai un cliente in Germania, negli Stati Uniti o nel Regno Unito? Le regole della fattura cambiano completamente, e gli errori qui sono tra i più frequenti — e costosi. In sintesi: a un’azienda UE fatturi senza IVA con il reverse charge, ma devi prima iscriverti al VIES e presentare gli INTRASTAT; quando invece compri servizi dall’estero — tipico caso di Google o Facebook Ads — sei tu a dover versare l’IVA italiana, che da forfettario non recuperi mai. Dal 2024, infine, anche i forfettari emettono fattura elettronica per l’estero. Questa guida mette in fila tutti i casi: vendite e acquisti, UE ed extra-UE, aziende e privati.
Vendere servizi a un’azienda UE (B2B): fattura senza IVA
È il caso più comune del freelance. Per le prestazioni di servizi a un soggetto passivo (azienda/partita IVA) di un altro Paese UE vale la regola di territorialità dell’art. 7-ter del DPR 633/1972: l’operazione non è imponibile IVA in Italia e l’imposta è assolta dal committente estero con il reverse charge.
Concretamente:
• emetti la fattura senza addebito di IVA, con la dicitura “inversione contabile – reverse charge, art. 7-ter DPR 633/1972”;
• devi essere iscritto al VIES (l’archivio dei soggetti abilitati alle operazioni intra-UE): senza iscrizione l’operazione è irregolare;
• devi presentare il modello INTRASTAT per i servizi resi, con periodicità mensile o trimestrale.
Verifica sempre che il cliente abbia una partita IVA valida nel VIES: se non ce l’ha, l’operazione si tratta come verso un privato (vedi più avanti).
Vendere servizi a un’azienda extra-UE (USA, UK, Svizzera)
Anche qui, per i servizi “generici” resi a un’azienda fuori dalla UE, l’operazione è fuori campo IVA in Italia per carenza del presupposto territoriale (art. 7-ter). La fattura si emette senza IVA, con dicitura “operazione non soggetta, art. 7-ter DPR 633/1972”. Non c’è INTRASTAT (riguarda solo la UE), ma l’operazione va comunque trasmessa per via elettronica (vedi l’obbligo di fattura elettronica). Per il Regno Unito, dopo la Brexit, si applicano le regole extra-UE.
Vendere a privati esteri (B2C)
Quando il cliente è un privato consumatore (senza partita IVA), la regola generale cambia: per molti servizi l’IVA segue il luogo del prestatore, quindi l’operazione resterebbe rilevante in Italia. Il forfettario, che non addebita IVA per natura del regime, emette comunque fattura senza imposta secondo le regole del forfettario, ma occorre fare attenzione ai servizi digitali/elettronici resi a privati UE, che seguono regole speciali e il sistema OSS. È uno degli ambiti in cui un errore di qualificazione è più facile: il confine B2B/B2C va verificato caso per caso.
Il rovescio che pochi si aspettano: comprare servizi dall’estero
Qui sta la trappola più sottovalutata. Quando un forfettario acquista un servizio da un fornitore estero — il caso tipico è la pubblicità su Google, Meta/Facebook, LinkedIn, o un software in abbonamento — scatta il reverse charge in acquisto:
• ti iscrivi al VIES (necessario anche per gli acquisti UE);
• integri la fattura UE applicando l’IVA italiana, oppure emetti autofattura se il fornitore è extra-UE (ad esempio un servizio digitale dagli USA);
• versi tu l’IVA allo Stato (in genere entro il 16 del mese successivo);
• presenti l’INTRASTAT acquisti per le operazioni UE.
Il punto che fa male: quell’IVA non è detraibile. Da forfettario non la recuperi, è un costo secco. Su 1.000 euro di Google Ads versi 220 euro di IVA italiana che non rientrano: il legislatore considera questo onere già “coperto” dalla deduzione forfettaria delle spese. Chi investe in advertising senza saperlo si ritrova versamenti e adempimenti del tutto inattesi.
Fattura elettronica: obbligatoria anche per l’estero
Dal 1° gennaio 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari, senza più soglie. La fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SDI) assorbe anche il vecchio esterometro: i dati delle operazioni da e verso soggetti non residenti (vendite e acquisti esteri) si trasmettono tramite file XML allo SDI, con gli appositi codici documento. Non c’è più una comunicazione separata, ma l’obbligo resta: ogni operazione estera va “passata” dallo SDI.
