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In sintesi
- Esenti IRPEF: le pensioni di invalidita’ civile, l’indennita’ di accompagnamento e gli assegni erogati dal Ministero dell’Interno a ciechi civili, sordi e invalidi civili non concorrono al reddito e non vanno dichiarati.
- Rendite INAIL esenti: le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte sono anch’esse esenti da IRPEF.
- Non confondere con la pensione ordinaria: la pensione di vecchiaia o anzianita’ percepita da una persona disabile e’ pienamente tassabile e va dichiarata nel quadro C.
- Effetto sulle detrazioni: i redditi esenti non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF, ma possono rilevare per ISEE e alcune agevolazioni.
- Detrazioni per disabilita’: spese sanitarie e per sussidi tecnici informatici per persone con disabilita’ danno diritto a detrazioni specifiche nel quadro E.
Invalidita' civile e IRPEF: le esenzioni che devi conoscere
Se sei un invalido civile o hai un familiare che percepisce prestazioni per invalidita’, la prima cosa da sapere e’ che non tutto quello che arriva dall’INPS o dal Ministero dell’Interno e’ tassabile. Anzi, la parte principale di quelle somme e’ esente da IRPEF e non deve comparire nel 730.
Le istruzioni ufficiali al modello 730/2026 elencano espressamente tra i redditi esenti ‘pensioni, indennita’, comprese le indennita’ di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili’. Rientrano tra i redditi esenti anche ‘le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte’. Questi redditi non entrano nel calcolo dell’IRPEF e non fanno scattare l’obbligo di presentare la dichiarazione se sono gli unici che si percepiscono.
Attenzione pero’ a non fare confusione: se la persona disabile riceve anche una pensione ordinaria di vecchiaia o di anzianita’, oppure uno stipendio, quei redditi sono pienamente tassabili e devono essere dichiarati nel quadro C del 730. L’esenzione riguarda solo le prestazioni per invalidita’ civile, non l’insieme di tutti i redditi di una persona con disabilita’.
| Prestazione | Trattamento IRPEF | Va nel 730? |
|---|---|---|
| Pensione di invalidita' civile (INPS) | Esente IRPEF | No |
| Indennita' di accompagnamento (INPS/Ministero Interno) | Esente IRPEF | No |
| Assegno mensile invalidi civili (Ministero Interno) | Esente IRPEF | No |
| Rendita INAIL per invalidita' permanente o morte | Esente IRPEF | No |
| Pensione di vecchiaia/anzianita' percepita da disabile | Tassabile (reddito di pensione) | Si', quadro C |
| Indennita' di accompagnamento + pensione ordinaria | Indennita' esente; pensione tassabile | Solo la pensione, quadro C |
Esempio pratico
-
Tizio e’ invalido civile al 100% e nel 2025 ha percepito: l’indennita’ di accompagnamento dall’INPS e una pensione di vecchiaia dall’INPS. L’indennita’ di accompagnamento e’ esente IRPEF e non va inserita nel 730. La pensione di vecchiaia invece e’ un reddito tassabile: Tizio la trova nel punto 3 della Certificazione Unica rilasciata dall’INPS e la inserisce nel quadro C, rigo C1, con il codice tipo ‘1’. Le detrazioni per reddito di pensione vengono poi calcolate automaticamente da chi presta l’assistenza fiscale.
Documenti necessari
- Certificazione Unica 2026 dell’INPS (per la pensione ordinaria tassabile)
- Documentazione del verbale di invalidita’ civile (per eventuali verifiche)
- Certificazione della commissione medica per il riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento
- Eventuali comunicazioni del Ministero dell’Interno sulle prestazioni erogate
Solo indennita' di accompagnamento: nessuna dichiarazione
Scenario. Caio, 80 anni, non lavora e nel 2025 ha percepito unicamente l’indennita’ di accompagnamento. Non ha altri redditi.
Come si applica. L’indennita’ di accompagnamento e’ esente IRPEF ed e’ elencata tra i redditi che non obbligano alla presentazione del 730 quando sono gli unici percepiti. Caio non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione. Non ricevera’ la Certificazione Unica per questo importo, perche’ il soggetto erogatore non opera ritenute su prestazioni esenti.
In pratica
- Non devi presentare il 730 se l’indennita’ di accompagnamento e’ il tuo unico reddito.
