- Risoluzione consensuale = fine del rapporto per accordo tra le parti (procedura telematica o sede protetta).
- Spesso usata per le dimissioni incentivate (incentivo all'esodo, tassazione separata).
- Di regola non da NASpI; eccezioni: conciliazione obbligatoria ITL e rifiuto trasferimento oltre 50 km/80 min.
- Diversa da dimissioni (atto del lavoratore) e licenziamento (atto del datore).
Testo dell'articoloVigente
La risoluzione consensuale è la cessazione del rapporto di lavoro decisa di comune accordo dal datore e dal lavoratore. Spesso è accompagnata da un incentivo all’esodo (una somma a fronte dell’uscita). A differenza delle dimissioni volontarie, in alcuni casi consente l’accesso alla NASpI: occorre però capire quando, perché le regole cambiano in base alla procedura seguita.
Cos’è la risoluzione consensuale
È un accordo con cui le parti decidono di porre fine al rapporto (art. 1372 c.c., applicato al contratto di lavoro): nessuno “licenzia” e nessuno “si dimette”, ma entrambi consentono alla cessazione. L’accordo può prevedere la data di uscita, la rinuncia reciproca a pretese e un eventuale incentivo economico. Per essere efficace deve seguire, di norma, la stessa procedura telematica delle dimissioni (art. 26 D.Lgs. 151/2015), salvo che sia raggiunto in sede “protetta”.
Le sedi “protette” e l’inoppugnabilità
Se la risoluzione consensuale è conclusa in una sede protetta (conciliazione presso l’Ispettorato del lavoro, in sede sindacale, davanti alla commissione di certificazione), l’accordo e le eventuali rinunce sono inoppugnabili: il lavoratore non può poi disconoscere ciò che ha sottoscritto, perché ha agito con l’assistenza e le garanzie previste. È la forma più tutelante per entrambe le parti quando c’è un incentivo all’esodo.
NASpI: quando spetta
La NASpI presuppone la perdita involontaria dell’occupazione. La risoluzione consensuale, essendo concordata, di regola non dà diritto alla NASpI. Esistono però eccezioni rilevanti:
- Risoluzione consensuale in sede protetta nell’ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (la procedura di conciliazione presso l’Ispettorato): in questo caso la NASpI spetta;
- Risoluzione a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferimento a una sede distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici;
Fuori da questi casi, la semplice risoluzione consensuale non apre alla NASpI.
| Modalità di cessazione | NASpI |
|---|---|
| Dimissioni volontarie ordinarie | no |
| Risoluzione consensuale “semplice” | no (di regola) |
| Risoluzione in conciliazione su GMO | sì |
| Risoluzione per rifiuto trasferimento oltre i limiti | sì |
| Licenziamento | sì |
L’incentivo all’esodo e la tassazione
L’incentivo all’esodo è una somma corrisposta per favorire l’uscita anticipata. Sul piano fiscale, le somme legate alla cessazione del rapporto (incluse quelle a titolo di incentivo) sono di norma soggette a tassazione separata, con un criterio agevolato rispetto alla tassazione ordinaria. È bene quantificare il netto effettivo dell’incentivo prima di firmare.
Attenzione alle dimissioni “mascherate”
Va tenuta distinta la risoluzione consensuale dalle dimissioni per fatti concludenti introdotte di recente: in caso di assenza ingiustificata oltre il termine del CCNL o, in mancanza, oltre quindici giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore (L. 203/2024 art. 19), senza accordo e senza, di regola, diritto alla NASpI. È quindi diverso “concordare” l’uscita rispetto al “lasciare il posto” smettendo di presentarsi.
Il contributo NASpI a carico del datore
Un aspetto spesso trascurato è il cosiddetto ticket di licenziamento: in molte ipotesi di cessazione che danno teoricamente accesso alla NASpI, il datore è tenuto a versare all’INPS un contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione, parametrato all’anzianità del lavoratore. Questo costo è uno degli elementi che il datore considera quando propone una risoluzione consensuale o un incentivo all’esodo, ed è bene esserne consapevoli nella trattativa, perché incide sul margine economico complessivo dell’operazione.
Le norme di riferimento, commentate
La risoluzione consensuale è espressione del principio per cui il contratto può sciogliersi per mutuo consenso (art. 1372 c.c.). La sua efficacia, quando rassegnata dal lavoratore, è subordinata alla procedura telematica dell’art. 26 D.Lgs. 151/2015, salvo la conclusione in sede protetta. Le rinunce e transazioni del lavoratore, in linea con l’art. 2113 c.c., sono di regola impugnabili entro sei mesi, ma diventano inoppugnabili se concluse nelle sedi protette: è questa la ragione pratica per cui gli accordi con incentivo si firmano davanti all’Ispettorato, in sede sindacale o presso le commissioni di certificazione.
Errori frequenti
- Firmare una risoluzione consensuale convinti di avere comunque la NASpI.
- Non usare la sede protetta quando c’è un incentivo, esponendosi a contestazioni.
- Non valutare il netto fiscale dell’incentivo all’esodo.
- Confondere la risoluzione concordata con l’abbandono del posto.
Spunti pratici
Sempronio riceve dal datore la proposta di chiudere il rapporto con un incentivo. Se la cessazione avviene come semplice risoluzione consensuale, Sempronio non avrà la NASpI; se invece il datore avvia la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e si arriva a una conciliazione in sede protetta, Sempronio percepisce l’incentivo e può accedere alla NASpI. La differenza, a parità di somma, è sostanziale: per questo conviene definire bene la modalità della cessazione prima di firmare, preferendo la sede protetta che rende l’accordo inoppugnabile.
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