← Torna a Casi pratici applicati
Ultimo aggiornamento: 20 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
In sintesi
  • Il lavoro intermittente (a chiamata) e' disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 per prestazioni discontinue.
  • E' ammesso per le esigenze del CCNL o le attivita' della tabella R.D. 2657/1923, oppure con under 24 o over 55.
  • Vietato per sostituire scioperanti, dopo licenziamenti collettivi o CIG recenti e senza valutazione dei rischi.
  • Limite di 400 giornate in tre anni solari con lo stesso datore, salvo turismo, pubblici esercizi e spettacolo: oltre, scatta la trasformazione.
  • Se c'e' obbligo di risposta alla chiamata spetta l'indennita' di disponibilita'; serve forma scritta e comunicazione preventiva.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Il lavoro intermittente (o lavoro a chiamata, job on call) è il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore per prestazioni di carattere discontinuo, da rendere quando viene chiamato. È disciplinato dagli articoli 13-18 del D.Lgs. 81/2015 e incontra limiti precisi di utilizzo, pensati per evitare che diventi un modo per aggirare le tutele del rapporto stabile.

Come funziona

Con il contratto intermittente il lavoratore resta a disposizione e viene chiamato dal datore per svolgere la prestazione; il rapporto può prevedere o meno l’obbligo di rispondere alla chiamata. È retribuito per le ore effettivamente lavorate; se si è obbligato a rispondere, durante i periodi di attesa gli spetta l’indennità di disponibilità.

Quando è ammesso: i presupposti

Il contratto intermittente può essere stipulato:

Fuori da questi casi il ricorso al lavoro a chiamata non è consentito.

I divieti

Il lavoro intermittente è vietato (art. 14 D.Lgs. 81/2015):

Il limite delle 400 giornate

Con lo stesso datore, le prestazioni di lavoro intermittente non possono superare, di regola, le 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari; oltre tale limite il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato (art. 13 D.Lgs. 81/2015). Il limite non si applica ad alcuni settori (turismo, pubblici esercizi, spettacolo).

Aspetto Regola
Presupposti esigenze del CCNL/tabella o età <24 o >55
Indennità di disponibilità solo se c’è obbligo di risposta alla chiamata
Limite 400 giornate in 3 anni con lo stesso datore
Forma scritta, con contenuti obbligatori

Forma, comunicazione e parità di trattamento

Il contratto deve essere scritto e indicare durata, ipotesi che giustificano il ricorso, luogo e modalità della disponibilità e del preavviso di chiamata, trattamento economico e indennità di disponibilità. Prima di ogni chiamata il datore deve inviare la comunicazione preventiva all’Ispettorato del lavoro. Al lavoratore intermittente spetta, per i periodi lavorati e in proporzione, lo stesso trattamento economico e normativo di un pari livello a parità di mansioni (principio di non discriminazione).

L’indennità di disponibilità

Se il lavoratore si è obbligato a rispondere alla chiamata, durante l’attesa percepisce l’indennità di disponibilità, nella misura fissata dai contratti collettivi e comunque non inferiore al minimo stabilito. Il rifiuto ingiustificato di rispondere, in tal caso, può comportare la perdita dell’indennità e la risoluzione del contratto. Se invece non c’è obbligo di risposta, il lavoratore può liberamente non accettare la chiamata, senza indennità per i periodi di inattività.

Differenza con part-time e prestazione occasionale

Il lavoro intermittente va distinto da figure vicine. Nel part-time l’orario è ridotto ma predeterminato e stabile, mentre nel lavoro a chiamata la prestazione è per definizione discontinua e non programmata. La prestazione occasionale, invece, non dà luogo a un rapporto di lavoro subordinato strutturato e soggiace a limiti economici e soggettivi propri. Scegliere lo strumento sbagliato espone il datore al rischio di riqualificazione del rapporto e al pagamento di differenze retributive e contributive: la causa concreta dell’impiego deve corrispondere alla figura adottata.

Errori frequenti

Spunti pratici

Tizio, 22 anni, è assunto con contratto intermittente: rientra nei presupposti perché ha meno di 24 anni (art. 13 D.Lgs. 81/2015). Lavora però quasi tutti i giorni e, con lo stesso datore, supera le 400 giornate in tre anni: il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato. Diverso il caso di Caio, assunto a chiamata per coprire stabilmente turni ordinari senza alcuna esigenza discontinua né requisito di età: qui il ricorso al contratto intermittente è illegittimo e il lavoratore può chiedere l’accertamento di un ordinario rapporto subordinato. Per orientarsi tra le forme contrattuali vedi i tipi di contratto di lavoro.

