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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Infortunio (anche in itinere): cure + comunicazione al datore; denuncia INAIL entro 2 giorni.
  • Giorno dell'infortunio 100% datore; 3 giorni di franchigia al 60%; dal 4° giorno l'INAIL.
  • Indennità temporanea: 60% (4°-90° giorno), 75% (dal 91°); CCNL spesso integra.
  • Postumi permanenti: indennizzo in capitale 6-15%, rendita dal 16%. Stessa tutela per le malattie professionali.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro (compreso quello in itinere, nel tragitto casa-lavoro). La tutela è affidata all’INAIL ed è regolata dal D.P.R. 1124/1965 e dal D.Lgs. 38/2000.

Cosa fare subito

In caso di infortunio il lavoratore deve:

  • ricevere le cure (pronto soccorso o medico), che rilascia il certificato medico;
  • comunicare subito l’accaduto al datore di lavoro, indicando il numero del certificato.

Il certificato viene trasmesso telematicamente all’INAIL dal medico. Il datore deve presentare all’INAIL la denuncia di infortunio entro 2 giorni da quando ne ha notizia, se la prognosi supera i 3 giorni (entro 24 ore in caso di infortunio mortale o con pericolo di vita).

Chi paga i primi giorni

La giornata in cui avviene l’infortunio è interamente a carico del datore (100%). I 3 giorni successivi (cosiddetta franchigia) sono pagati dal datore al 60% della retribuzione (spesso integrato dal CCNL). Dal 4° giorno interviene l’INAIL con l’indennità per inabilità temporanea.

L'indennità per inabilità temporanea

L’INAIL paga l’indennità giornaliera finché dura l’inabilità temporanea assoluta:

  • 60% della retribuzione media giornaliera dal 4° al 90° giorno;
  • 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

Anche qui molti CCNL prevedono un’integrazione fino al 100%.

L'inabilità permanente: indennizzo e rendita

Se restano postumi permanenti, l’INAIL indennizza il danno biologico:

  • per menomazioni dal 6% al 15%: indennizzo in capitale (una tantum);
  • dal 16% in su: rendita mensile, tanto più alta quanto maggiore è il grado di invalidità.

Sotto il 6% non è previsto indennizzo per il danno biologico. La stessa logica vale per le malattie professionali, contratte a causa dell’attività lavorativa, che vanno anch’esse denunciate all’INAIL.

Domande frequenti

Entro quando va denunciato l'infortunio?

Il datore deve denunciarlo all’INAIL entro 2 giorni dalla notizia, se la prognosi supera i 3 giorni; entro 24 ore se l’infortunio è mortale o con pericolo di vita. Il certificato lo invia il medico.

Quanto paga l'INAIL per l'infortunio?

Il 60% della retribuzione dal 4° al 90° giorno e il 75% dal 91° fino alla guarigione. La giornata dell’infortunio e i 3 giorni di franchigia sono a carico del datore.

Cosa spetta se restano postumi permanenti?

Per menomazioni dal 6% al 15% un indennizzo in capitale; dal 16% una rendita mensile. Sotto il 6% non c’è indennizzo per il danno biologico.

Risorse correlate

I contenuti hanno finalità divulgativa e non sostituiscono la consulenza di un avvocato. Per la propria situazione specifica si raccomanda di rivolgersi a un professionista abilitato.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Infortunio (anche in itinere): cure + comunicazione al datore; denuncia INAIL entro 2 giorni.
  • Giorno dell'infortunio 100% datore; 3 giorni di franchigia al 60%; dal 4° giorno l'INAIL.
  • Indennità temporanea: 60% (4°-90° giorno), 75% (dal 91°); CCNL spesso integra.
  • Postumi permanenti: indennizzo in capitale 6-15%, rendita dal 16%. Stessa tutela per le malattie professionali.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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