L’orario standard del CCNL Autoferrotranvieri è 39 ore settimanali. Per il personale viaggiante è regolata dalla normativa UE su tempi di guida (Reg. UE 561/2006 per autobus interurbani >50 km). Nastro lavorativo fissato dagli accordi aziendali (12 ore nelle aziende ex ANAC). Turni rotanti su 7 giorni. Straordinario maggiorato del 10%, lavoro festivo del 20%, notturno (22-5) del 10% o del 15%. Riposo minimo 11h tra turni, 45h continuative settimanali ogni 2 settimane.
Tabella riepilogativa
| Tipologia | Limite |
|---|---|
| Orario settimanale | 39h |
| Orario mensile | ~169h (39 × 52 / 12) |
| Nastro lavorativo (durata in servizio) | Fissato dagli accordi aziendali; 12 ore nelle aziende ex ANAC |
| Tempo di guida continuo (Reg UE 561) | Max 4h30 senza pausa |
| Pausa minima ogni 4h30 guida | 45 minuti |
| Tempo di guida giornaliero | Max 9h (estensibile a 10h 2 volte/sett) |
| Riposo giornaliero tra turni | 11h (riducibile a 9h max 3 volte/sett) |
| Riposo settimanale | 45h continuative (ridotto 24h ogni 2 sett) |
| Straordinario | +10% |
| Lavoro festivo | +20% |
| Lavoro notturno (22-5) | +10% in turni avvicendati, +15% fuori turno |
Orario 39h settimanale
L’orario di lavoro full-time è di 39 ore settimanali, distribuite su 5 o 6 giorni con turni rotanti.
L’orario resta di 39 ore come media: dal rinnovo del 28 novembre 2015 il periodo su cui si calcola la media è salito da 17 a 26 settimane, e il programma dei turni non può scendere sotto 27 ore settimanali.
Tempi di guida secondo Reg. UE 561/2006
Per gli autobus interurbani su tratte >50 km si applica il Regolamento UE 561/2006:
- Tempo di guida giornaliero: max 9h (estensibile a 10h non più di 2 volte/sett)
- Guida continua: max 4h30 senza pausa
- Pausa: 45 minuti dopo 4h30 (frazionabile in 15 + 30 min)
- Riposo giornaliero: 11h continuative (riducibile a 9h max 3 volte/sett)
- Riposo settimanale: 45h continuative (riducibile a 24h ogni 2 settimane, con compensazione)
Per autobus urbani su tratte ≤50 km vale la normativa nazionale (D.Lgs. 234/2007, simile ma con alcune differenze).
Il "nastro lavorativo": durata in servizio
Il nastro lavorativo (chiamato anche “tempo di disponibilità”) è la durata complessiva del servizio dall’inizio del turno al termine, inclusi:
- Tempo di guida effettiva
- Pause durante il turno
- Tempi di sosta in stazione
- Cambio mezzo o servizio
Il CCNL nazionale non fissa un nastro massimo unico: durata del nastro, numero e durata delle riprese, intervalli e tempi accessori sono demandati agli accordi aziendali; nelle aziende associate all’ex ANAC il nastro del personale viaggiante è di 12 ore giornaliere (art. 4/C CCNL 23 luglio 1976).
I “turni spezzati” (mattina + sera con pausa centrale) sono molto diffusi nel TPL; le relative indennità, quando ci sono, sono fissate in azienda.
Riposi: settimanali e tra turni
Il riposo è cruciale per la sicurezza dei trasporti:
- Tra turni: minimo 11 ore continuative (D.Lgs. 66/2003)
- Settimanale: 24h continuative + 11h prima = 35h
- Per personale viaggiante (>50 km): 45h continuative ogni settimana o 24h ogni 2 settimane con compensazione successiva
La compensazione dei riposi settimanali ridotti è obbligatoria entro 3 settimane successive.
Straordinario e maggiorazioni
Le maggiorazioni nazionali sono quelle dell’art. 11 del CCNL 23 luglio 1976, calcolate sulla quota oraria della retribuzione normale aumentata dei ratei di 13ª e 14ª:
- Straordinario: +10%
- Lavoro festivo (giorno di riposo mancato o festività): +20%
- Lavoro notturno (dalle 22 alle 5): +10% in turni avvicendati, +15% fuori dai turni avvicendati
- Le maggiorazioni si sommano tra loro
- Chi è chiamato in servizio nel giorno di riposo per meno dell’orario normale ha diritto anche al 50% della retribuzione per le ore non lavorate
Gli accordi aziendali possono prevedere misure più alte.
Casi pratici
Domande frequenti
Quante ore al giorno può guidare un autista TPL?
Cosa è il turno spezzato nel TPL?
Quanto deve riposare un autista TPL?
Lo straordinario notturno come è maggiorato?
Stesso CCNL: consulta anche stipendi TPL 2026, preavviso da 30 a 120 giorni, ferie 28 gg, permessi, festività, maternità conducenti, congedi familiari, 13ª, 14ª, premi produttività e malattia, comporto e visite mediche.
Fonti. Art. 11 del CCNL 23 luglio 1976 e artt. 4/A-4/C sull’orario, nella raccolta Filt-Cgil della contrattazione nazionale autoferrotranvieri (febbraio 2013); rinnovo 2015-2017 (sintesi del 29 novembre 2015).
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri (Trasporto Pubblico Locale). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.