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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • GMO = licenziamento per ragioni economiche/organizzative, non per colpe del lavoratore; serve motivo reale + repechage.
  • Assunti prima del 7/3/2015 (aziende >15): conciliazione preventiva all'ITL (art. 7 L. 604/1966).
  • Assunti dal 7/3/2015 (tutele crescenti): offerta di conciliazione facoltativa post-licenziamento (art. 6 D.Lgs. 23/2015).
  • Motivo inesistente o repechage non provato = licenziamento illegittimo.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) e quello dovuto a ragioni economiche, tecniche o organizzative dell’azienda, non a colpe del lavoratore. Oltre a una motivazione reale, la legge prevede in alcuni casi una procedura di conciliazione da seguire prima o dopo il recesso.

Cos'e il giustificato motivo oggettivo

Il GMO riguarda ragioni inerenti all’attivita produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento: ad esempio la soppressione del posto, una riorganizzazione, la chiusura di un reparto. Non dipende da inadempimenti del dipendente (quelli sono giustificato motivo soggettivo o giusta causa: vedi la differenza). Il motivo deve essere effettivo e il datore deve provare anche l’impossibilita di ricollocare il lavoratore in altre mansioni (cosiddetto repechage).

La conciliazione preventiva all'Ispettorato

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle aziende sopra i 15 dipendenti, il datore che intende licenziare per GMO deve prima attivare una procedura di conciliazione preventiva davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 7 della L. 604/1966): comunica l’intenzione di licenziare e le parti si incontrano per cercare un accordo. Solo se la conciliazione fallisce si puo procedere col licenziamento.

L'offerta di conciliazione per le tutele crescenti

Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (contratto a tutele crescenti, D.Lgs. 23/2015) la conciliazione preventiva non si applica. E pero prevista una offerta di conciliazione (art. 6) dopo il licenziamento: il datore puo offrire una somma, esente da imposte e contributi entro i limiti di legge, che se accettata chiude ogni controversia sul recesso. E una facolta, non un obbligo.

Se il licenziamento e ingiustificato

Se il giustificato motivo oggettivo non esiste o non e provato (motivo pretestuoso, repechage non verificato), il licenziamento e illegittimo: spettano la reintegra o un’indennita, secondo la data di assunzione e la dimensione dell’azienda. Anche qui valgono i termini di impugnazione stretti (vedi licenziamento illegittimo).

Domande frequenti

Cos'e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

E il licenziamento per ragioni economiche, tecniche o organizzative dell’azienda (soppressione del posto, riorganizzazione), non per colpe del lavoratore. Il motivo deve essere reale e il datore deve provare l’impossibilita di ricollocare il dipendente.

Serve la conciliazione prima di licenziare per motivi economici?

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle aziende sopra i 15 dipendenti si, e obbligatoria la conciliazione preventiva all’Ispettorato (art. 7 L. 604/1966). Per gli assunti dopo, vale invece l’offerta di conciliazione facoltativa post-licenziamento.

Cos'e l'offerta di conciliazione?

Per i contratti a tutele crescenti (dal 2015) e una somma che il datore puo offrire dopo il licenziamento, esente da imposte e contributi entro i limiti di legge; se accettata chiude ogni lite sul recesso.

Risorse correlate

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In sintesi

  • GMO = licenziamento per ragioni economiche/organizzative, non per colpe del lavoratore; serve motivo reale + repechage.
  • Assunti prima del 7/3/2015 (aziende >15): conciliazione preventiva all'ITL (art. 7 L. 604/1966).
  • Assunti dal 7/3/2015 (tutele crescenti): offerta di conciliazione facoltativa post-licenziamento (art. 6 D.Lgs. 23/2015).
  • Motivo inesistente o repechage non provato = licenziamento illegittimo.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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