- Aspettativa = rapporto sospeso: posto conservato ma niente stipendio (di regola niente contributi/TFR).
- Motivi familiari gravi: fino a 2 anni (art. 4 L. 53/2000).
- Formazione/studio: fino a 11 mesi (art. 5 L. 53/2000) + permessi studio CCNL.
- Cariche pubbliche e sindacali: aspettativa per il mandato (artt. 31-32 Statuto), spesso con contribuzione figurativa.
Testo dell'articoloVigente
L’aspettativa e una sospensione del rapporto di lavoro durante la quale il dipendente conserva il posto ma, di regola, non riceve lo stipendio. Serve a far fronte a esigenze personali, familiari o di formazione senza dover lasciare il lavoro.
Cosa significa aspettativa non retribuita
Durante l’aspettativa il rapporto resta in piedi ma e sospeso: il lavoratore non presta attivita e il datore non paga la retribuzione. Di norma il periodo non e coperto da contribuzione ne matura ferie, tredicesima o TFR (salvo i casi in cui la legge prevede la contribuzione figurativa). Al termine, il lavoratore ha diritto a rientrare nel suo posto.
Per motivi familiari e gravi (L. 53/2000)
La legge riconosce il congedo per gravi motivi familiari (art. 4 della L. 53/2000): un periodo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere familiari o affrontare gravi situazioni personali. E non retribuito, ma il posto e garantito.
Per formazione e studio
Sono previsti i congedi per la formazione (art. 5 L. 53/2000): i lavoratori con una certa anzianita possono chiedere un periodo, fino a 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, per completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo o partecipare ad attivita formative. Esistono inoltre i permessi per il diritto allo studio previsti dai CCNL (le “150 ore”).
Per cariche pubbliche e sindacali
Chi e chiamato a cariche pubbliche elettive (es. sindaco, consigliere) o ricopre cariche sindacali provinciali e nazionali ha diritto, su richiesta, all’aspettativa non retribuita per la durata del mandato (artt. 31-32 dello Statuto dei lavoratori). In questi casi spesso e prevista la contribuzione figurativa. Molti CCNL disciplinano poi ulteriori ipotesi di aspettativa (per esempio per avviare un’attivita o per motivi personali), con regole proprie.
Domande frequenti
Durante l'aspettativa non retribuita prendo lo stipendio?
No, l’aspettativa non retribuita sospende il rapporto: niente stipendio e, di regola, niente maturazione di ferie, tredicesima, TFR e contributi (salvo i casi in cui la legge prevede la contribuzione figurativa). Il posto resta garantito.
Quanto puo durare l'aspettativa per motivi familiari?
Il congedo per gravi motivi familiari (art. 4 L. 53/2000) puo arrivare fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, continuativi o frazionati.
Posso chiedere l'aspettativa per studio?
Si, i congedi per la formazione (art. 5 L. 53/2000) consentono fino a 11 mesi nella vita lavorativa per studio o formazione, a certe condizioni di anzianita. Esistono anche i permessi per il diritto allo studio dei CCNL.
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