Indice
  1. La guida
  2. Vedi anche

La guida

In sintesi

Come funziona la deduzione dei contributi alla previdenza complementare

I contributi versati a forme pensionistiche complementari – fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici (PIP) e sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) – sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente. La deduzione riduce la base imponibile IRPEF e, di conseguenza, l’imposta dovuta. Le istruzioni del modello 730/2026 collocano queste deduzioni nella sezione II del quadro E, righi da E27 a E30.

Il limite di deducibilità ordinario è di 5.164,57 euro complessivi per anno d’imposta. In questo importo si computano sia i versamenti effettuati direttamente dal contribuente sia quelli a carico del datore di lavoro. Il contribuente non è tenuto a compilare i righi da E27 a E30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione: questa situazione si verifica quando, in assenza di ulteriori versamenti non dedotti, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione Unica 2026.

Dal 2018 anche i dipendenti pubblici compilano il rigo E27 per tutti i contributi versati ai fondi pensione, compresi quelli negoziali riservati a questa categoria. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione o a sottoconti PEPP con diversi limiti di deducibilità, deve compilare più righi. Il vantaggio fiscale è immediato: ogni euro dedotto riduce la base imponibile IRPEF, con un risparmio d’imposta che dipende dallo scaglione di reddito applicabile. Per i redditi 2025 le aliquote sono il 23% fino a 28.000 euro, il 35% da 28.000 a 50.000 euro e il 43% oltre: 1.000 euro dedotti fanno risparmiare 230, 350 o 430 euro di IRPEF, più le addizionali.

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Limiti di deduzione previdenza complementare (730/2026)
Categoria / Rigo Limite di deduzione
Contributi ordinari – fondi negoziali, individuali, PEPP (E27) 5.164,57 euro complessivi
Prima occupazione dopo 1°/1/2007 – nei primi 5 anni (E28) 5.164,57 euro
Prima occupazione – incremento dal 6° al 25° anno (E28) 5.164,57 euro + differenza tra 25.822,85 e contributi versati nei primi 5 anni, massimo incremento 2.582,29 euro/anno
Fondi in squilibrio finanziario approvati dal Ministero (E29) Nessun limite: deducibile l'intero importo versato
Contributi per familiari a carico (E30) Per la parte non dedotta dal familiare

Limite di deducibilità 2026: da 5.164,57 a 5.300 euro

La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha modificato l’art. 8 del D.Lgs. 252/2005: «a decorrere dal periodo d’imposta 2026» il limite di deducibilità è innalzato a 5.300 euro. Il nuovo tetto riguarda quindi i contributi versati nel 2026, che si dichiarano nel 730/2027. Nel 730/2026, per i contributi del 2025, resta il limite di 5.164,57 euro.

Limite di deducibilità per anno
Contributi versati nel Dichiarazione Limite ordinario
2025 730/2026 o Redditi PF 2026 5.164,57 euro
2026 730/2027 o Redditi PF 2027 5.300 euro

La stessa legge ha riscritto anche la regola per i lavoratori di prima occupazione: dal sesto anno si possono dedurre, oltre il limite, i contributi deducibili e non versati nei primi cinque anni, per un importo annuo non superiore alla metà del limite ordinario (2.650 euro con il limite di 5.300). Per la decorrenza di questa parte la norma rinvia al 1° luglio 2026: come si applicherà ai versamenti del 2026 lo diranno le istruzioni del 730/2027.

Punti 411, 412 e 413 della Certificazione Unica: come si riportano nel 730

Se versi al fondo pensione tramite il datore di lavoro, i dati da copiare sono nella CU 2026. Il codice del punto 411 dice quale rigo usare; il punto 412 sono i contributi che il datore ha già escluso dall’imponibile in busta paga, il punto 413 quelli che non ha dedotto e che puoi dedurre tu in dichiarazione.

