- È la forma comune del rapporto (art. 1 D.Lgs. 81/2015): nessuna scadenza.
- Rapporto subordinato (art. 2094 c.c.); periodo di prova facoltativo e scritto.
- Licenziamento solo per giusta causa o giustificato motivo: massima stabilità.
- Continuità contributiva e maturazione piena di TFR, ferie, tredicesima; accesso più facile al credito.
Testo dell'articoloVigente
Il contratto a tempo indeterminato è la forma comune del rapporto di lavoro subordinato (art. 1 del D.Lgs. 81/2015): non ha una data di scadenza e garantisce il massimo delle tutele. È il riferimento rispetto al quale tutti gli altri contratti sono “speciali”.
Cosa significa "a tempo indeterminato"
Significa che il rapporto non ha un termine finale: prosegue finché una delle parti non lo interrompe nei modi previsti dalla legge (dimissioni del lavoratore, licenziamento del datore per giusta causa o giustificato motivo). Il rapporto è di tipo subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.: il lavoratore mette la propria attività a disposizione del datore, sotto la sua direzione, in cambio della retribuzione.
Gli elementi del contratto
Il contratto individua di norma: la qualifica e il livello di inquadramento, il CCNL applicato, la retribuzione, la sede e l’orario, l’eventuale periodo di prova. La prova è facoltativa, deve risultare per iscritto e ha una durata massima fissata dal CCNL: durante la prova il recesso è libero per entrambe le parti.
Le tutele: licenziamento solo se giustificato
La differenza più importante rispetto ai contratti a termine è la stabilità: il datore non può interrompere il rapporto a piacimento, ma solo per giusta causa (fatto grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria) o giustificato motivo (soggettivo, per inadempimento; oggettivo, per ragioni economico-organizzative). Il licenziamento privo di motivo valido è illegittimo e dà diritto a tutele (reintegra o indennità a seconda dei casi).
Perché conviene (oltre la stabilità)
Il tempo indeterminato dà accesso più facile a credito e mutui, garantisce continuità contributiva ai fini pensionistici e maturazione piena di TFR, ferie, tredicesima e scatti. Per il datore comporta spesso incentivi e sgravi contributivi previsti dalle norme per favorire l’occupazione stabile.
Domande frequenti
Il contratto a tempo indeterminato si può interrompere?
Sì, con le dimissioni del lavoratore o con il licenziamento del datore, ma quest’ultimo solo per giusta causa o giustificato motivo. Non può essere interrotto liberamente dal datore.
Il periodo di prova è obbligatorio?
No, è facoltativo. Se previsto deve essere scritto e non superare la durata massima fissata dal CCNL. Durante la prova entrambe le parti possono recedere liberamente.
Che differenza c'è con il contratto a termine?
Il tempo indeterminato non ha scadenza e ha tutele piene contro il licenziamento; il contratto a termine ha una durata massima e specifiche causali per le proroghe.
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