- Dimissioni solo con procedura telematica obbligatoria (art. 26 D.Lgs. 151/2015): la lettera non basta.
- Preavviso secondo il CCNL (art. 2118 c.c.); chi non lo rispetta paga l'indennita sostitutiva.
- Si possono revocare entro 7 giorni dalla trasmissione.
- Le dimissioni per giusta causa (es. stipendio non pagato) non richiedono preavviso e danno diritto alla NASpI.
Testo dell'articoloVigente
Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede volontariamente dal rapporto di lavoro. Per essere valide devono seguire, nella generalità dei casi, una procedura telematica obbligatoria, rispettare il preavviso previsto dal CCNL e possono essere revocate entro un breve termine. La disciplina ha l’obiettivo di garantire che la volontà di dimettersi sia genuina e non estorta (cosiddetto fenomeno delle “dimissioni in bianco”).
La procedura telematica obbligatoria
Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) del lavoratore subordinato devono essere rassegnate, a pena di inefficacia, con modalità telematiche su moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, direttamente dal portale o tramite soggetti abilitati (patronati, organizzazioni sindacali, consulenti del lavoro, enti bilaterali). La regola nasce dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015 ed è volta a impedire le dimissioni “in bianco” fatte firmare all’assunzione.
Quando la forma telematica non serve
La procedura telematica non si applica in alcuni casi, tra cui:
- rapporti durante il periodo di prova;
- lavoro domestico;
- dimissioni della lavoratrice madre/padre nel periodo protetto, che richiedono invece la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001);
- risoluzioni avvenute in sedi “protette” (conciliazioni sindacali, ispettorato).
Il preavviso
Salvo che ricorra una giusta causa di dimissioni (un fatto grave che impedisce la prosecuzione, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione), il lavoratore deve rispettare il preavviso stabilito dal CCNL in base ad anzianità e inquadramento. Se non lo rispetta, è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, di importo pari alla retribuzione del periodo non lavorato (art. 2118 c.c.). Con la giusta causa, invece, il preavviso non è dovuto.
| Ipotesi | Preavviso | Effetto |
|---|---|---|
| Dimissioni ordinarie | dovuto secondo CCNL | oppure indennità sostitutiva |
| Dimissioni per giusta causa | non dovuto | diritto all’indennità di mancato preavviso a carico del datore |
| Periodo protetto maternità | — | serve convalida all’Ispettorato |
La revoca delle dimissioni
Il lavoratore può revocare le dimissioni (o la risoluzione consensuale) entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), sempre con modalità telematica. La revoca tempestiva fa proseguire il rapporto come se le dimissioni non fossero mai state date.
Dimissioni per fatti concludenti
Una novità rilevante riguarda le dimissioni per fatti concludenti: in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal CCNL o, in mancanza, oltre quindici giorni, il datore può comunicarlo all’Ispettorato nazionale del lavoro e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (L. 203/2024 art. 19). Si tratta di un meccanismo distinto dal licenziamento disciplinare: la giurisprudenza di merito sta delineando i confini tra assenza ingiustificata come illecito disciplinare e come manifestazione di volontà di dimettersi, e il rilievo prioritario del termine del CCNL rispetto ai quindici giorni di legge.
Dimissioni e NASpI
Le dimissioni volontarie di regola non danno diritto alla NASpI, perché manca la disoccupazione involontaria. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa e quelle della lavoratrice madre nel periodo protetto, che sono equiparate alla perdita involontaria del lavoro. Diverso è il caso della risoluzione consensuale e delle dimissioni incentivate.
Le dimissioni per giusta causa
Meritano un cenno a parte le dimissioni per giusta causa: ricorrono quando il datore tiene una condotta talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, ad esempio il mancato pagamento della retribuzione, il demansionamento, le molestie o gravi violazioni della sicurezza. In questo caso il lavoratore può dimettersi senza preavviso e ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre a poter accedere alla NASpI in quanto la cessazione è equiparata a perdita involontaria del lavoro. È prudente indicare per iscritto i motivi della giusta causa, perché in caso di contestazione l’onere di provarli grava sul lavoratore.
Errori frequenti
- Comunicare le dimissioni solo a voce o con una lettera: senza la procedura telematica sono inefficaci.
- Non rispettare il preavviso, subendo la trattenuta dell’indennità sostitutiva.
- Pensare di avere diritto alla NASpI dopo dimissioni volontarie ordinarie.
- Lasciar scadere i 7 giorni utili per la revoca.
Spunti pratici
Caio decide di cambiare lavoro e si dimette: compila il modulo telematico e rispetta il preavviso del CCNL. Pochi giorni dopo l’azienda gli propone condizioni migliori e Caio cambia idea: poiché non sono passati 7 giorni dalla trasmissione, può revocare le dimissioni e il rapporto prosegue (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Diverso il caso di Tizio, che smette semplicemente di presentarsi: oltre il termine del CCNL (o i quindici giorni di legge) il datore può attivare la procedura delle dimissioni per fatti concludenti (L. 203/2024 art. 19), con la conseguenza che Tizio non sarà considerato licenziato e difficilmente potrà accedere alla NASpI.
Risorse correlate
- Cessazione del rapporto: tutte le guide
- Risoluzione consensuale e dimissioni incentivate
- Calcolatore NASpI
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