Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Lo statuto della SRL è il documento che fissa le regole di funzionamento della società: capitale, conferimenti, amministrazione, decisioni dei soci, circolazione delle quote, cause di recesso ed esclusione. Insieme all’atto costitutivo (art. 2463 c.c.) forma il patto sociale; si modifica con decisione dei soci a metodo assembleare, atto notarile e iscrizione nel Registro delle Imprese.

Atto costitutivo e statuto

L’atto costitutivo contiene gli elementi identificativi (soci, denominazione, sede, oggetto, capitale, conferimenti, amministrazione: art. 2463 c.c.); lo statuto, che ne è parte integrante, raccoglie le regole di funzionamento. In caso di contrasto tra i due, prevale lo statuto. Entrambi sono redatti per atto pubblico davanti al notaio.

Il contenuto essenziale – art. 2463

Lo statuto/atto costitutivo deve indicare: i dati dei soci; la denominazione (con “società a responsabilità limitata”); il Comune della sede; l’oggetto sociale; il capitale e i conferimenti di ciascun socio; le norme sull’amministrazione e la rappresentanza; le persone cui è affidata l’amministrazione e l’eventuale organo di controllo.

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Clausola Perché conta
Denominazione e sede Identificazione e competenza
Oggetto sociale Perimetro dell’attività e dei poteri
Capitale e conferimenti Misura della responsabilità e degli apporti
Amministrazione Chi gestisce e rappresenta
Decisioni dei soci Metodi e maggioranze
Circolazione quote / recesso / esclusione Ingresso e uscita dei soci

Clausole facoltative ma strategiche

Oltre al contenuto minimo, lo statuto può prevedere: diritti particolari dei soci (art. 2468, c.3); limiti alla circolazione delle quote (prelazione, gradimento, intrasferibilità); cause aggiuntive di recesso ed esclusione (artt. 2473 e 2473-bis); metodi di decisione (consultazione scritta); clausole di amministrazione (unico, collegiale, disgiunta o congiunta); clausola compromissoria per devolvere le liti agli arbitri.

Come si modifica – art. 2480

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall’assemblea (metodo obbligatorio), con atto del notaio che ne verifica la legittimità e ne cura il deposito e l’iscrizione nel Registro delle Imprese. La modifica produce effetti dall’iscrizione. Per la modifica dei diritti particolari di un socio serve, salvo diversa previsione, il consenso di tutti i soci (art. 2468, c.4).

Errori frequenti

Spunti pratici

Esempio: Tizio, Caio e Sempronio adottano uno statuto con prelazione sulle quote, diritto particolare di Tizio a nominare un amministratore e clausola arbitrale. Anni dopo vogliono passare dall’amministratore unico al consiglio: deliberano in assemblea la modifica, il notaio redige l’atto e lo iscrive nel Registro delle Imprese; il diritto particolare di Tizio, però, non può essere toccato senza il suo consenso.

La clausola compromissoria – art. 34 D.Lgs. 5/2003

Lo statuto può contenere una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra soci e tra soci e società. Per essere valida, deve prevedere che la nomina degli arbitri sia affidata a un soggetto terzo rispetto alla società (es. il presidente del tribunale o un ente terzo): se la nomina spetta alle parti, la clausola è nulla. L’arbitrato societario offre rapidità e riservatezza, ma va redatto con attenzione ai requisiti di legge.

Clausole sulla circolazione delle quote

Tra le clausole più strategiche vi sono quelle che governano l’ingresso e l’uscita dei soci: prelazione (offrire prima agli altri soci), gradimento (consenso all’ingresso del terzo), intrasferibilità temporanea, tag-along e drag-along. Hanno efficacia reale e sono opponibili: la cessione in violazione può essere inefficace verso la società. Calibrarle significa decidere quanto “chiusa” o “aperta” sarà la compagine.

Maggioranze per le modifiche e tutela delle minoranze

Le modifiche statutarie richiedono il metodo assembleare e, di regola, il voto di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale (art. 2479-bis). Lo statuto può elevare le maggioranze per proteggere le minoranze su materie sensibili (modifica dell’oggetto, operazioni straordinarie). Per i diritti particolari di singoli soci serve, salvo diversa previsione, il consenso unanime: una garanzia forte ma potenzialmente bloccante.

Errori di redazione che costano cari

Statuti “copia-incolla” trascurano spesso aspetti decisivi: assenza di clausole di prelazione (ingresso incontrollato di terzi), quorum mal calibrati (stallo), mancanza della clausola arbitrale (liti lunghe), oggetto generico, regole di amministrazione ambigue. Investire nella redazione iniziale evita modifiche costose e contenziosi: lo statuto è il “contratto” che governa la vita della società per anni.

Statuto e governance della crisi

Uno statuto moderno tiene conto degli obblighi in tema di crisi d’impresa: prevede assetti adeguati (art. 2086 c.c.), meccanismi di informazione tra organi e regole chiare per la convocazione tempestiva dei soci in caso di perdite rilevanti. Anche se molti di questi doveri derivano dalla legge, esplicitarli in statuto rafforza la cultura del controllo e facilita l’azione tempestiva degli amministratori, riducendo il rischio di responsabilità.

Modifiche statutarie e pubblicità

Ogni modifica statutaria diventa efficace con l’iscrizione nel Registro delle Imprese, curata dal notaio. Fino all’iscrizione, la modifica non è opponibile ai terzi. È quindi importante completare l’iter (delibera, atto, deposito, iscrizione) e verificare l’avvenuta iscrizione, soprattutto per le modifiche che incidono su poteri di rappresentanza, oggetto e capitale, sulle quali i terzi fanno affidamento.

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Domande frequenti

Cosa deve contenere lo statuto di una SRL?

Dati dei soci, denominazione, Comune della sede, oggetto sociale, capitale e conferimenti, norme su amministrazione e rappresentanza, organo di controllo (art. 2463 c.c.).

Qual è la differenza tra atto costitutivo e statuto?

L'atto costitutivo contiene gli elementi identificativi, lo statuto le regole di funzionamento; in caso di contrasto prevale lo statuto. Sono parte di un unico patto sociale.

Come si modifica lo statuto?

Con decisione dell'assemblea, atto del notaio e iscrizione nel Registro delle Imprese; la modifica ha effetto dall'iscrizione (art. 2480 c.c.).

Quali clausole facoltative sono utili?

Diritti particolari dei soci, limiti alla circolazione delle quote, cause di recesso ed esclusione, metodi di decisione e clausola compromissoria per gli arbitri.

Si possono cambiare i diritti particolari di un socio?

Solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione statutaria (art. 2468, c.4).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.