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Il datore può cambiare le mansioni del lavoratore? E fino a che punto può assegnargli compiti inferiori? L’art. 2103 c.c., riformato dal Jobs Act, ha ridisegnato i confini del potere di variare le mansioni (jus variandi) e la tutela contro il demansionamento. Ecco cosa è lecito e cosa no.
Le mansioni esigibili (jus variandi orizzontale)
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore successivamente acquisito, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento (art. 2103, comma 1, c.c.). All’interno dello stesso livello, quindi, il datore può spostare il lavoratore tra mansioni equivalenti (jus variandi orizzontale).
L’assegnazione a mansioni inferiori (dopo il Jobs Act)
La riforma del 2015 ha introdotto deroghe al divieto di demansionamento. Il datore può assegnare mansioni inferiori (appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché nella stessa categoria legale) in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore (art. 2103, comma 2). In tal caso il lavoratore conserva il livello di inquadramento e il trattamento retributivo in godimento (salvo i compensi legati a particolari modalità di svolgimento).
| Tipo | Quando è ammesso |
|---|---|
| Mansioni equivalenti (orizzontale) | Sempre, nello stesso livello e categoria (art. 2103, c. 1) |
| Mansioni inferiori | Per modifica degli assetti organizzativi, con conservazione di livello e retribuzione (c. 2) |
| Mansioni superiori | Diritto al trattamento superiore; promozione automatica dopo un periodo |
I patti di demansionamento (comma 6)
Sono ammessi accordi individuali di modifica delle mansioni, anche in pejus (livello, categoria e retribuzione), nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita, purché stipulati nelle sedi protette (conciliazione, art. 2103, comma 6). È una valvola per evitare il licenziamento.
Le mansioni superiori
Se assegnato a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al relativo trattamento; l’assegnazione diventa definitiva (promozione) se si protrae oltre il periodo fissato dal CCNL o, in mancanza, oltre sei mesi continuativi, salvo sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Le tutele contro il demansionamento illegittimo
Fuori dai casi consentiti, il demansionamento è illegittimo: il lavoratore può chiedere il ripristino delle mansioni e il risarcimento del danno (professionale, alla salute, all’immagine), che la giurisprudenza riconosce anche per la dequalificazione protratta. Il patto in violazione dell’art. 2103 è nullo (comma 9).
Spunti pratici
- Orizzontale sì: mansioni equivalenti nello stesso livello (c. 1).
- Inferiori solo per modifica organizzativa, con livello e retribuzione salvi (c. 2).
- Patti in pejus: validi solo nelle sedi protette e nell’interesse del lavoratore (c. 6).
- Demansionamento illegittimo: ripristino mansioni + risarcimento.
Esempio pratico
A seguito di una riorganizzazione, un’azienda assegna a un impiegato compiti di livello inferiore: è lecito ex art. 2103, comma 2, purché conservi livello e retribuzione. Se invece, senza alcuna ragione organizzativa, lo relegasse a mansioni dequalificanti per “metterlo da parte”, il demansionamento sarebbe illegittimo, con diritto al ripristino e al risarcimento.
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