Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Gli amministratori di SRL rispondono verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri imposti dalla legge e dallo statuto, salvo la prova di essere esenti da colpa (art. 2476, comma 1, c.c.). Rispondono inoltre verso i creditori sociali per la lesione del patrimonio (comma 6) e verso il singolo socio o il terzo direttamente danneggiato (comma 7). L’azione sociale può essere promossa anche da ciascun socio.

La responsabilità verso la società – art. 2476, comma 1

Gli amministratori devono adempiere i doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico; rispondono solidalmente dei danni se non provano di essere esenti da colpa. Vige la cosiddetta business judgment rule: il giudice non sindaca il merito delle scelte gestionali, ma solo se la decisione fu assunta con adeguata istruttoria e nel rispetto dei doveri. La responsabilità è per colpa, non per il semplice esito negativo dell’affare.

Chi può agire – comma 3

L’azione sociale di responsabilità può essere promossa da ciascun socio, anche da solo, oltre che dalla società. Il socio che agisce può chiedere, in caso di gravi irregolarità, la revoca cautelare dell’amministratore. La società può rinunciare o transigere l’azione, ma la rinuncia non ha effetto se vi si oppone una minoranza qualificata.

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Verso chi Presupposto Norma
Società Violazione dei doveri con colpa, danno al patrimonio sociale art. 2476, c.1
Creditori sociali Inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio art. 2476, c.6
Singolo socio o terzo Danno diretto, non riflesso, alla sua sfera art. 2476, c.7
Soci che hanno deciso/autorizzato Atti dannosi decisi o autorizzati con dolo o colpa grave art. 2476, c.8

Responsabilità dei soci – comma 8

Nella SRL sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. È la “porta” attraverso cui chi governa di fatto la società, pur senza carica formale, può essere chiamato a rispondere.

Esonero, solidarietà e dissenso

La responsabilità è solidale: ciascun amministratore risponde per l’intero, salvo regresso. L’amministratore può andare esente provando di non aver colpa; chi è dissenziente deve far annotare il proprio dissenso e darne notizia, per non rispondere degli atti deliberati nonostante l’opposizione. L’approvazione del bilancio da parte dei soci non libera gli amministratori dalla responsabilità.

Crisi d’impresa e doveri rafforzati

Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) impone agli amministratori l’istituzione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione tempestiva della crisi (richiamato anche dall’art. 2086 c.c.). L’omissione di questi assetti e dei conseguenti interventi è oggi una delle principali fonti di responsabilità, anche verso i creditori.

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio: Tizio amministra la Epsilon SRL e, ignorando i segnali di crisi, continua ad assumere ordini senza coperture; la società accumula debiti e non paga i fornitori. Caio, socio, promuove l’azione sociale di responsabilità chiedendo anche la revoca cautelare; i creditori, lesi nel patrimonio sociale, agiscono ex art. 2476, comma 6. Tizio risponde per non aver adottato gli assetti adeguati e per la prosecuzione dell’attività in perdita.

La business judgment rule in concreto

Il giudice non valuta se la scelta gestionale fu “giusta”, ma se fu assunta in modo informato e diligente. Una decisione rivelatasi sbagliata non genera responsabilità se l’amministratore aveva raccolto i dati disponibili, valutato i rischi e agito nell’interesse sociale. Diventa invece sindacabile la decisione irrazionale, presa senza istruttoria o in palese conflitto. Documentare il processo decisionale (relazioni, preventivi, pareri) è quindi la prima difesa.

Prescrizione dell’azione

L’azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni; per l’azione dei creditori, il termine decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale diventa conoscibile. La prescrizione resta sospesa finché l’amministratore è in carica per i fatti commessi durante il mandato. Calcolare correttamente i termini è decisivo: attendere troppo può precludere il rimedio.

Assetti adeguati e art. 2086 c.c.

L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per superarla. L’omissione di tali assetti è oggi una fonte autonoma e ricorrente di responsabilità degli amministratori, indipendente dal singolo atto dannoso.

Azione individuale del socio o del terzo – comma 7

Il socio o il terzo possono agire direttamente contro l’amministratore solo per il danno arrecato alla loro sfera personale, non per il danno “riflesso” derivante dalla diminuzione del valore della partecipazione (che è danno della società). Esempio tipico di danno diretto: il terzo indotto a contrattare sulla base di un bilancio falso. La distinzione tra danno diretto e riflesso è la chiave per individuare chi può agire e con quale azione.

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Domande frequenti

Di cosa rispondono gli amministratori di SRL?

Dei danni da inosservanza dei doveri di legge e statuto, con la diligenza richiesta dall'incarico, salvo prova di essere esenti da colpa (art. 2476, c.1 c.c.).

Chi può promuovere l'azione di responsabilità?

Ciascun socio, anche da solo, oltre alla società; in caso di gravi irregolarità il socio può chiedere la revoca cautelare dell'amministratore (art. 2476, c.3).

Rispondono anche verso i creditori?

Sì, verso i creditori sociali per la lesione del patrimonio (c.6) e verso il singolo socio o terzo direttamente danneggiato (c.7).

Anche i soci possono essere responsabili?

Sì, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi rispondono in solido con gli amministratori (art. 2476, c.8).

L'amministratore dissenziente risponde?

No, se fa annotare il proprio dissenso e ne dà notizia; chi tace risponde solidalmente degli atti deliberati.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.