Testo dell'articoloVigente
La NASpI è la principale rete di sicurezza per chi perde il lavoro: un’indennità mensile dell’INPS che accompagna il disoccupato verso una nuova occupazione. Spetta però solo a precise condizioni e va richiesta entro un termine perentorio. Ecco requisiti, durata, importo, décalage e procedura di domanda, con i riferimenti al d.lgs. 22/2015.
Cos’è la NASpI
La NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità mensile di disoccupazione introdotta dal d.lgs. 22/2015 (artt. 1-14), erogata dall’INPS ai lavoratori dipendenti che hanno perso involontariamente l’occupazione. Ha sostituito le precedenti ASpI e mini-ASpI, unificando la disciplina del sostegno al reddito per i disoccupati del settore privato (e, con regole specifiche, di alcune categorie del pubblico).
I requisiti
| Requisito | Contenuto |
|---|---|
| Stato di disoccupazione involontario | Licenziamento; dimissioni per giusta causa; risoluzione consensuale in sede di conciliazione ex art. 7 L. 604/66; dimissioni nel periodo protetto della maternità/paternità |
| Contribuzione | Almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio della disoccupazione |
| Stato di disoccupazione dichiarato | Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e adesione alle politiche attive |
La disoccupazione involontaria è la chiave: di regola la NASpI spetta a chi è licenziato, non a chi si dimette — salvo le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio) e quelle nel periodo tutelato della genitorialità. La risoluzione consensuale “semplice” non dà diritto alla NASpI, salvo che avvenga nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria per il licenziamento per GMO.
La durata
La NASpI è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi (art. 5, d.lgs. 22/2015). Più lunga è la storia contributiva, più lunga è l’indennità. Non si computano i periodi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione.
L’importo e il décalage
L’importo è parametrato alla retribuzione media imponibile degli ultimi quattro anni, entro un massimale mensile rivalutato annualmente; di regola è pari al 75% della retribuzione media fino a un certo importo, più una quota aggiuntiva oltre tale soglia. È previsto il décalage: l’assegno si riduce progressivamente del 3% al mese a partire da un certo periodo di fruizione, per incentivare il rientro al lavoro. La NASpI è compatibile, entro limiti e con regole di cumulo, con redditi da lavoro di modesta entità.
La domanda: 68 giorni
La domanda va presentata all’INPS (online con SPID/CIE/CNS, tramite patronato o contact center) entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza. La NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione (se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno) o dal giorno successivo alla presentazione (se successiva). È subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e alla partecipazione alle iniziative di politica attiva del lavoro; l’inadempimento agli obblighi può comportare decurtazioni o decadenza.
NASpI e altri istituti
La NASpI si collega ad altri istituti della cessazione del rapporto: la risoluzione consensuale e le dimissioni incentivate richiedono attenzione perché incidono sul diritto all’indennità; le dimissioni online vanno gestite con la procedura telematica; in caso di esubero di personale si veda il licenziamento collettivo.
Commento articolo per articolo del d.lgs. 22/2015
La disciplina NASpI si legge su pochi articoli chiave del decreto legislativo 22/2015, attuativo del Jobs Act. Conoscerne la struttura aiuta a capire diritti e limiti.
- Art. 1 — istituisce la NASpI come prestazione a domanda per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente l’occupazione, in sostituzione di ASpI e mini-ASpI.
- Art. 2 — delimita l’ambito soggettivo: dipendenti del settore privato e, con regole proprie, alcune categorie del pubblico; restano fuori i dipendenti a tempo indeterminato della P.A. e gli operai agricoli, soggetti a discipline distinte.
- Art. 3 — fissa i requisiti: stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 150/2015 e almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti. La storica lett. c), che chiedeva 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi, non si applica agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022.
- Art. 4 — determina la misura dell’indennità in rapporto alla retribuzione media imponibile dell’ultimo quadriennio, entro un massimale rivalutato ogni anno.
- Art. 5 — disciplina la durata: settimane pari alla metà delle settimane contribuite nel quadriennio, con il tetto dei 24 mesi.
- Art. 6 — regola la presentazione della domanda e la decorrenza.
- Art. 7 — introduce la condizionalità: la prestazione è subordinata alla partecipazione alle politiche attive del lavoro.
- Art. 8 — prevede l’incentivo all’autoimprenditorialità, con la possibilità di liquidazione anticipata in unica soluzione (NASpI anticipata) per chi avvia un’attività di lavoro autonomo o un’impresa.
- Artt. 9-10 — disciplinano cumulo con redditi da lavoro, sospensione e decadenza.
Il requisito contributivo: come si contano le settimane
Le 13 settimane richieste non coincidono necessariamente con 13 settimane di calendario: rileva la contribuzione utile versata nei quattro anni anteriori all’inizio della disoccupazione, anche se distribuita su rapporti diversi. Si valorizzano i periodi di effettivo lavoro e quelli equiparati per legge. È un requisito a maglie più larghe rispetto al passato, pensato per non escludere chi ha avuto carriere discontinue.
