Testo dell'articoloVigente
In caso di malattia il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un certo periodo (il comporto) e, nella maggior parte dei casi, a un’indennità economica a carico di INPS e datore. Per ottenerla deve rispettare obblighi precisi: certificato medico telematico, comunicazione al datore e reperibilità nelle fasce di visita. La materia si fonda sull’art. 2110 c.c. e sulla normativa previdenziale.
Il certificato medico telematico
Il medico (di base o ospedaliero) redige il certificato di malattia in via telematica e lo trasmette all’INPS; al lavoratore viene rilasciato il numero di protocollo (PUC). Il lavoratore non deve più consegnare il cartaceo al datore, ma deve avvisare tempestivamente l’azienda dell’assenza e comunicare il numero di protocollo se richiesto, nei termini previsti dal CCNL (di norma all’inizio dell’orario del primo giorno). L’omessa o tardiva comunicazione può avere rilievo disciplinare.
L’indennità di malattia
Per molte categorie l’indennità di malattia è erogata dall’INPS (anticipata in busta dal datore e poi conguagliata) a partire, di regola, dal quarto giorno; i primi tre giorni (la carenza) sono a carico del datore secondo quanto previsto dal CCNL. La misura dell’indennità è una percentuale della retribuzione, crescente con la durata dell’evento, e il CCNL può prevedere integrazioni a carico del datore fino al 100%. Per alcune categorie (es. molti impiegati) l’intero trattamento è a carico del datore secondo il contratto collettivo.
| Periodo | Chi paga (regola generale) |
|---|---|
| 1°-3° giorno (carenza) | datore secondo CCNL |
| Dal 4° giorno | INPS (anticipo del datore) + eventuale integrazione CCNL |
| Categorie con trattamento a carico datore | datore secondo CCNL |
La reperibilità e le visite fiscali
Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile al domicilio indicato nelle fasce orarie di reperibilità per consentire la visita medica di controllo. Le fasce sono diverse tra settore privato e pubblico impiego. Sono ammesse assenze giustificate (visite, accertamenti, gravi e documentate necessità). L’assenza ingiustificata alla visita di controllo comporta sanzioni sulla decurtazione dell’indennità, secondo una progressività legata al numero di assenze, oltre a possibili profili disciplinari.
Il periodo di comporto
La malattia non consente al datore di licenziare finché non è superato il periodo di comporto, cioè il tempo massimo di conservazione del posto fissato dal CCNL (art. 2110 c.c.). Il comporto può essere “secco” (un unico evento) o “per sommatoria” (più malattie sommate in un arco temporale). La giurisprudenza ha chiarito alcuni punti fermi: i contratti collettivi possono escludere dal computo le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e tale esclusione è ragionevole; inoltre la lettera di licenziamento per superamento del comporto deve indicare con sufficiente precisione le assenze considerate, pena l’illegittimità del recesso. Per approfondire vedi la guida al comporto e al suo superamento.
Il calcolo del comporto, passo per passo
Stabilire se il comporto è superato richiede attenzione, perché un errore può rendere illegittimo il licenziamento o, all’opposto, far perdere il posto. I passaggi sono:
- individuare nel CCNL la durata del comporto per la propria anzianità e qualifica;
- capire se il contratto adotta il comporto secco (un solo evento continuativo) o per sommatoria (più malattie sommate in un arco temporale, di norma mobile);
- sommare i giorni di assenza per malattia rientranti nel periodo di riferimento;
- verificare le esclusioni: molti CCNL non computano nel comporto le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Il datore, prima di licenziare, deve essere certo del superamento e deve indicare nella lettera le assenze considerate, così che il lavoratore possa controllarne il computo.
Le norme cardine, commentate
- Art. 2110 c.c. è la norma chiave: durante malattia, infortunio, gravidanza e puerperio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo stabilito dalla legge o dal CCNL e alla retribuzione o indennità nella misura prevista; solo dopo il comporto il datore può recedere ex art. 2118 c.c.
- Art. 5 L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) vieta al datore i controlli sanitari diretti sulle assenze per malattia, riservandoli agli enti pubblici competenti: per questo le visite di controllo passano da INPS/ASL.
- La disciplina sulla reperibilità e le fasce orarie bilancia il diritto del lavoratore alla cura con l’interesse del datore e dell’ente a verificare la genuinità dell’assenza.
