Autore: Andrea Marton

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Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 316 DPR 495/1992 – Limitazioni nella guida

    Art. 316 DPR 495/1992 – Limitazioni nella guida

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai fini del controllo dell'osservanza delle limitazioni della guida di cui all'articolo 117 del codice, le carte di circolazione dei motocicli devono contenere l'indicazione della potenza massima espressa in chilowatt e della potenza specifica, riferita alla tara, espressa in chilowatt per chilogrammo. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.

    2. Per consentire i controlli di cui al comma 1 a carico… dei motocicli già in circolazione alla data di entrata in vigore delle presenti norme, la Direzione generale della M.C.T.C. pubblica l'elenco dei tipi di veicoli non soggetti alle limitazioni nella guida di cui all'articolo 117 del codice.

    3. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204.

  • Art. 315 DPR 495/1992 – Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose

    Art. 315 DPR 495/1992 – Certificato di formazione professionale relativo alle merci pericolose

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Ai conducenti che effettuano trasporti nazionali ed internazionali su strada di merci pericolose, il certificato di formazione professionale, conforme al modello approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, è rilasciato in base a quanto disposto in materia con la legge 19 febbraio 1992, n. 142. 10

  • Art. 314 DPR 495/1992 – Rilascio del CAP per conversione di documento estero

    Art. 314 DPR 495/1992 – Rilascio del CAP per conversione di documento estero

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I titolari di patente estera possono, a domanda, ottenere il certificato di abilitazione professionale in occasione della conversione della patente estera in patente nazionale, qualora dalla patente estera, ovvero dalla stessa corredata dal relativo certificato di abilitazione professionale, risulti che sono abilitati a condurre i veicoli adibiti ai trasporti, elencati nell'articolo

    310. 2. Nei casi di cui al comma 1 il certificato di abilitazione professionale, da richiedersi contemporaneamente alla conversione della patente estera, verrà rilasciato dopo il conseguimento della patente nazionale, e previa esibizione della stessa. 10

  • Art. 313 DPR 495/1992 – Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello

    Art. 313 DPR 495/1992 – Modalità di rilascio e relativa validità. Sostituzione dei CAP di precedente modello

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il certificato di abilitazione professionale è rilasciato sulla base dei requisiti indicati nell'articolo 311, ha validità biennale e scade alla data indicata nel certificato stesso.

    2. Alla scadenza e previo accertamento dei requisiti fisici e psichici, secondo quanto prescritto dall'articolo 126, comma 4, del codice, il competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. procede a confermare la validità del certificato di abilitazione professionale per un altro biennio, rilasciando un duplicato aggiornato del documento.

    3. Per coloro che hanno superato i sessantacinque anni di età, la durata della validità può essere inferiore ad un biennio se ciò è disposto dalla Commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice.

    4. I certificati di abilitazione professionale, rilasciati in base al decreto del Ministro dei trasporti 3 maggio 1974, n. 2512, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 18 maggio 1974, n. 129, conservano la loro validità per un biennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, salvo la scadenza di validità della patente di guida prima di tale data. In tal caso il titolare dovrà richiedere la sostituzione del certificato con uno dei tipi previsti dal presente regolamento. (5)

    5. I certificati di abilitazione di tipo KB di cui al comma 4 saranno sostituiti con quelli di tipo KA se il titolare è titolare di patente della categoria A. 10

  • Art. 312 DPR 495/1992 – Programma d’esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale

    Art. 312 DPR 495/1992 – Programma d’esame per il conseguimento dei certificati di abilitazione professionale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Gli argomenti del programma di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale sono quelli indicati nell'appendice Ì al presente titolo. 10

  • Art. 310 DPR 495/1992 – Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP

    Art. 310 DPR 495/1992 – Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi: KA – per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente; KB – per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente; KC – per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoartico- lati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t; KD – per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari; KE – per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza.

    2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE.

    3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento. 10

  • Art. 311 DPR 495/1992 – Requisiti per il rilascio del CAP

    Art. 311 DPR 495/1992 – Requisiti per il rilascio del CAP

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato: KA – patente di categoria A; KB – patente di categoria B; KC – patente di categoria C; KD – patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi; KE – patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi.

    2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.

    3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre: a) essere residenti in un comune della Repubblica; b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1; c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.; d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.

    4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.

    5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.

    6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile. 10

  • Art. 309 DPR 495/1992 – Annotazione del gruppo sanguigno

    Art. 309 DPR 495/1992 – Annotazione del gruppo sanguigno

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.

    2. Gli estremi del gruppo sanguigno… sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.

    3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono def- inite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.

    4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C.

  • Art. 308 DPR 495/1992 – Modello e caratteristiche della patente di guida – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale

    Art. 308 DPR 495/1992 – Modello e caratteristiche della patente di guida – Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni: a) altezza 106 mm; b) larghezza 222 mm. Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.

    2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.

    3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione…, da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. 4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. È sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.

  • Art. 307 DPR 495/1992 – Attestato di idoneità psicofisica

    Art. 307 DPR 495/1992 – Attestato di idoneità psicofisica

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice, medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.

    2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.

  • Art. 306 DPR 495/1992 – Norme di richiamo

    Art. 306 DPR 495/1992 – Norme di richiamo

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Alle macchine operatrici, di cui all'articolo 58 del codice, si applicano le seguenti disposizioni relative alle macchine agricole: a) articolo 210 (velocità teorica ed effettiva); b) articolo 266 (dispositivo supplementare); c) art. 268 (autorizzazione alla circolazione delle macchine eccezionali; d) art. 269 (blocco dei comandi dei sistemi di lavoro degli attrezzi delle macchine); e) articolo 273, commi 1 e 2 (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione); f) articolo 277, commi 1, 2 e 3 (verifica dell'efficienza della frenatura dei treni costituiti da una macchina semovente e da una macchina trainata di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3 t e non superiore a quella della macchina trainante); g) articolo 278 (dispositivo di sterzo); h) articolo 279 (fascia d'ingombro); i) articolo 280, commi 2, 3 e 4 (livello sonoro); l) articolo 281 (dispositivi di segnalazione acustica); m) articolo 282 (dispositivo retrovisore); n) articolo 283 (dispositivo di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate); o) articolo 288 (inquinamento da gas di scarico); p) articolo 290 (definizione della potenza e determinazione delle curve caratteristiche dei motori); q) articolo 291, commi 1 e 2 (ad esclusione dei punti 2.6, 2.7, 2.8, 2.18, 2.19 e 2.22) e comma 5 (verifiche e prove per l'omologazione del tipo); r) articolo 293, commi 1 e 3 (carta di circolazione).

  • Art. 305 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici

    Art. 305 DPR 495/1992 – Caratteristiche costruttive e funzionali delle macchine operatrici

    Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, in relazione ad esigenze costruttive e funzionali delle macchine operatrici a ruote o cingolate, può stabilire caratteristiche costruttive e funzionali a integrazione o modificazione di quelle indicate nel presente regolamento per le macchine stesse.

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