Testo dell'articoloVigente
In sintesi
- Le professioni tutelate sono tassativamente quelle dell’Allegato B alla L. 205/2017
- Occorre svolgere quella professione gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure 6 negli ultimi 7
- L’anzianità contributiva minima richiesta è di 30 anni in entrambi i percorsi
- I lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011 accedono tramite il percorso b) del comma 187
- Il trattamento percepito è reddito assimilato a lavoro dipendente ai fini IRPEF (art. 49 TUIR)
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026
Il comma 187 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, estende l’APE sociale ai lavoratori dipendenti in professioni elencate nell’Allegato B alla L. 205/2017 con almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) in quelle mansioni, e almeno 30 anni di contributi; nonché ai lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011 con pari anzianità contributiva.
Approfondimento normativo completo: Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti.
Chi può accedere all'APE sociale 2026 per lavori gravosi
Il comma 187 della legge di bilancio 2026 individua due categorie distinte di lavoratori che possono accedere alla pensione anticipata tramite APE sociale. La prima riguarda i dipendenti che svolgono professioni elencate nell’Allegato B alla legge 27 dicembre 2017, n. 205: si tratta di un elenco tassativo, che non ammette estensioni per analogia.
Per rientrare nel percorso a), non basta essere iscritti a una di quelle professioni: occorre dimostrare di aver svolto continuativamente quella specifica attività gravosa per almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure per almeno sei anni negli ultimi sette immediatamente precedenti il pensionamento. Il requisito esprime la ratio di tutelare chi è stato effettivamente e durevolmente esposto alla fatica e al rischio di quelle mansioni.
La seconda categoria, il percorso b), è riservata ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (i cosiddetti ‘usuranti’). Anche questi lavoratori devono soddisfare le condizioni dei commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011 e possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva. In entrambi i percorsi, il requisito contributivo è identico.
Cosa verificare prima di presentare domanda
- Verificare che la propria mansione figuri nell’Allegato B alla L. 205/2017 o nel D.Lgs. 67/2011
- Ricostruire la storia lavorativa degli ultimi 10 anni per calcolare gli anni nella mansione gravosa
- Controllare il totale dei contributi versati: servono almeno 30 anni di anzianità contributiva
- Accertare che il rapporto sia di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.
- Verificare l’applicazione della tassazione IRPEF sul trattamento (art. 49 e 51 TUIR)
Caso 1: Tizio, operatore ecologico con 32 anni di contributi
Scenario. Tizio ha 62 anni e lavora come operatore ecologico (raccolta rifiuti urbani) da 18 anni alle dipendenze di un ente locale. Negli ultimi 10 anni ha svolto esclusivamente quella mansione, maturando 32 anni complessivi di contributi previdenziali. La professione di operatore ecologico addetto alla raccolta rifiuti rientra nell’Allegato B alla L. 205/2017. Tizio si chiede se possa accedere all’APE sociale 2026.
Come si legge in pratica. Tizio soddisfa entrambe le condizioni del percorso a) del comma 187. Primo requisito mansione gravosa: negli ultimi 10 anni ha svolto continuativamente la mansione di operatore ecologico per tutti e 10 gli anni, superando la soglia di 7 anni su 10 richiesta dalla norma. Secondo requisito contributivo: con 32 anni di contributi supera la soglia minima di 30 anni. Il rapporto è di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., condizione necessaria per accedere alla misura. Il trattamento sarà tassato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR. Tizio può dunque presentare domanda di APE sociale.
Riepilogo Caso 1
- Professione: operatore ecologico (raccolta rifiuti) — presente in Allegato B L. 205/2017
- Anni nella mansione gravosa negli ultimi 10: 10 su 10 (soglia: 7 su 10) — SUPERATA
- Anzianità contributiva: 32 anni (soglia: 30 anni) — SUPERATA
- Rapporto di lavoro: subordinato ex art. 2094 c.c. — CONFORME
- Esito: accesso all’APE sociale 2026 ammissibile, salvo verifica INPS in sede istruttoria
Caso 2: Caia, infermiera con carriera mista
Scenario. Caia ha 63 anni e lavora come infermiera in una struttura privata accreditata. Negli ultimi 10 anni ha svolto la mansione infermieristica per 8 anni, mentre per 2 anni ha ricoperto un ruolo amministrativo all’interno della stessa struttura, senza contatto diretto con i pazienti. Possiede 31 anni di contributi complessivi. L’infermiere professionale è incluso nell’Allegato B alla L. 205/2017.
