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Dal 2016 non basta più una lettera per dimettersi: le dimissioni vanno date online, con una procedura telematica pensata per combattere le “dimissioni in bianco”. Conoscere come funziona — e i 7 giorni per ripensarci — è essenziale per non sbagliare l’uscita. Ecco la guida.
Perché le dimissioni telematiche
L’art. 26 del d.lgs. 151/2015 ha introdotto l’obbligo di dimissioni telematiche per contrastare la piaga delle dimissioni in bianco (fatte firmare all’assunzione e usate poi dal datore). Oggi le dimissioni (e la risoluzione consensuale) sono valide solo se rese con la procedura online.
Come funziona la procedura
Le dimissioni si trasmettono con un modulo telematico sul portale del Ministero del Lavoro, tramite SPID/CIE, direttamente dal lavoratore o tramite un soggetto abilitato (patronato, sindacato, consulente, commissioni di certificazione). Il modulo, con data certa, viene inviato al datore e all’Ispettorato.
La revoca entro 7 giorni
| Profilo | Regola |
|---|---|
| Termine di revoca | Entro 7 giorni dalla trasmissione |
| Modalità | Stessa procedura telematica |
| Effetto | Le dimissioni si considerano come non avvenute |
Il lavoratore può revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione, con le stesse modalità telematiche (art. 26, comma 2): è un “ripensamento” garantito, che annulla l’uscita.
I casi esclusi
La procedura telematica non si applica: durante il periodo di prova per i recessi in quel periodo (secondo le indicazioni ministeriali), nel lavoro domestico, nelle dimissioni rese in sede di conciliazione protetta, e per le lavoratrici madri/padri nel periodo tutelato, dove vale la convalida all’Ispettorato (art. 55, d.lgs. 151/2001).
Le dimissioni per giusta causa
Se il lavoratore si dimette per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, mobbing, demansionamento grave), pur usando la procedura telematica, ha diritto all’indennità di mancato preavviso e, ricorrendone i requisiti, alla NASpI (la giusta causa rende l’uscita “involontaria”).
Spunti pratici
- Sempre online (SPID/CIE o patronato): le dimissioni cartacee non valgono.
- 7 giorni per revocare: ripensamento garantito (art. 26, c. 2).
- Giusta causa? Diritto a preavviso e NASpI, ma documenta i motivi.
- Lavoratrice madre: serve la convalida all’Ispettorato (art. 55 d.lgs. 151/01).
Esempio pratico
Un lavoratore trasmette le dimissioni col modulo telematico via SPID. Due giorni dopo cambia idea: le revoca con la stessa procedura entro i 7 giorni (art. 26, c. 2), e le dimissioni si considerano come mai avvenute. Se invece si fosse dimesso per mancato pagamento dello stipendio (giusta causa), avrebbe avuto diritto a preavviso e NASpI.
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
Domande frequenti