Visita ambulatoriale e cambio di domicilio
Durante la malattia possono presentarsi situazioni pratiche delicate. Se il lavoratore deve assentarsi dal domicilio nelle fasce di reperibilità per una visita medica, accertamenti o terapie, è tenuto, dove possibile, ad avvisare preventivamente e a conservare la documentazione che giustifica l’uscita. Se intende trascorrere la malattia in un luogo diverso da quello indicato (ad esempio presso un familiare), deve comunicarlo per consentire il controllo all’indirizzo corretto. La logica è sempre la stessa: il diritto a curarsi non viene compresso, ma la genuinità dell’assenza deve poter essere verificata. Un comportamento trasparente protegge il lavoratore da contestazioni e dalla decurtazione dell’indennità.
Conservazione del posto e rientro
Finché non è superato il comporto, il rapporto resta sospeso ma non sciolto: il lavoratore conserva il posto e, al termine della malattia, ha diritto a rientrare nelle proprie mansioni. Se la malattia ha lasciato limitazioni, possono entrare in gioco gli obblighi del datore in materia di idoneità alla mansione e di adattamento ragionevole, in collegamento con la disciplina della sicurezza (D.Lgs. 81/2008) e con il giudizio del medico competente. In casi particolari può rilevare anche il diritto a soluzioni che evitino il licenziamento, quando l’inidoneità sia solo parziale.
Tutele del lavoratore
- Conservazione del posto entro il comporto (art. 2110 c.c.).
- Indennità economica secondo legge e CCNL.
- Divieto di licenziamento intimato durante la malattia per il solo fatto dell’assenza, prima del superamento del comporto.
- Diritto a giustificare le assenze alle visite di controllo.
Errori frequenti
- Non avvisare il datore all’inizio del primo giorno di assenza.
- Allontanarsi dal domicilio nelle fasce di reperibilità senza giustificazione.
- Confondere malattia comune e infortunio sul lavoro (diversa la tutela: vedi infortunio sul lavoro e INAIL).
- Non controllare il calcolo del comporto in caso di assenze ripetute.
Malattia del figlio e altre assenze collegate
Accanto alla malattia del lavoratore, l’ordinamento tutela anche la malattia del figlio: il genitore ha diritto ad assentarsi per assistere il bambino malato, nei limiti di età e di durata previsti dal D.Lgs. 151/2001, con un trattamento che varia in base all’età del minore. Vanno tenute distinte, inoltre, la malattia comune e l’infortunio sul lavoro, che segue le regole INAIL ed è di norma escluso dal computo del comporto secondo molti CCNL. Anche i permessi per visite, terapie ed esami e quelli per assistere familiari con disabilità grave (L. 104/1992) rispondono a discipline proprie. Conoscere la corretta qualificazione dell’assenza evita errori sia sull’indennità sia sul calcolo dei giorni che incidono sulla conservazione del posto.
Spunti pratici
Caio si ammala e il medico trasmette il certificato telematico; Caio avvisa subito l’azienda e resta reperibile. Durante una fascia di reperibilità deve recarsi d’urgenza a una visita specialistica: prima di uscire avvisa il datore e conserva la documentazione, così l’assenza alla eventuale visita fiscale risulta giustificata. Se le sue assenze nell’anno si avvicinano al limite, Caio verifica il calcolo del comporto sul CCNL: un licenziamento intimato prima del superamento, o con lettera che non specifica le assenze, è illegittimo secondo l’art. 2110 c.c. e l’orientamento consolidato della Cassazione.
In sintesi
Indice dei contenuti
La malattia sospende la prestazione ma non scioglie il rapporto: e questa la chiave di lettura dell'art. 2110 c.c. Durante l'assenza per malattia il lavoratore conserva il posto per un tempo determinato, il comporto, e ha diritto a un trattamento economico nella misura prevista dalla legge e dal contratto collettivo. In cambio gli sono richiesti obblighi precisi di comunicazione, certificazione e reperibilita, che presidiano la genuinita dell'assenza.
Il fondamento nell'art. 2110 c.c.
L'art. 2110 c.c. e la norma cardine: in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per il tempo stabilito dalla legge o dal CCNL e a un trattamento retributivo o indennitario. Solo dopo il superamento del comporto il datore puo recedere secondo le regole ordinarie. La malattia, fino a quel limite, non e di per se giustificato motivo di licenziamento.
Il certificato telematico e l'onere di comunicazione
Il certificato di malattia e redatto e trasmesso dal medico in via telematica all'ente previdenziale; al lavoratore viene rilasciato il numero di protocollo. Non occorre piu consegnare il cartaceo, ma resta l'onere di avvisare tempestivamente il datore dell'assenza, nei termini fissati dal CCNL. L'omessa o tardiva comunicazione puo avere rilievo disciplinare, perche incide sull'organizzazione del lavoro.
