Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’infortunio sul lavoro è l’evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o un’inabilità. Il lavoratore è tutelato dall’assicurazione obbligatoria INAIL, che eroga prestazioni economiche e sanitarie a prescindere dalla colpa. La disciplina è contenuta nel D.P.R. 1124/1965 (Testo Unico INAIL) e, per l’infortunio in itinere e il danno biologico, nel D.Lgs. 38/2000.

Cosa copre l’assicurazione INAIL

L’INAIL indennizza gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e le malattie professionali. La tutela è automatica: spetta anche se il datore non ha versato i premi, e prescinde dalla colpa del lavoratore (salvo i casi di rischio elettivo). Rientra nella copertura anche l’infortunio in itinere, cioè quello occorso nel normale tragitto tra abitazione e luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo di consumazione dei pasti in assenza di mensa (art. 12 D.Lgs. 38/2000).

Cosa deve fare il lavoratore

  1. Avvisare subito il datore dell’infortunio, anche lieve, per consentire gli adempimenti.
  2. Recarsi al pronto soccorso o dal medico e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all’INAIL.
  3. Comunicare al datore i dati del certificato (numero identificativo) per permettere la denuncia.
  4. Conservare la documentazione sanitaria e, nell’infortunio in itinere, ogni prova del tragitto.

Il datore deve presentare la denuncia di infortunio all’INAIL nei termini di legge (di norma entro due giorni dalla ricezione del certificato per gli infortuni che comportano assenza oltre tre giorni); l’omessa o tardiva denuncia è sanzionata.

Le prestazioni economiche

Periodo / evento Prestazione
Giorno dell’infortunio retribuzione intera a carico del datore
Dal 1° al 3° giorno successivo indennità a carico del datore (di norma 60% secondo CCNL)
Dal 4° giorno indennità temporanea INAIL (60% e poi 75% della retribuzione)
Postumi permanenti indennizzo/rendita per danno biologico secondo il grado

L’INAIL riconosce inoltre le cure, le prestazioni sanitarie e, in caso di postumi permanenti, l’indennizzo del danno biologico (in capitale o in rendita a seconda del grado, secondo le tabelle del D.Lgs. 38/2000). In caso di morte sono previste prestazioni ai superstiti.

Il limite del rischio elettivo

La copertura, in particolare per l’infortunio in itinere, incontra il limite del rischio elettivo: non è indennizzabile l’evento causato da una scelta arbitraria del lavoratore che, per ragioni personali, affronta volontariamente una situazione estranea al lavoro, così interrompendo il nesso tra lavoro, rischio ed evento. Per l’uso del mezzo privato nel tragitto, la copertura presuppone di norma la necessità del mezzo (luogo non servito da trasporti pubblici, orari incompatibili e simili).

INAIL e responsabilità del datore

L’indennizzo INAIL non esaurisce la tutela: se l’infortunio dipende da una violazione delle norme di sicurezza da parte del datore (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008), il lavoratore può agire per il danno differenziale, cioè la parte di danno non coperta dall’INAIL, e l’Istituto può esercitare l’azione di regresso verso il datore. La sicurezza sul lavoro è approfondita nella guida al D.Lgs. 81/2008.

Malattia professionale e differenze con la malattia comune

Oltre all’infortunio, l’INAIL tutela la malattia professionale, cioè quella contratta nell’esercizio e a causa della lavorazione (ad esempio patologie da esposizione a sostanze o da movimenti ripetuti). Per molte malattie esiste una presunzione legale di origine professionale quando ricorrono determinate lavorazioni elencate nelle tabelle; per le altre, il lavoratore deve provare il nesso con l’attività. La differenza rispetto alla malattia comune (a carico INPS) è netta: cambiano l’ente erogatore, le prestazioni e la tutela contro i postumi permanenti. Riconoscere correttamente la natura dell’evento è quindi il primo passo per ottenere la giusta protezione.

Errori frequenti

Spunti pratici

Sempronio cade andando al lavoro lungo il consueto percorso a piedi e riporta una frattura. Si tratta di infortunio in itinere indennizzabile dall’INAIL (art. 12 D.Lgs. 38/2000): Sempronio va al pronto soccorso, ottiene il certificato e avvisa il datore, che presenta la denuncia. Se la caduta fosse avvenuta perché Sempronio aveva scelto, senza necessità, un percorso pericoloso per ragioni personali, l’evento potrebbe non essere indennizzabile per rischio elettivo. Se invece l’infortunio fosse accaduto in azienda per una macchina priva di protezioni, oltre all’INAIL Sempronio potrebbe chiedere al datore il danno differenziale ex art. 2087 c.c.

