Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) è quello “economico”: non dipende da colpe del lavoratore, ma da ragioni dell’azienda. Proprio perché il lavoratore “non ha sbagliato”, la legge richiede presupposti rigorosi e, per certi assunti, un tentativo di conciliazione preventivo. Ecco come funziona, fra effettività della ragione, repechage e procedura davanti all’Ispettorato.

Cos’è il giustificato motivo oggettivo

Il GMO è il licenziamento determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento (art. 3, L. 604/1966): soppressione del posto, riorganizzazione, calo di attività, esternalizzazione di una funzione. Non c’è alcun addebito disciplinare al lavoratore; per questo non si applica la procedura dell’art. 7 dello Statuto, ma valgono altri controlli di legittimità.

I presupposti di legittimità

Requisito Significato
Effettività della ragione La motivazione economico-organizzativa deve essere reale, non pretestuosa
Nesso causale Collegamento tra la ragione addotta e la soppressione di quel posto
Repechage Impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni disponibili

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che al giudice spetti verificare l’effettiva sussistenza della ragione organizzativa e il nesso causale, ma non sindacare le scelte gestionali e organizzative dell’imprenditore, costituzionalmente garantite (art. 41 Cost.).

L’obbligo di repechage

Prima di licenziare, il datore deve verificare l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in altre mansioni disponibili in azienda, comprese, secondo la giurisprudenza, mansioni anche inferiori compatibili con il bagaglio professionale: è il cosiddetto obbligo di repechage. L’onere di provare l’impossibilità di ricollocazione grava sul datore; la sua violazione rende il licenziamento illegittimo.

La procedura di conciliazione (art. 7 L. 604/66)

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti, il GMO richiede una procedura preventiva di conciliazione davanti all’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 7, L. 604/1966, come riformato dalla L. 92/2012): il datore comunica all’Ispettorato e al lavoratore l’intenzione di licenziare e i motivi, e si apre un tentativo di accordo (anche con assistenza sindacale o di un consulente). Per gli assunti dal 7 marzo 2015 (tutele crescenti, d.lgs. 23/2015) questa procedura preventiva non si applica.

Le tutele in caso di illegittimità

Le conseguenze dipendono dalla data di assunzione e dalla gravità del vizio: per gli assunti ante 2015 si applica l’art. 18 dello Statuto (reintegra nei casi più gravi, ad esempio manifesta insussistenza del fatto posto a base del GMO, o indennità); per gli assunti dal 2015 il d.lgs. 23/2015 prevede di regola una indennità crescente con l’anzianità, con reintegra in casi limitati. Il quadro completo è nella guida sul licenziamento illegittimo; per gli esuberi di massa si veda il licenziamento collettivo.

Il licenziamento per inidoneità o per superamento del comporto

Rientrano nell’area del giustificato motivo oggettivo anche alcune ipotesi particolari: il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alla mansione, che impone al datore di verificare prima la possibilità di adibire il lavoratore a mansioni compatibili (anche con accomodamenti ragionevoli, secondo la disciplina antidiscriminatoria), e il licenziamento per superamento del periodo di comporto in caso di malattia (art. 2110 c.c.), che ha però presupposti propri e va tenuto distinto dal GMO in senso stretto. In entrambi i casi la giurisprudenza richiede una verifica rigorosa delle alternative al recesso.

Spunti pratici

Cosa fare (lavoratore):

Errori da evitare (datore):

Esempio pratico

L’impresa sopprime l’unico posto di centralinista per effetto della digitalizzazione e licenzia Tizia per GMO: il licenziamento è legittimo solo se la soppressione è reale, se non vi sono altre mansioni in cui ricollocarla (repechage) e, per gli assunti ante 2015 in azienda sopra i 15 dipendenti, se è stata svolta la procedura di conciliazione ex art. 7 davanti all’Ispettorato. Se il posto fosse stato in realtà riassegnato a un altro lavoratore, la ragione sarebbe pretestuosa e il licenziamento illegittimo.

In sintesi

  • GMO = licenziamento per ragioni economiche/organizzative, non per colpe del lavoratore; serve motivo reale + repechage.
  • Assunti prima del 7/3/2015 (aziende >15): conciliazione preventiva all'ITL (art. 7 L. 604/1966).
  • Assunti dal 7/3/2015 (tutele crescenti): offerta di conciliazione facoltativa post-licenziamento (art. 6 D.Lgs. 23/2015).
  • Motivo inesistente o repechage non provato = licenziamento illegittimo.

Domande frequenti

Cos'è il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

È il licenziamento dovuto a ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro (art. 3, L. 604/1966): soppressione del posto, riorganizzazione, calo di attività. Non dipende da colpe del lavoratore.

Cos'è l'obbligo di repechage?

È il dovere del datore di verificare, prima di licenziare per GMO, l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni disponibili (anche inferiori, secondo la giurisprudenza). La sua violazione rende il licenziamento illegittimo.

Quando serve la procedura di conciliazione preventiva?

Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 nelle imprese sopra i 15 dipendenti: il GMO richiede la procedura davanti all'Ispettorato (art. 7, L. 604/1966). Per gli assunti dal 7/3/2015 non si applica.

Il giudice può sindacare le scelte dell'azienda?

Il giudice verifica l'effettiva sussistenza della ragione organizzativa e il nesso causale con la soppressione del posto, ma non l'opportunità delle scelte gestionali dell'imprenditore (art. 41 Cost.).

Cosa spetta se il GMO è illegittimo?

Dipende dal regime: per gli assunti ante 2015 l'art. 18 dello Statuto (reintegra nei casi gravi o indennità); per quelli dal 2015 il d.lgs. 23/2015, con indennità crescente e reintegra residuale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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