Come si legge in pratica. Il comma 187 richiede che la mansione gravosa sia svolta ‘al momento del pensionamento’ da almeno 7 anni negli ultimi 10. Caia conta 8 anni nella mansione infermieristica negli ultimi 10: la soglia di 7 su 10 è superata. Il fatto che negli altri 2 anni abbia ricoperto un ruolo diverso non preclude il diritto, poiché la norma non richiede svolgimento esclusivo ma indica una durata minima. Il requisito contributivo di 31 anni supera la soglia di 30. È tuttavia necessario che al momento del pensionamento Caia svolga effettivamente la mansione infermieristica, come richiede la lettera della norma. Se al momento della domanda ricopre ancora il ruolo amministrativo, l’accesso potrebbe essere negato: occorre un’attenta verifica della posizione attuale.
Riepilogo Caso 2
- Professione: infermiera professionale — presente in Allegato B L. 205/2017
- Anni nella mansione gravosa negli ultimi 10: 8 su 10 (soglia: 7 su 10) — SUPERATA
- Anzianità contributiva: 31 anni (soglia: 30 anni) — SUPERATA
- Condizione critica: svolgimento della mansione ‘al momento del pensionamento’ da verificare
- Esito: ammissibile in linea di principio, subordinato alla verifica della mansione attuale
Caso 3: Sempronio, lavoratore usurante ex D.Lgs. 67/2011
Scenario. Sempronio ha 61 anni e lavora da 25 anni come gruista su cantiere edile, mansione che rientra tra le lavorazioni particolarmente faticose e pesanti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Ha maturato 29 anni di contributi complessivi. Si chiede se possa accedere all’APE sociale 2026 tramite il percorso riservato agli usuranti.
Come si legge in pratica. Il percorso b) del comma 187 si applica ai lavoratori che soddisfano le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011 e possiedono almeno 30 anni di anzianità contributiva. Sempronio conta 29 anni di contributi, inferiore alla soglia minima di 30 anni richiesta dalla norma. L’anno mancante non può essere compensato con altri elementi: il requisito contributivo è tassativo e non derogabile. Sempronio non può accedere all’APE sociale 2026 nella situazione attuale. Potrà rivalutare la domanda una volta raggiunti i 30 anni di contributi, verificando contestualmente il mantenimento degli altri requisiti previsti dal D.Lgs. 67/2011 e la persistenza della condizione di usurante.
Riepilogo Caso 3
- Mansione: gruista su cantiere — potenzialmente usurante ex D.Lgs. 67/2011
- Anzianità contributiva: 29 anni (soglia: 30 anni) — NON RAGGIUNTA
- Condizioni D.Lgs. 67/2011: da verificare in sede INPS (commi 2 e 3 art. 1)
- Requisito anagrafico: 61 anni — compatibile con la misura in astratto
- Esito: accesso negato per contributi insufficienti; rivalutare al raggiungimento dei 30 anni
Quando conviene una verifica
Verifica la tua posizione contributiva con un esperto prima di presentare domanda all’INPS. Parla con un consulente previdenziale.
Norme e fonti collegate
- Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti (Legge in Chiaro)
- Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) su Normattiva
Domande frequenti
Tutte le professioni faticose rientrano nell'APE sociale 2026?
No. Il comma 187 della legge di bilancio 2026 tutela esclusivamente le professioni elencate nell’Allegato B alla L. 205/2017 (percorso a) e le lavorazioni usuranti disciplinate dal D.Lgs. 67/2011 (percorso b). Non esiste una clausola generale che copra ogni attività faticosa: se la mansione non figura in quegli elenchi tassativi, il diritto all’APE sociale per gravosità non sussiste, indipendentemente dall’onerosità oggettiva del lavoro svolto.
Cosa significa 'al momento del pensionamento' nella norma?
La locuzione indica che il lavoratore deve svolgere la mansione gravosa nel periodo immediatamente precedente la maturazione del diritto. Non è sufficiente averla svolta in passato se, al momento della domanda, si ricopre un ruolo diverso. Il comma 187 lega il beneficio alla condizione lavorativa attuale, a conferma che la tutela è orientata a chi è ancora esposto all’usura fisica di quelle mansioni al momento dell’uscita dal mercato del lavoro.