Risorse correlate

In sintesi

  • L'infortunio sul lavoro è l'evento lesivo per causa violenta in occasione di lavoro, tutelato dall'assicurazione INAIL.
  • La copertura è automatica e prescinde dalla colpa; comprende anche l'infortunio in itinere (art. 12 D.Lgs. 38/2000).
  • Il lavoratore deve avvisare subito il datore e farsi rilasciare il certificato medico; il datore presenta la denuncia.
  • Le prestazioni vanno dalla retribuzione del datore nei primi giorni all'indennità INAIL e all'indennizzo del danno biologico.
  • Se c'è violazione delle norme di sicurezza, il lavoratore può chiedere al datore il danno differenziale (art. 2087 c.c.).
Indice dei contenuti

L'infortunio sul lavoro è l'evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui derivi la morte o un'inabilità. Di fronte a questi eventi il lavoratore non è solo: è tutelato dall'assicurazione obbligatoria INAIL, che eroga prestazioni economiche e sanitarie a prescindere dalla colpa. La disciplina è contenuta nel Testo Unico INAIL, il D.P.R. 1124/1965, e, per l'infortunio in itinere e il danno biologico, nel D.Lgs. 38/2000. Sapere cosa copre l'assicurazione, quali passi compiere subito dopo l'evento e quali tutele si aggiungono in caso di colpa del datore è essenziale per non perdere prestazioni e per ottenere la protezione completa che l'ordinamento prevede.

Cosa copre l'assicurazione INAIL

L'INAIL indennizza gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e le malattie professionali. La tutela è automatica: spetta anche se il datore non ha versato i premi e prescinde, in linea generale, dalla colpa del lavoratore, salvo i casi di cosiddetto rischio elettivo. Rientra nella copertura anche l'infortunio in itinere, cioè quello occorso nel normale tragitto tra abitazione e luogo di lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo dove si consumano i pasti in assenza di mensa, secondo l'art. 12 del D.Lgs. 38/2000. L'automaticità delle prestazioni è una garanzia fondamentale: il lavoratore non deve farsi carico delle eventuali inadempienze del datore in materia contributiva per vedersi riconosciuta la tutela.

Cosa deve fare il lavoratore

I primi passi sono semplici ma vanno compiuti con tempestività. Per prima cosa occorre avvisare subito il datore dell'infortunio, anche se lieve, per consentirgli gli adempimenti. Poi bisogna recarsi al pronto soccorso o dal medico e farsi rilasciare il certificato medico, che il medico trasmette telematicamente all'INAIL. È utile comunicare al datore i dati del certificato, in particolare il numero identificativo, per permettergli la denuncia. Infine conviene conservare la documentazione sanitaria e, nell'infortunio in itinere, ogni prova del tragitto seguito. Sottovalutare anche un infortunio apparentemente lieve è un errore: alcuni eventi che sembrano minori lasciano postumi che emergono solo nel tempo, e l'assenza di una corretta segnalazione iniziale può complicarne il riconoscimento.

Gli obblighi del datore

Il datore di lavoro deve presentare la denuncia di infortunio all'INAIL nei termini di legge: di norma entro due giorni dalla ricezione del certificato per gli infortuni che comportano un'assenza superiore a tre giorni. L'omessa o tardiva denuncia è sanzionata. È un adempimento che protegge anche il lavoratore, perché attiva formalmente la pratica presso l'Istituto. Per questo è importante che il lavoratore fornisca tempestivamente al datore i dati necessari: la catena degli adempimenti funziona solo se ciascuno fa la propria parte nei tempi previsti. Quando il datore non adempie, il lavoratore può comunque rivolgersi all'INAIL, ma la regolarità della procedura agevola il riconoscimento delle prestazioni.

Le prestazioni economiche

Il trattamento economico segue una scansione precisa. Il giorno dell'infortunio è retribuito per intero a carico del datore. Dal primo al terzo giorno successivo spetta un'indennità a carico del datore, di norma pari al 60% secondo il CCNL. Dal quarto giorno interviene l'indennità temporanea INAIL, che è del 60% e poi sale al 75% della retribuzione. In presenza di postumi permanenti l'INAIL riconosce un indennizzo o una rendita per il danno biologico in base al grado, secondo le tabelle del D.Lgs. 38/2000, in capitale o in rendita a seconda dell'entità. Sono inoltre garantite le cure e le prestazioni sanitarie, e in caso di morte sono previste prestazioni a favore dei superstiti. Conoscere questa scansione aiuta a verificare che ciascun soggetto eroghi quanto di sua competenza nei periodi corretti.

Il limite del rischio elettivo

La copertura, soprattutto per l'infortunio in itinere, incontra il limite del rischio elettivo. Non è indennizzabile l'evento causato da una scelta arbitraria del lavoratore che, per ragioni personali, affronta volontariamente una situazione estranea al lavoro, interrompendo così il nesso tra lavoro, rischio ed evento. Per l'uso del mezzo privato nel tragitto, la copertura presuppone di norma la necessità del mezzo: luogo non servito da trasporti pubblici, orari incompatibili e situazioni simili. Il rischio elettivo è il confine oltre il quale la tutela viene meno, perché l'evento non è più riconducibile al rischio lavorativo ma a una scelta personale del tutto svincolata dall'attività. Capirne la portata aiuta a valutare in anticipo se un determinato evento rientra o meno nella copertura.

