Home › Guide sul lavoro › Cessazione del rapporto
Il rapporto di lavoro puo finire in tre modi: per volonta del lavoratore (dimissioni), del datore (licenziamento) o di comune accordo (risoluzione consensuale). Qui trovi le guide a ciascuna strada, con preavviso, tutele e diritto alla NASpI.
Quando lascia il lavoratore: le dimissioni
Quando licenzia il datore
Dopo la fine del rapporto
Approfondimenti e casi particolari
Torna alla guida completa al lavoro.
La cessazione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro può estinguersi in molti modi, e ciascuno produce conseguenze diverse sul piano economico, previdenziale e dei diritti del lavoratore. Distinguere correttamente la causa di cessazione è il primo passo per capire quali tutele si attivano: cambia infatti il diritto al preavviso, all’indennità di fine rapporto, all’eventuale impugnazione e all’accesso agli ammortizzatori sociali.
Il Codice civile distingue il recesso con preavviso, tipico dei rapporti a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.), dal recesso per giusta causa, che consente di interrompere immediatamente il rapporto quando si verifica un fatto così grave da non consentirne la prosecuzione neppure provvisoria (art. 2119 c.c.).
Le forme di cessazione
- Dimissioni: il recesso volontario del lavoratore, che oggi richiede una procedura telematica per evitare le cosiddette dimissioni in bianco.
- Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: legato a un inadempimento del lavoratore meno grave della giusta causa.
- Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: connesso a ragioni economiche, organizzative o produttive dell’impresa.
- Licenziamento per giusta causa: fondato su un fatto che lede in modo irreparabile il vincolo fiduciario.
- Risoluzione consensuale: l’accordo con cui le parti decidono insieme di chiudere il rapporto.
- Scadenza del termine: nei contratti a tempo determinato, alla data prevista.
Cosa spetta alla fine del rapporto
In ogni caso di cessazione matura il trattamento di fine rapporto, accantonato durante l’intera durata del lavoro, insieme alle competenze residue come ferie e permessi non goduti e ratei di tredicesima. Il preavviso tutela la parte che subisce il recesso: chi non lo rispetta deve di norma corrispondere la relativa indennità sostitutiva. Per i licenziamenti, infine, esistono termini di decadenza per l’impugnazione: una contestazione scritta deve precedere l’eventuale azione giudiziale, e attendere troppo può precludere ogni rimedio.