L'indennita economica
Il trattamento economico di malattia si compone, secondo le categorie, di una quota a carico dell'ente previdenziale, anticipata dal datore e poi conguagliata, e di eventuali integrazioni a carico del datore previste dal contratto collettivo, talvolta fino alla copertura integrale della retribuzione. Per alcune categorie l'intero trattamento e a carico del datore secondo il CCNL. Misure, percentuali e periodo di carenza vanno verificati sulle circolari INPS aggiornate e sul contratto applicato.
La reperibilita e le visite di controllo
Durante la malattia il lavoratore deve essere reperibile al domicilio indicato nelle fasce orarie di reperibilita, per consentire la visita medica di controllo. Le fasce differiscono tra settore privato e pubblico impiego. Sono ammesse assenze giustificate, come visite, accertamenti e gravi necessita documentate. L'assenza ingiustificata al controllo puo comportare la decurtazione dell'indennita secondo una progressivita legata al numero di assenze, oltre a profili disciplinari.
Il periodo di comporto
Il comporto e il tempo massimo di conservazione del posto durante la malattia, fissato dal CCNL. Puo essere secco, riferito a un unico evento, o per sommatoria, calcolato sommando piu episodi in un arco temporale, di norma mobile. Finche il comporto non e superato il licenziamento intimato per il solo fatto dell'assenza e illegittimo. La durata esatta va letta sul contratto collettivo, in base ad anzianita e qualifica.
Il calcolo del comporto, passo per passo
Verificare il superamento del comporto richiede metodo: individuare nel CCNL la durata applicabile, capire se il contratto adotta il comporto secco o per sommatoria, sommare le assenze rientranti nel periodo di riferimento e controllare le esclusioni, perche molti contratti non computano le assenze per infortunio sul lavoro o malattia professionale. La lettera di licenziamento per superamento deve indicare con precisione le assenze considerate, cosi che il lavoratore possa controllarne il computo.
Cautele pratiche e qualificazione dell'assenza
Un comportamento trasparente protegge il lavoratore: avvisare subito il datore, restare reperibile, conservare la documentazione delle uscite giustificate e comunicare l'eventuale diverso domicilio di cura. E inoltre essenziale qualificare correttamente l'assenza, distinguendo la malattia comune dall'infortunio sul lavoro, che segue regole proprie ed e spesso escluso dal computo del comporto. Una qualificazione errata puo incidere sia sull'indennita sia sul calcolo dei giorni rilevanti per la conservazione del posto.
Casi pratici
Caso 1: malattia con uscita giustificata nella fascia di reperibilita
Tizio si ammala; il medico trasmette il certificato telematico e Tizio avvisa subito l'azienda restando reperibile. Durante una fascia di reperibilita deve recarsi a una visita specialistica urgente: prima di uscire ne da comunicazione e conserva la documentazione, cosi un'eventuale assenza al controllo risulta giustificata e l'indennita non subisce decurtazioni.
Caso 2: verifica del comporto prima di un possibile licenziamento
Le assenze per malattia di Caia, nel periodo di riferimento, si avvicinano al limite previsto dal CCNL. Caia ricostruisce il calcolo del comporto, verificando se il contratto adotta il sistema secco o per sommatoria e quali assenze sono escluse. Un licenziamento intimato prima del superamento, o con lettera che non specifica le assenze considerate, sarebbe illegittimo ex art. 2110 c.c.
Domande frequenti
Devo ancora consegnare il certificato cartaceo al datore?
No. Il certificato e trasmesso in via telematica dal medico all'ente previdenziale. Resta pero l'onere di avvisare tempestivamente il datore dell'assenza, nei termini fissati dal CCNL, comunicando se richiesto il numero di protocollo.
Da quando spetta l'indennita di malattia?
Dipende dalla categoria e dal contratto collettivo: vi e in genere un periodo iniziale di carenza a carico del datore e una quota successiva a carico dell'ente previdenziale, con possibili integrazioni del CCNL. Le misure puntuali vanno verificate sulle circolari INPS aggiornate.
Cosa rischio se non sono reperibile alla visita di controllo?
L'assenza ingiustificata alla visita di controllo puo comportare la decurtazione dell'indennita, con una progressivita legata al numero di assenze, oltre a possibili conseguenze disciplinari. Le uscite per visite o accertamenti vanno giustificate e documentate.
Posso essere licenziato mentre sono in malattia?
Non per il solo fatto dell'assenza, finche non e superato il periodo di comporto fissato dal CCNL (art. 2110 c.c.). Restano possibili il licenziamento per giusta causa o per altri motivi indipendenti dalla malattia.
Come si calcola il periodo di comporto?
Si individua la durata sul CCNL, si verifica se e secco o per sommatoria, si sommano le assenze del periodo di riferimento e si controllano le esclusioni, come l'infortunio sul lavoro escluso da molti contratti. La lettera di licenziamento deve indicare le assenze considerate.