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Ultimo aggiornamento: 17 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Aspettativa = rapporto sospeso: posto conservato ma niente stipendio (di regola niente contributi/TFR).
  • Motivi familiari gravi: fino a 2 anni (art. 4 L. 53/2000).
  • Formazione/studio: fino a 11 mesi (art. 5 L. 53/2000) + permessi studio CCNL.
  • Cariche pubbliche e sindacali: aspettativa per il mandato (artt. 31-32 Statuto), spesso con contribuzione figurativa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

L’aspettativa e una sospensione del rapporto di lavoro durante la quale il dipendente conserva il posto ma, di regola, non riceve lo stipendio. Serve a far fronte a esigenze personali, familiari o di formazione senza dover lasciare il lavoro.

Cosa significa aspettativa non retribuita

Durante l’aspettativa il rapporto resta in piedi ma e sospeso: il lavoratore non presta attivita e il datore non paga la retribuzione. Di norma il periodo non e coperto da contribuzione ne matura ferie, tredicesima o TFR (salvo i casi in cui la legge prevede la contribuzione figurativa). Al termine, il lavoratore ha diritto a rientrare nel suo posto.

Per motivi familiari e gravi (L. 53/2000)

La legge riconosce il congedo per gravi motivi familiari (art. 4 della L. 53/2000): un periodo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa, per assistere familiari o affrontare gravi situazioni personali. E non retribuito, ma il posto e garantito.

Per formazione e studio

Sono previsti i congedi per la formazione (art. 5 L. 53/2000): i lavoratori con una certa anzianita possono chiedere un periodo, fino a 11 mesi nell’arco della vita lavorativa, per completare la scuola dell’obbligo, conseguire un titolo o partecipare ad attivita formative. Esistono inoltre i permessi per il diritto allo studio previsti dai CCNL (le “150 ore”).

Per cariche pubbliche e sindacali

Chi e chiamato a cariche pubbliche elettive (es. sindaco, consigliere) o ricopre cariche sindacali provinciali e nazionali ha diritto, su richiesta, all’aspettativa non retribuita per la durata del mandato (artt. 31-32 dello Statuto dei lavoratori). In questi casi spesso e prevista la contribuzione figurativa. Molti CCNL disciplinano poi ulteriori ipotesi di aspettativa (per esempio per avviare un’attivita o per motivi personali), con regole proprie.

Domande frequenti

Durante l'aspettativa non retribuita prendo lo stipendio?

No, l’aspettativa non retribuita sospende il rapporto: niente stipendio e, di regola, niente maturazione di ferie, tredicesima, TFR e contributi (salvo i casi in cui la legge prevede la contribuzione figurativa). Il posto resta garantito.

Quanto puo durare l'aspettativa per motivi familiari?

Il congedo per gravi motivi familiari (art. 4 L. 53/2000) puo arrivare fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, continuativi o frazionati.

Posso chiedere l'aspettativa per studio?

Si, i congedi per la formazione (art. 5 L. 53/2000) consentono fino a 11 mesi nella vita lavorativa per studio o formazione, a certe condizioni di anzianita. Esistono anche i permessi per il diritto allo studio dei CCNL.

Risorse correlate

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Aspettativa = rapporto sospeso: posto conservato ma niente stipendio (di regola niente contributi/TFR).
  • Motivi familiari gravi: fino a 2 anni (art. 4 L. 53/2000).
  • Formazione/studio: fino a 11 mesi (art. 5 L. 53/2000) + permessi studio CCNL.
  • Cariche pubbliche e sindacali: aspettativa per il mandato (artt. 31-32 Statuto), spesso con contribuzione figurativa.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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