INAIL, danno differenziale e malattia professionale

L'indennizzo INAIL non esaurisce la tutela del lavoratore. Se l'infortunio dipende da una violazione delle norme di sicurezza da parte del datore, secondo l'art. 2087 c.c. e il D.Lgs. 81/2008, il lavoratore può agire per il danno differenziale, cioè la parte di danno non coperta dall'INAIL, e l'Istituto può esercitare l'azione di regresso verso il datore. È una distinzione fondamentale: pensare che l'indennizzo INAIL chiuda ogni partita è un errore, perché la parte di danno eccedente la copertura assicurativa resta a carico del datore responsabile. Accanto all'infortunio, infine, l'INAIL tutela la malattia professionale, contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione: per molte patologie esiste una presunzione legale di origine professionale quando ricorrono determinate lavorazioni tabellate, mentre per le altre il lavoratore deve provare il nesso con l'attività. La differenza rispetto alla malattia comune, a carico INPS, è netta e riguarda ente erogatore, prestazioni e tutela dei postumi: riconoscere correttamente la natura dell'evento è il primo passo per ottenere la giusta protezione.

Tempi, controlli e tutele contro il licenziamento

Alcuni aspetti pratici completano il quadro e meritano attenzione perché incidono sulla concreta tutela del lavoratore infortunato. Durante l'assenza per infortunio il lavoratore è soggetto, come in caso di malattia, ai controlli previsti, ma con le particolarità legate alla gestione dell'evento da parte dell'INAIL: è prudente seguire le indicazioni mediche e rispettare le eventuali fasce di reperibilità dove applicabili. Sul fronte della stabilità del posto, l'assenza per infortunio è coperta dal cosiddetto periodo di comporto, durante il quale il lavoratore non può essere licenziato per il solo fatto dell'assenza dovuta all'evento; la durata del comporto è di norma fissata dal CCNL. È inoltre importante non lasciar trascorrere troppo tempo prima di far valere eventuali diritti ulteriori, come il danno differenziale, perché si tratta di pretese soggette a termini. Infine, conviene conservare con cura tutta la documentazione sanitaria, perché in caso di postumi permanenti o di contestazioni sull'origine professionale dell'evento sarà quella documentazione a sostenere le richieste. Muoversi con ordine e per tempo, anche con il supporto di un patronato, è il modo migliore per non perdere prestazioni che la legge riconosce.

Casi pratici

Caso 1: l'infortunio in itinere

Sempronio cade andando al lavoro lungo il consueto percorso a piedi e riporta una frattura. Si tratta di infortunio in itinere indennizzabile dall'INAIL, secondo l'art. 12 del D.Lgs. 38/2000: Sempronio va al pronto soccorso, ottiene il certificato e avvisa il datore, che presenta la denuncia. Se invece la caduta fosse avvenuta perché Sempronio aveva scelto, senza necessità, un percorso pericoloso per ragioni personali, l'evento potrebbe non essere indennizzabile per rischio elettivo, perché verrebbe meno il nesso con il rischio lavorativo.

Caso 2: il danno differenziale per macchina insicura

Caia si infortuna in azienda utilizzando una macchina priva delle protezioni previste. L'INAIL le riconosce le prestazioni di sua competenza, ma la copertura non esaurisce il danno subito. Poiché l'infortunio dipende da una violazione delle norme di sicurezza, Caia può chiedere al datore il danno differenziale, cioè la parte non coperta dall'INAIL, ai sensi dell'art. 2087 c.c. L'Istituto, a sua volta, può esercitare l'azione di regresso nei confronti del datore responsabile.

Domande frequenti

Cosa copre l'assicurazione INAIL?

Indennizza gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e le malattie professionali, compreso l'infortunio in itinere. La tutela è automatica, spetta anche se il datore non ha versato i premi e prescinde dalla colpa del lavoratore, salvo il rischio elettivo.

Cosa deve fare il lavoratore dopo un infortunio?

Avvisare subito il datore anche per infortuni lievi, recarsi al pronto soccorso o dal medico per il certificato, comunicare al datore i dati del certificato e conservare la documentazione sanitaria e, nell'in itinere, le prove del tragitto.

L'infortunio in itinere è coperto dall'INAIL?

Sì, secondo l'art. 12 del D.Lgs. 38/2000, per il normale tragitto casa-lavoro, tra due luoghi di lavoro o verso il luogo dei pasti senza mensa. Per il mezzo privato serve di norma la necessità del mezzo; resta il limite del rischio elettivo.

L'indennizzo INAIL esclude il risarcimento dal datore?

No. Se l'infortunio dipende da una violazione delle norme di sicurezza, il lavoratore può chiedere al datore il danno differenziale, cioè la parte non coperta dall'INAIL, e l'Istituto può agire in regresso verso il datore (art. 2087 c.c., D.Lgs. 81/2008).

Che differenza c'è tra infortunio e malattia comune?

L'infortunio e la malattia professionale sono tutelati dall'INAIL; la malattia comune è a carico INPS. Cambiano ente erogatore, prestazioni e tutela dei postumi permanenti. Riconoscere la natura dell'evento è il primo passo per la giusta protezione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.