Risorse correlate

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro intermittente (a chiamata) e' disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015 per prestazioni discontinue.
  • E' ammesso per le esigenze del CCNL o le attivita' della tabella R.D. 2657/1923, oppure con under 24 o over 55.
  • Vietato per sostituire scioperanti, dopo licenziamenti collettivi o CIG recenti e senza valutazione dei rischi.
  • Limite di 400 giornate in tre anni solari con lo stesso datore, salvo turismo, pubblici esercizi e spettacolo: oltre, scatta la trasformazione.
  • Se c'e' obbligo di risposta alla chiamata spetta l'indennita' di disponibilita'; serve forma scritta e comunicazione preventiva.
Indice dei contenuti

Il lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata o job on call, e' il contratto con cui il lavoratore si mette a disposizione del datore per prestazioni di carattere discontinuo, da rendere quando viene chiamato. E' una forma contrattuale utile per attivita' che hanno picchi e cali imprevedibili, ma il legislatore l'ha circondata di presupposti e limiti precisi, pensati per evitare che diventi un modo per coprire esigenze stabili aggirando le tutele del rapporto a tempo indeterminato. La disciplina e' contenuta negli articoli 13-18 del D.Lgs. 81 del 2015.

Come funziona il rapporto

Con il contratto intermittente il lavoratore resta a disposizione e viene chiamato dal datore per svolgere la prestazione. Il rapporto puo' prevedere o meno l'obbligo di rispondere alla chiamata, e questa distinzione e' decisiva per gli effetti economici. Il lavoratore e' retribuito per le ore effettivamente lavorate; se si e' obbligato a rispondere, per i periodi di attesa gli spetta l'indennita' di disponibilita'. Si tratta dunque di un rapporto subordinato a tutti gli effetti, ma a intensita' variabile, in cui l'attivita' lavorativa si concentra nei momenti di effettiva chiamata.

Quando e' ammesso: i presupposti

Il contratto intermittente non puo' essere usato liberamente. L'art. 13 del D.Lgs. 81/2015 lo consente in due grandi ipotesi. La prima e' oggettiva: per le esigenze individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, per le attivita' a carattere discontinuo elencate nella tabella allegata al regio decreto 2657 del 1923, tuttora richiamata dalla normativa. La seconda e' soggettiva, legata all'eta': in ogni caso il contratto e' ammesso con soggetti con meno di 24 anni, con la precisazione che le prestazioni vanno svolte entro il compimento dei 25, oppure con soggetti con piu' di 55 anni. Fuori da queste ipotesi il ricorso al lavoro a chiamata non e' consentito.

I divieti

L'art. 14 elenca i casi in cui il lavoro intermittente e' vietato. Non puo' essere utilizzato per sostituire lavoratori in sciopero; presso unita' produttive nelle quali, nei sei mesi precedenti, si sia proceduto a licenziamenti collettivi o vi siano sospensioni o riduzioni di orario con ricorso alla cassa integrazione che riguardino lavoratori adibiti alle stesse mansioni; da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di sicurezza sul lavoro. Sono divieti che rispondono a logiche di tutela collettiva e di sicurezza, e la loro violazione espone a conseguenze sanzionatorie.

Il limite delle 400 giornate

Uno dei capisaldi della disciplina e' il tetto quantitativo. Con lo stesso datore di lavoro, le prestazioni di lavoro intermittente non possono superare, di regola, le 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Il superamento di questo limite non e' privo di conseguenze: il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il tetto non si applica ad alcuni settori espressamente esclusi, come il turismo, i pubblici esercizi e lo spettacolo, in cui l'uso del lavoro a chiamata e' fisiologicamente piu' intenso. E' un meccanismo che serve a impedire che, sotto le spoglie dell'intermittenza, si mascheri un rapporto in realta' stabile e continuativo.

