← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Dal 2016 non basta più una lettera per dimettersi: le dimissioni vanno date online, con una procedura telematica pensata per combattere le “dimissioni in bianco”. Conoscere come funziona — e i 7 giorni per ripensarci — è essenziale per non sbagliare l’uscita. Ecco la guida.

Perché le dimissioni telematiche

L’art. 26 del d.lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di dimissioni telematiche per contrastare la piaga delle dimissioni in bianco (fatte firmare all’assunzione e usate poi dal datore). Oggi le dimissioni (e la risoluzione consensuale) sono valide solo se rese con la procedura online.

Come funziona la procedura

Le dimissioni si trasmettono con un modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro, tramite SPID/CIE, direttamente dal lavoratore o tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente, commissioni di certificazione). Il modulo, con data certa, viene inviato al datore e all’Ispettorato.

La revoca entro 7 giorni

Profilo Regola
Termine di revoca Entro 7 giorni dalla trasmissione
Modalità Stessa procedura telematica
Effetto Le dimissioni si considerano come non avvenute

Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione, con le stesse modalità telematiche (art. 26, comma 2): è un “ripensamento” garantito, che annulla l’uscita.

I casi esclusi

La procedura telematica non si applica: durante il periodo di prova per i recessi in quel periodo (secondo le indicazioni ministeriali), nel lavoro domestico, nelle dimissioni rese in sede di conciliazione protetta, e per le lavoratrici madri/padri nel periodo tutelato, dove vale la convalida all’Ispettorato (art. 55, d.lgs. 151/2001).

Le dimissioni per giusta causa

Se il lavoratore si dimette per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, mobbing, demansionamento grave), pur usando la procedura telematica, ha diritto all’indennità di mancato preavviso e, ricorrendone i requisiti, alla NASpI (la giusta causa rende l’uscita “involontaria”).

Spunti pratici

Esempio pratico

Un lavoratore trasmette le dimissioni col modulo telematico via SPID. Due giorni dopo cambia idea: le revoca con la stessa procedura entro i 7 giorni (art. 26, c. 2), e le dimissioni si considerano come mai avvenute. Se invece si fosse dimesso per mancato pagamento dello stipendio (giusta causa), avrebbe avuto diritto a preavviso e NASpI.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.