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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

I soci possono revocare l’amministratore, ma la revoca senza giusta causa può costare un risarcimento. E in caso di gravi irregolarità si può agire anche in tribunale. Ecco le regole.

La revoca da parte dei soci

La revoca degli amministratori rientra tra le decisioni dei soci (art. 2479 c.c.), con le maggioranze e le modalità previste dallo statuto. È espressione del rapporto fiduciario tra soci e amministratore: i soci possono decidere di interromperlo.

Revoca con o senza giusta causa

Per il rinvio all’art. 2383, comma 3, c.c., l’amministratore è revocabile in ogni tempo, ma se la revoca avviene senza giusta causa l’amministratore ha diritto al risarcimento dei danni. La giusta causa è una ragione che giustifica l’interruzione anticipata del rapporto (violazione di doveri, mala gestio, sopravvenuta inidoneità): in sua presenza non è dovuto alcun risarcimento.

Revoca Conseguenza
Con giusta causa Efficace, nessun risarcimento
Senza giusta causa Efficace, ma con diritto al risarcimento del danno

La revoca giudiziale

In caso di gravi irregolarità nella gestione, ciascun socio può agire in giudizio; nell’ambito dell’azione di responsabilità, può chiedere come misura cautelare la revoca giudiziale degli amministratori (art. 2476, comma 3, c.c.). È lo strumento per rimuovere un amministratore quando i soci non hanno i numeri o la volontà di farlo.

Efficacia e pubblicità

Come la nomina, anche la cessazione per revoca va iscritta nel Registro delle Imprese (art. 2383 c.c.) ed è opponibile ai terzi dall’iscrizione. Fino ad allora gli atti compiuti dall’amministratore possono ancora vincolare la società verso i terzi in buona fede.

Spunti pratici

Esempio pratico

I soci revocano l’amministratore per aver tenuto una contabilità gravemente irregolare: indicano la giusta causa nel verbale, quindi non devono risarcimento. Iscrivono la revoca al Registro delle Imprese. Se la maggioranza non fosse stata raggiunta, un singolo socio avrebbe potuto chiederne la revoca giudiziale in via cautelare.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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