Tabella: cosa fai in ogni caso
| Operazione | IVA in fattura | Adempimenti |
|---|---|---|
| Vendi servizi ad azienda UE | No (reverse charge art. 7-ter) | VIES + INTRASTAT servizi + FE |
| Vendi servizi ad azienda extra-UE | No (fuori campo) | FE/trasmissione SDI |
| Vendi a privati esteri | No (regole forfettario; attenzione servizi digitali/OSS) | verifica caso per caso |
| Compri servizi UE (Google, Meta…) | Integri e versi tu l’IVA (non detraibile) | VIES + integrazione + INTRASTAT acquisti |
| Compri servizi extra-UE (USA…) | Autofattura con IVA italiana (non detraibile) | versamento IVA + FE |
Due casi pratici
Caso 1 – la freelance con cliente tedesco. Una grafica forfettaria lavora per un’azienda di Berlino. Si iscrive al VIES, emette fattura senza IVA con dicitura reverse charge art. 7-ter, presenta gli INTRASTAT trimestrali. Nessuna IVA da addebitare, ma adempimenti da non dimenticare.
Caso 2 – il consulente che fa advertising. Un consulente forfettario investe 500 euro al mese in Meta Ads (fatturati dall’Irlanda). Deve iscriversi al VIES, integrare ogni fattura con l’IVA italiana e versarla: 110 euro al mese di IVA non recuperabile, oltre agli adempimenti. Un costo che va messo a budget fin dall’inizio.
Gli errori che costano caro
• Non iscriversi al VIES. Senza, le operazioni intra-UE sono irregolari, in vendita e in acquisto.
• Addebitare l’IVA a un’azienda UE. Va emessa senza IVA con reverse charge: l’errore inverte tutta la fattura.
• Ignorare l’IVA sugli acquisti esteri. Google e Meta Ads fanno scattare versamenti che il forfettario non recupera.
• Dimenticare gli INTRASTAT. Per le operazioni UE sono dovuti, con sanzioni in caso di omissione.
• Confondere B2B e B2C. Cambia la territorialità e il trattamento: la partita IVA del cliente va verificata nel VIES.
Domande frequenti
Devo mettere l’IVA in fattura a un cliente azienda di un altro Paese UE?
No. Per i servizi a un’azienda UE l’operazione è non imponibile in Italia (art. 7-ter): emetti fattura senza IVA con dicitura reverse charge, previa iscrizione al VIES e con gli INTRASTAT.
Devo iscrivermi al VIES?
Sì, sia per vendere sia per comprare servizi e beni intra-UE. L’iscrizione si richiede all’Agenzia delle Entrate; senza, le operazioni UE non sono regolari.
Pago l’IVA su Google e Facebook Ads anche se sono forfettario?
Sì. Sugli acquisti di servizi dall’estero scatta il reverse charge: integri o autofatturi e versi tu l’IVA italiana, che da forfettario non è detraibile. È un costo a tutti gli effetti.
Come fatturo a un cliente negli Stati Uniti?
Per i servizi a un’azienda extra-UE la fattura è fuori campo IVA in Italia (art. 7-ter), emessa senza imposta. Va comunque trasmessa via SDI. Per il Regno Unito, dopo la Brexit, valgono le regole extra-UE.
Devo fare la fattura elettronica anche per l’estero?
Sì. Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria per tutti i forfettari e assorbe l’esterometro: le operazioni estere si trasmettono allo SDI con gli appositi codici.
Cosa rischio se sbaglio questi adempimenti?
Sanzioni per omessa iscrizione VIES, per gli INTRASTAT non presentati e per l’IVA non versata sugli acquisti esteri. Sono errori frequenti e facilmente intercettabili: meglio impostare la gestione corretta fin dall’apertura.
Fonti normative
• DPR 633/1972, art. 7-ter — territorialità IVA delle prestazioni di servizi
• DPR 633/1972, art. 17 — reverse charge / inversione contabile
• L. 244/2007 e normativa sull’esterometro assorbito dalla fattura elettronica (obbligo FE forfettari dal 2024)
• Normativa INTRASTAT e iscrizione VIES (art. 35 DPR 633/1972)
Guida aggiornata a giugno 2026. Le regole di territorialità IVA hanno molte eccezioni (servizi immobiliari, digitali, trasporti, ecc.): il contenuto ha finalità informativa e non sostituisce una valutazione professionale sul caso concreto.
In sintesi
Forfettario che fattura all'estero: ai clienti azienda UE fattura senza IVA con reverse charge (art. 7-ter), previa iscrizione VIES e con INTRASTAT; alle aziende extra-UE fuori campo IVA. Sugli acquisti di servizi esteri (Google, Meta Ads) scatta il reverse charge in acquisto: versa l'IVA italiana, non detraibile. Dal 2024 fattura elettronica obbligatoria anche per l'estero (assorbe l'esterometro).