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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Dopo lo scioglimento la SRL non sparisce subito: entra in liquidazione, una fase ordinata per pagare i creditori e distribuire ciò che resta. Ecco le tappe e i ruoli.

L’apertura della liquidazione

Verificata una causa di scioglimento (art. 2484 c.c.) e iscrittala, i soci nominano uno o più liquidatori, stabilendone poteri e criteri (art. 2487 c.c.). Se i soci non provvedono, vi pensa il tribunale. Gli amministratori cessano e consegnano ai liquidatori i beni, i libri e una situazione dei conti.

I poteri dei liquidatori

I liquidatori compiono gli atti utili alla liquidazione: realizzano l’attivo (vendita di beni, riscossione crediti), pagano i debiti e, ove autorizzati, possono anche proseguire provvisoriamente l’attività se utile al miglior realizzo. Devono adempiere con la diligenza richiesta e rispondono come gli amministratori (art. 2489 c.c.).

La tutela dei creditori

I liquidatori non possono ripartire tra i soci alcun importo finché non sono pagati i creditori sociali o non sono accantonate le somme necessarie (art. 2491 c.c.). Se i fondi sono insufficienti, possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti. La violazione di questi obblighi fonda responsabilità.

Fase Contenuto
Realizzo dell’attivo Vendita beni, incasso crediti
Pagamento dei creditori Prima i creditori, poi i soci (art. 2491)
Bilancio finale e piano di riparto Approvazione e distribuzione del residuo (art. 2492-2493)

Bilancio finale e riparto

Chiusa la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale di liquidazione con il piano di riparto (art. 2492 c.c.), depositato al Registro delle Imprese; in mancanza di reclami si intende approvato (art. 2493 c.c.). Il residuo attivo è distribuito ai soci.

La cancellazione e i debiti residui

Approvato il bilancio finale, la società è cancellata dal Registro delle Imprese (art. 2495 c.c.) e si estingue. Per i debiti sociali non soddisfatti, i creditori possono agire contro i soci fino a concorrenza di quanto riscosso in base al bilancio finale, e contro i liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa (art. 2495, comma 3, c.c.).

Spunti pratici

Esempio pratico

Una SRL in liquidazione vende i beni, incassa i crediti e paga tutti i fornitori; il liquidatore redige il bilancio finale e ripartisce il residuo tra i soci. Dopo la cancellazione emerge un debito fiscale non considerato: il Fisco può agire contro i soci nei limiti di quanto ricevuto in sede di riparto (art. 2495, c. 3).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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