I 30 anni di contributi possono includere contributi figurativi?
Il comma 187 fa riferimento all’anzianità contributiva ‘pari ad almeno 30 anni’ senza escludere esplicitamente i contributi figurativi. In base ai principi generali del sistema previdenziale italiano, i contributi figurativi — quali quelli accreditati per maternità, malattia o cassa integrazione — concorrono ordinariamente al calcolo dell’anzianità contributiva, salvo disposizione contraria. La verifica puntuale spetta all’INPS in sede istruttoria.
Il percorso a) e il percorso b) possono coesistere?
I due percorsi del comma 187 sono alternativi e non cumulativi: il lavoratore accede tramite il percorso che soddisfa. Chi rientra sia nell’Allegato B alla L. 205/2017 sia nelle lavorazioni usuranti ex D.Lgs. 67/2011 può scegliere il percorso più favorevole alla propria situazione contributiva e lavorativa, ma non sommare i benefici di entrambi. In ogni caso il requisito contributivo di 30 anni è comune a entrambi i percorsi.
Il trattamento APE sociale è soggetto a tassazione?
Sì. Il comma 187 richiama gli articoli 49 e 51 del TUIR: il trattamento è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, e la base imponibile IRPEF è determinata secondo le regole dell’art. 51 TUIR. Il beneficiario è quindi soggetto alle aliquote progressive IRPEF ordinarie, con applicazione delle detrazioni spettanti per redditi da pensione o da lavoro dipendente assimilato.
Domande frequenti
Tutte le professioni faticose rientrano nell'APE sociale 2026?
No. Il comma 187 della legge di bilancio 2026 tutela esclusivamente le professioni elencate nell'Allegato B alla L. 205/2017 (percorso a) e le lavorazioni usuranti disciplinate dal D.Lgs. 67/2011 (percorso b). Non esiste una clausola generale che copra ogni attività faticosa: se la mansione non figura in quegli elenchi tassativi, il diritto all'APE sociale per gravosità non sussiste, indipendentemente dall'onerosità oggettiva del lavoro svolto.
Cosa significa 'al momento del pensionamento' nella norma?
La locuzione indica che il lavoratore deve svolgere la mansione gravosa nel periodo immediatamente precedente la maturazione del diritto. Non è sufficiente averla svolta in passato se, al momento della domanda, si ricopre un ruolo diverso. Il comma 187 lega il beneficio alla condizione lavorativa attuale, a conferma che la tutela è orientata a chi è ancora esposto all'usura fisica di quelle mansioni al momento dell'uscita dal mercato del lavoro.
I 30 anni di contributi possono includere contributi figurativi?
Il comma 187 fa riferimento all'anzianità contributiva 'pari ad almeno 30 anni' senza escludere esplicitamente i contributi figurativi. In base ai principi generali del sistema previdenziale italiano, i contributi figurativi — quali quelli accreditati per maternità, malattia o cassa integrazione — concorrono ordinariamente al calcolo dell'anzianità contributiva, salvo disposizione contraria. La verifica puntuale spetta all'INPS in sede istruttoria.
Il percorso a) e il percorso b) possono coesistere?
I due percorsi del comma 187 sono alternativi e non cumulativi: il lavoratore accede tramite il percorso che soddisfa. Chi rientra sia nell'Allegato B alla L. 205/2017 sia nelle lavorazioni usuranti ex D.Lgs. 67/2011 può scegliere il percorso più favorevole alla propria situazione contributiva e lavorativa, ma non sommare i benefici di entrambi. In ogni caso il requisito contributivo di 30 anni è comune a entrambi i percorsi.
Il trattamento APE sociale è soggetto a tassazione?
Sì. Il comma 187 richiama gli articoli 49 e 51 del TUIR: il trattamento è qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), TUIR, e la base imponibile IRPEF è determinata secondo le regole dell'art. 51 TUIR. Il beneficiario è quindi soggetto alle aliquote progressive IRPEF ordinarie, con applicazione delle detrazioni spettanti per redditi da pensione o da lavoro dipendente assimilato.
Vedi anche