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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’oggetto sociale definisce “cosa fa” la SRL: troppo stretto la ingessa, troppo vago la espone a contestazioni. Vediamo come redigerlo e perché conta per amministratori e terzi.

Cos’è l’oggetto sociale

L’oggetto sociale è l’attività economica che la società si propone di svolgere ed è un elemento obbligatorio dell’atto costitutivo (art. 2463, comma 2, n. 3, c.c.). Delimita l’ambito entro cui gli amministratori esercitano il potere di gestione (art. 2475 c.c.).

Requisiti: lecito, possibile, determinato

L’oggetto deve essere lecito, possibile e determinato (o determinabile). Un oggetto illecito o impossibile incide sulla validità della società (artt. 1346, 1418 c.c. sui requisiti dell’oggetto; art. 2332 c.c. per la nullità richiamato in materia di capitali). La determinatezza serve a individuare con chiarezza l’attività: clausole troppo generiche (“qualsiasi attività commerciale”) sono criticate perché non delimitano davvero.

Attività regolamentate e riservate

Alcune attività richiedono requisiti, autorizzazioni o forme particolari (es. attività finanziaria, assicurativa, professionale): l’oggetto deve tenerne conto e, in certi casi, essere esclusivo. Indicare attività riservate senza i requisiti può impedire l’iscrizione o l’esercizio.

Oggetto sociale e poteri degli amministratori

Gli atti estranei all’oggetto sociale impegnano comunque la società verso i terzi (la rappresentanza è generale, art. 2475-bis c.c.), ma espongono l’amministratore a responsabilità verso la società. L’oggetto è quindi anche un limite “interno” all’operato gestorio.

La modifica dell’oggetto

Modificare l’oggetto sociale è una modifica statutaria (art. 2480 c.c.): richiede decisione dei soci verbalizzata dal notaio e iscrizione. Una modifica significativa dell’oggetto può legittimare il recesso del socio che non vi ha consentito (art. 2473 c.c.).

Spunti pratici

Esempio pratico

Una SRL nata per il commercio al dettaglio vuole avviare attività di intermediazione finanziaria: non basta operare, deve modificare l’oggetto e verificare i requisiti/autorizzazioni richiesti. Il socio contrario alla nuova attività può esercitare il recesso (art. 2473 c.c.).

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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