Dalla CU 2026 ai righi E27-E30
Dato della CU Dove va nel 730/2026
Punto 411 codice 1 (deducibilità ordinaria) Rigo E27
Punto 411 codice 2 (fondi in squilibrio finanziario) Rigo E29
Punto 411 codice 3 (prima occupazione dopo il 2007) Rigo E28
Punto 412 (contributi già dedotti dal datore) Colonna 1 del rigo (per E28: punti 412 + 417)
Punto 413 (contributi non dedotti dal datore) Colonna 2 del rigo, insieme ai versamenti fatti direttamente al fondo o al PIP
Punti 421, 422 e 423 (familiari a carico) Rigo E30: 422 in colonna 1, 423 in colonna 2; dai righi E27 si tolgono i rispettivi importi

Se al punto 413 non c’è nulla e non hai fatto versamenti diretti, non devi compilare i righi da E27 a E30. La colonna 1 serve a chi presta l’assistenza fiscale per verificare il limite: i contributi già dedotti dal datore contano nei 5.164,57 euro, così come quelli versati da più datori di lavoro nello stesso anno.

Esempio pratico

  • Tizio è un lavoratore dipendente del settore privato con reddito 35.000 euro. Nel 2025 versa 3.000 euro al fondo pensione negoziale di categoria, di cui 1.500 euro trattenuti dal datore di lavoro (punto 412 CU) e 1.500 euro versati direttamente. Il datore ha già dedotto dall’imponibile 1.500 euro (colonna 1 di E27). Tizio indica in colonna 2 di E27 i restanti 1.500 euro. Il totale dedotto in dichiarazione è 1.500 euro, che porta il reddito imponibile a 33.500 euro. Il risparmio IRPEF è pari all’aliquota marginale moltiplicata per 1.500 euro: con un reddito nella fascia 28.000-50.000 euro, il 35%, cioè 525 euro.

Documenti necessari

  • Certificazione Unica del datore di lavoro (punti 411, 412, 413 per i contributi ai fondi pensione)
  • Estratti conto o quietanze del fondo pensione o della forma pensionistica individuale (PIP, fondo aperto)
  • Documentazione dei versamenti ai sottoconti italiani di PEPP
  • Eventuale documentazione relativa ai contributi versati per familiari fiscalmente a carico (punto 421 e seguenti CU)

Caso 1 – Lavoratore di prima occupazione post-2007 nel periodo di incentivo

Scenario. Caio ha iniziato a lavorare il 1° marzo 2008 e ha aderito da subito al fondo pensione negoziale. Nei suoi primi 5 anni di partecipazione (2008-2012) ha versato in totale 18.000 euro di contributi. Dal 2013 (6° anno) può usufruire dell’incentivo aggiuntivo. Nel 2025 vuole capire di quanto può incrementare il suo limite.

Come si applica. La differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni è 25.822,85 – 18.000 = 7.822,85 euro. Questo è un plafond complessivo da usare nei 20 anni successivi al quinto (2013-2032), e in ciascun anno l’incremento non può superare 2.582,29 euro. Se Caio non lo ha mai usato, nel 2025 può dedurre fino a 5.164,57 + 2.582,29 = 7.746,86 euro, a condizione di aver versato almeno quell’importo; se negli anni dal 2013 al 2024 ha già dedotto contributi oltre il limite ordinario, l’incremento si riduce del plafond già consumato.

In pratica

  • Verificare al punto 411 della Certificazione Unica il codice: ‘3’ indica il regime della prima occupazione post-2007 con possibilità di incentivo.
  • Il limite incrementato si calcola anno per anno: non è automatico, dipende dai contributi effettivamente versati nei primi 5 anni.

Caso 2 – Contributi versati per un figlio fiscalmente a carico

Scenario. Sempronio ha un figlio di 22 anni, fiscalmente a carico, che nel 2025 non lavora e non ha redditi. Sempronio ha versato per suo conto 2.000 euro a un fondo pensione aperto. Il figlio non ha avuto la possibilità di dedurre nulla per assenza di reddito.

