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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Per entrare in una SRL il socio deve apportare qualcosa: denaro, beni, crediti e perfino la propria opera. Vediamo cosa si può conferire e con quali regole e garanzie.

Cosa si può conferire

Nella SRL possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464, comma 2, c.c.): denaro, beni in natura, crediti, e anche prestazioni d’opera o di servizi. È una disciplina più ampia di quella delle SpA, che non ammettono il conferimento d’opera.

I conferimenti in denaro

Se non è stabilito diversamente, i conferimenti si fanno in denaro (art. 2464, comma 3, c.c.). Alla sottoscrizione va versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro (l’intero, nella SRL unipersonale). Nella SRL “ordinaria” con capitale almeno 10.000 euro si può versare il 25%; nelle SRL con capitale ridotto (tra 1 e 9.999 euro) il conferimento è solo in denaro e va versato per intero.

Conferimenti di beni e crediti: la stima

Chi conferisce beni in natura o crediti deve allegare una relazione di stima giurata di un esperto (revisore o società di revisione) che attesti che il valore non è inferiore a quanto imputato a capitale (art. 2465 c.c.). La stima tutela l’effettività del capitale e i creditori.

Oggetto del conferimento Regola
Denaro Versamento di almeno il 25% (intero se unipersonale o capitale ridotto)
Beni in natura / crediti Relazione di stima giurata (art. 2465 c.c.)
Opera o servizi Ammessi, con polizza o fideiussione di garanzia (art. 2464, c. 6)

Il conferimento d’opera o servizi

È ammesso, ma deve essere garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria per l’intero valore (art. 2464, comma 6, c.c.), a garanzia degli obblighi assunti dal socio. La garanzia può essere sostituita dal versamento a titolo di cauzione.

Socio moroso

Se il socio non esegue il conferimento dovuto, scattano le conseguenze dell’art. 2466 c.c.: diffida, vendita della quota agli altri soci o a terzi e, in mancanza, esclusione del socio e riduzione del capitale.

Spunti pratici

Esempio pratico

Tre soci costituiscono una SRL: uno apporta denaro (versa il 25%), uno un macchinario (con relazione di stima giurata) e uno la propria attività professionale (conferimento d’opera, garantito da fideiussione bancaria). Tutti gli apporti concorrono a formare il capitale, ciascuno con la sua regola.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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