- Conserva la documentazione del verbale di invalidita’ per eventuali controlli.
- L’indennita’ puo’ pero’ rilevare ai fini del calcolo dell’ISEE.
Invalido con pensione ordinaria: come compilare il 730
Scenario. Sempronia, 70 anni, e’ invalida civile al 75%. Nel 2025 ha percepito la pensione di invalidita’ civile (esente) e una pensione di anzianita’ dall’INPS (tassabile). L’INPS le ha rilasciato la Certificazione Unica solo per la pensione di anzianita’.
Come si applica. Sempronia inserisce nel quadro C del 730 solo la pensione di anzianita’, utilizzando l’importo indicato nel punto 3 della Certificazione Unica (codice tipo ‘1’, redditi di pensione). La pensione di invalidita’ civile non va inserita da nessuna parte: e’ esente. Sempronia ha diritto alle detrazioni per reddito di pensione, che verranno calcolate in automatico.
In pratica
- Inserisci nel 730 solo i redditi per cui hai ricevuto la Certificazione Unica (la pensione ordinaria).
- La pensione di invalidita’ civile non va dichiarata: e’ esente.
- Puoi anche detrarre le spese mediche e per sussidi tecnici legate alla tua condizione di invalidita’ nel quadro E.
Quando rivolgersi a un professionista
La compilazione corretta di questa voce può richiedere la verifica di requisiti e massimali. Per una valutazione sul tuo caso puoi trovare un professionista su Legge in Chiaro.
Fonti e approfondimenti
Domande frequenti
L'indennita' di accompagnamento va dichiarata nel 730?
No. L’indennita’ di accompagnamento erogata dal Ministero dell’Interno o dall’INPS a ciechi civili, sordi e invalidi civili e’ esente IRPEF. Non va inserita in nessun quadro del 730.
La pensione di invalidita' civile e la pensione di vecchiaia sono la stessa cosa?
No. La pensione di invalidita’ civile e’ una prestazione assistenziale esente IRPEF. La pensione di vecchiaia o anzianita’ e’ un trattamento previdenziale pienamente tassabile. Molti disabili le percepiscono entrambe: solo la seconda va dichiarata.
Se ho solo l'indennita' di accompagnamento, devo presentare il 730?
No, se e’ il tuo unico reddito. Le istruzioni AdE al 730/2026 indicano che i redditi esenti, come l’indennita’ di accompagnamento agli invalidi civili, non obbligano alla presentazione della dichiarazione.
Le rendite INAIL per infortuni sul lavoro sono tassabili?
No. Le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidita’ permanente o per morte sono esenti IRPEF, secondo le istruzioni al 730/2026.
Posso detrarre le spese mediche per la mia disabilita'?
Si’. Le spese sanitarie e quelle per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento danno diritto a detrazioni nel quadro E, indipendentemente dalla soglia di franchigia ordinaria prevista per le altre spese sanitarie.
Domande frequenti
L'indennita' di accompagnamento va dichiarata nel 730?
No. L'indennita' di accompagnamento erogata dal Ministero dell'Interno o dall'INPS a ciechi civili, sordi e invalidi civili e' esente IRPEF. Non va inserita in nessun quadro del 730.
La pensione di invalidita' civile e la pensione di vecchiaia sono la stessa cosa?
No. La pensione di invalidita' civile e' una prestazione assistenziale esente IRPEF. La pensione di vecchiaia o anzianita' e' un trattamento previdenziale pienamente tassabile. Molti disabili le percepiscono entrambe: solo la seconda va dichiarata.
Se ho solo l'indennita' di accompagnamento, devo presentare il 730?
No, se e' il tuo unico reddito. Le istruzioni AdE al 730/2026 indicano che i redditi esenti, come l'indennita' di accompagnamento agli invalidi civili, non obbligano alla presentazione della dichiarazione.
Le rendite INAIL per infortuni sul lavoro sono tassabili?
No. Le rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidita' permanente o per morte sono esenti IRPEF, secondo le istruzioni al 730/2026.
Posso detrarre le spese mediche per la mia disabilita'?
Si'. Le spese sanitarie e quelle per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento danno diritto a detrazioni nel quadro E, indipendentemente dalla soglia di franchigia ordinaria prevista per le altre spese sanitarie.
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