Attenzione a una regola anti-abuso introdotta dalla legge di bilancio 2025 per gli eventi dal 1° gennaio 2025: chi, nei 12 mesi precedenti alla disoccupazione involontaria, ha cessato un rapporto a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o risoluzione consensuale, deve poter vantare almeno tredici settimane di contribuzione tra i due eventi. La norma colpisce la prassi di dimettersi e poi farsi licenziare da un breve rapporto successivo per “sbloccare” la NASpI.
Casi particolari
| Situazione | Diritto alla NASpI |
|---|---|
| Licenziamento per giustificato motivo o giusta causa | Sì: disoccupazione involontaria |
| Dimissioni volontarie “ordinarie” | No, salvo le eccezioni di legge |
| Dimissioni per giusta causa (es. stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave) | Sì: equiparate alla perdita involontaria |
| Dimissioni nel periodo protetto della genitorialità | Sì |
| Risoluzione consensuale “semplice” | No |
| Risoluzione consensuale in sede di conciliazione ex art. 7 L. 604/66 (procedura per GMO) | Sì |
| Scadenza di un contratto a termine | Sì: cessazione non dipendente dalla volontà del lavoratore |
| Mancato superamento del periodo di prova con recesso del datore | Sì |
Il principio costante della giurisprudenza è che le dimissioni per giusta causa conservano il diritto all’indennità quando il recesso del lavoratore è provocato da un grave inadempimento del datore (tipicamente il mancato pagamento della retribuzione): in tal caso la cessazione, pur formalmente volontaria, è sostanzialmente non imputabile al dipendente. Per questo è decisivo motivare e documentare la giusta causa nella lettera di dimissioni.
Sospensione, cumulo e decadenza
La NASpI non si perde necessariamente se si torna a lavorare: in caso di nuovo lavoro subordinato a tempo determinato di breve durata l’indennità può essere sospesa e poi ripresa; con redditi da lavoro autonomo o parasubordinato di modesta entità vige una regola di cumulo parziale, purché il beneficiario comunichi all’INPS il reddito atteso. Si decade invece dalla prestazione quando si perde lo stato di disoccupazione, non si rispettano gli obblighi di politica attiva o si supera il limite reddituale del cumulo. La risoluzione consensuale e le dimissioni incentivate vanno valutate proprio in funzione di questi effetti.
Spunti pratici
Cosa fare:
- presenta la domanda entro 68 giorni dalla cessazione: il termine è perentorio;
- rendi subito la DID e adempi agli obblighi di politica attiva;
- se ti dimetti, valuta la giusta causa e documentala (sola via che conserva la NASpI).
Checklist al momento della cessazione:
- verifica di avere almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio;
- controlla la natura della cessazione (licenziamento, scadenza termine, dimissioni per giusta causa): solo l’involontarietà apre la NASpI;
- conserva lettera di licenziamento o documentazione della giusta causa;
- presenta la domanda online o tramite patronato e rendi la DID;
- annota la decorrenza per sapere da quando matura l’assegno.
Errori da evitare:
- accettare una risoluzione consensuale “semplice” pensando di avere comunque la NASpI: non spetta;
- superare i 68 giorni: si perde il diritto;
- trascurare gli obblighi verso il centro per l’impiego: si rischia la decadenza.
Esempio pratico
Tizio è licenziato dopo alcuni anni di lavoro: presenta domanda di NASpI all’INPS entro 68 giorni, rendendo la DID. L’indennità gli spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle contribuite nell’ultimo quadriennio (entro il tetto dei 24 mesi), con importo legato alla retribuzione media e riduzione del 3% al mese (décalage) dopo i primi mesi. Caio, invece, firma una risoluzione consensuale “semplice”: non avendo perso il lavoro involontariamente, non ha diritto alla NASpI.
Domande frequenti
Quante settimane di contributi servono per la NASpI?
Almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione (art. 3 d.lgs. 22/2015). Il vecchio requisito delle 30 giornate di lavoro nei 12 mesi non si applica agli eventi dal 1° gennaio 2022.
Spetta la NASpI a chi si dimette?
Di regola no: la NASpI presuppone la perdita involontaria del lavoro. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (es. stipendi non pagati) e quelle nel periodo protetto della genitorialità, che conservano il diritto all'indennità.
Entro quando va presentata la domanda di NASpI?
Entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto, a pena di decadenza. Si presenta all'INPS online con SPID/CIE/CNS, tramite patronato o contact center, rendendo la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Quanto dura la NASpI?
Per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contribuite negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di 24 mesi (art. 5 d.lgs. 22/2015). È previsto il décalage: l'importo si riduce del 3% al mese dopo i primi mesi di fruizione.
Si può lavorare mentre si percepisce la NASpI?
Sì, entro limiti: con un nuovo lavoro subordinato breve l'indennità può essere sospesa e ripresa; con redditi da lavoro autonomo modesti vige un cumulo parziale, purché si comunichi all'INPS il reddito atteso. Superare i limiti comporta la decadenza.