Forma, comunicazione e parita' di trattamento

Il contratto intermittente deve essere stipulato in forma scritta e indicare la durata, le ipotesi oggettive o soggettive che giustificano il ricorso, il luogo e le modalita' della disponibilita' e del preavviso di chiamata, il trattamento economico e l'eventuale indennita' di disponibilita'. Prima di ogni chiamata, o di un ciclo di chiamate programmate, il datore deve inviare una comunicazione preventiva all'Ispettorato del lavoro, con le modalita' previste: e' un adempimento che consente i controlli e la cui omissione e' sanzionata. Sul piano sostanziale vige il principio di non discriminazione: al lavoratore intermittente spetta, per i periodi lavorati e in proporzione, lo stesso trattamento economico e normativo di un lavoratore di pari livello a parita' di mansioni.

L'indennita' di disponibilita'

Quando il lavoratore si e' obbligato a rispondere alla chiamata, durante i periodi di attesa percepisce l'indennita' di disponibilita', nella misura stabilita dai contratti collettivi e comunque non inferiore al minimo fissato. E' il corrispettivo del vincolo che il lavoratore assume tenendosi pronto a rispondere. In questo caso il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata puo' comportare la perdita dell'indennita' e, nei casi piu' gravi, la risoluzione del contratto. Se invece il contratto non prevede l'obbligo di risposta, il lavoratore puo' liberamente non accettare la chiamata, ma per i periodi di inattivita' non gli spetta alcuna indennita'.

La differenza con part-time e prestazione occasionale

Il lavoro intermittente va distinto da figure vicine, perche' scegliere lo strumento sbagliato espone il datore a rischi seri. Nel part-time l'orario e' ridotto ma predeterminato e stabile; nel lavoro a chiamata la prestazione e' per definizione discontinua e non programmata. La prestazione occasionale, ancora diversa, non da' luogo a un rapporto di lavoro subordinato strutturato e soggiace a propri limiti economici e soggettivi. Quando si adotta l'intermittente fuori dai presupposti o per coprire esigenze in realta' stabili, il rapporto puo' essere riqualificato come ordinario rapporto subordinato, con condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive. La causa concreta dell'impiego, in altre parole, deve corrispondere alla figura adottata.

Gli errori frequenti da evitare

Nella pratica gli errori ricorrenti sono pochi ma costosi: usare il contratto a chiamata fuori dai presupposti, quando non ci sono ne' le esigenze del CCNL ne' i requisiti di eta'; omettere la comunicazione preventiva di ogni chiamata; non riconoscere l'indennita' di disponibilita' quando il contratto prevede l'obbligo di risposta; superare le 400 giornate ignorando che il rapporto si e' ormai trasformato. Conoscere questi punti critici e tenerne traccia documentale e' il modo migliore, per il datore, di evitare contestazioni e, per il lavoratore, di far valere i propri diritti.

Domande frequenti

Quando si puo' stipulare un contratto di lavoro intermittente?

Per le esigenze individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, per le attivita' discontinue della tabella allegata al R.D. 2657/1923, oppure, in ogni caso, con soggetti di eta' inferiore a 24 anni (prestazioni entro i 25) o superiore a 55 anni, secondo l'art. 13 del D.Lgs. 81/2015. Fuori da questi casi non e' consentito.

Cos'e' l'indennita' di disponibilita' e a chi spetta?

Spetta al lavoratore che si e' obbligato a rispondere alla chiamata, come corrispettivo per i periodi di attesa. La misura e' fissata dai contratti collettivi e comunque non e' inferiore al minimo previsto. Se non c'e' obbligo di risposta, per i periodi di inattivita' non spetta alcuna indennita'.

Quante giornate di lavoro intermittente sono ammesse?

Di regola non piu' di 400 giornate di effettivo lavoro in tre anni solari con lo stesso datore. Oltre questo limite il rapporto si trasforma in lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il tetto non si applica a turismo, pubblici esercizi e spettacolo.

In quali casi e' vietato il lavoro a chiamata?

E' vietato per sostituire lavoratori in sciopero; nelle unita' produttive che nei sei mesi precedenti hanno fatto licenziamenti collettivi o ricorso alla cassa integrazione per le stesse mansioni; e da parte di datori che non hanno effettuato la valutazione dei rischi sulla sicurezza (art. 14 D.Lgs. 81/2015).

Cosa rischia il datore che usa il contratto fuori dai presupposti?

Il rapporto puo' essere riqualificato come ordinario rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento delle differenze retributive e contributive. La causa concreta dell'impiego deve corrispondere alla figura del lavoro intermittente; in caso contrario il lavoratore puo' chiedere l'accertamento di un rapporto stabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.