Come si applica. I contributi versati per familiari fiscalmente a carico sono deducibili per la parte da questi ultimi non dedotta. Poiché il figlio non ha reddito e non ha dedotto nulla, Sempronio può dedurre i 2.000 euro nel proprio rigo E30 del 730, sempre entro il limite complessivo di 5.164,57 euro, che comprende anche i contributi versati per sé stesso. Sono a carico i familiari con reddito complessivo fino a 2.840,51 euro, e i figli fino a 24 anni con reddito fino a 4.000 euro. Se il figlio avesse già dedotto in parte i contributi tramite il proprio 730, Sempronio avrebbe potuto dedurre solo il residuo non dedotto dal figlio.

In pratica

  • Indicare i contributi per i familiari a carico nel rigo E30, non nel rigo E27.
  • Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro di Sempronio, i dati di riferimento sono i punti 421, 422 e 423 della Certificazione Unica 2026.

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Domande frequenti

Qual è il limite di deduzione per i contributi al fondo pensione nel 730/2026?

Per i contributi versati nel 2025 il limite è di 5.164,57 euro complessivi. In questo importo si computano i versamenti sia del lavoratore sia del datore di lavoro. Dal periodo d’imposta 2026 (730/2027) il limite sale a 5.300 euro. I contributi che superano la soglia non sono deducibili e vanno comunicati al fondo, che non li tasserà al momento della prestazione.

Che differenza c’è tra detrazione e deduzione dei contributi previdenziali?

La deduzione riduce il reddito complessivo su cui si calcola l’IRPEF: ogni euro dedotto abbassa la base imponibile. La detrazione, invece, si sottrae direttamente dall’imposta calcolata. Per la previdenza complementare si applica la deduzione, con vantaggio tanto maggiore quanto più alto è lo scaglione IRPEF del contribuente.

Devo compilare i righi E27-E30 se il datore di lavoro ha già gestito tutto?

Non necessariamente. Se al punto 413 della Certificazione Unica 2026 non è indicato alcun importo non dedotto dal sostituto, e non si hanno versamenti aggiuntivi non dedotti, non è obbligatorio compilare quei righi.

I contributi versati a un PIP (piano individuale pensionistico) rientrano nel limite di 5.164,57 euro?

Sì. Le istruzioni AdE precisano che il limite di 5.164,57 euro comprende i versamenti a fondi negoziali, fondi aperti, PIP e sottoconti italiani di PEPP. Il tetto è complessivo: se si aderisce a più fondi, la somma di tutti i contributi non può superare la soglia (salvo il regime della prima occupazione o i fondi in squilibrio).

Cosa succede se verso più di 5.164,57 euro al fondo pensione?

La parte eccedente il limite non è deducibile nel periodo d’imposta. È necessario comunicare al fondo pensione l’importo dei contributi non dedotti entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di versamento, così che al momento dell’erogazione della prestazione quella parte non venga assoggettata nuovamente a tassazione.

I dipendenti pubblici possono dedurre i contributi al fondo pensione?

Sì. Dal 2018 anche i dipendenti pubblici compilano il rigo E27 per tutti i contributi versati ai fondi pensione, inclusi i fondi negoziali loro riservati, entro il limite ordinario di 5.164,57 euro.

Dal 2026 quanto si può dedurre per il fondo pensione?

La legge di bilancio 2026 ha portato il limite a 5.300 euro a decorrere dal periodo d’imposta 2026: vale per i contributi versati nel 2026, da indicare nel 730/2027. Per i contributi del 2025, nel 730/2026, il limite resta 5.164,57 euro.

Che differenza c’è tra il punto 412 della CU e la colonna 1 del rigo E27?

Sono lo stesso dato: il punto 412 riporta i contributi che il datore di lavoro ha già escluso dall’imponibile, e va copiato nella colonna 1 del rigo E27 (meno l’eventuale punto 422 per i familiari a carico). Nella colonna 2 va invece il punto 413, cioè i contributi non dedotti, più i versamenti fatti direttamente al fondo.

Vedi anche: Previdenza complementare, Contributi colf e badanti, Contributi volontari e riscatto laurea, Pensione complementare e Contributi colf e badanti deducibili.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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