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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Domande frequenti
  3. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In sintesi

Cosa prevede la Legge di Bilancio 2026

Il comma 187 della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025), in vigore dal 30 dicembre 2025, stabilisce che i lavoratori in professioni gravose (Allegato B, L. 205/2017) devono possedere almeno 30 anni di anzianità contributiva e aver svolto la mansione per almeno 7 anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7). Identico requisito contributivo di 30 anni vale per i lavoratori usuranti ex D.Lgs. 67/2011.

Approfondimento normativo completo: Comma 187 LB 2026: APE sociale per lavori gravosi e usuranti.

Il doppio requisito del comma 187: contributi e durata nella mansione

Il comma 187 della legge di bilancio 2026 introduce un meccanismo a doppio filtro per accedere all’APE sociale tramite il percorso dei lavori gravosi. Non è sufficiente svolgere una professione inclusa nell’Allegato B alla L. 205/2017: occorre anche aver accumulato un’anzianità contributiva complessiva di almeno 30 anni. I due requisiti sono cumulativi e non alternativi.

La soglia dei 30 anni di contributi si affianca alla condizione temporale sulla mansione: almeno 7 anni negli ultimi 10, oppure almeno 6 anni negli ultimi 7. Quest’ultima alternativa è pensata per chi ha subito interruzioni brevi nel percorso lavorativo, ma ha comunque una recente e intensa esposizione alla gravosità. La norma valuta la storia lavorativa recente, non solo quella complessiva.

Per i lavoratori usuranti del percorso b), la soglia contributiva è identica: 30 anni. Anche in questo caso il requisito si somma alle condizioni specifiche previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. Chi non raggiunge i 30 anni di contributi non può accedere all’APE sociale a prescindere dal tipo di mansione svolta o dall’età anagrafica maturata.

Come calcolare i propri requisiti contributivi

  • Richiedere all’INPS l’estratto conto previdenziale per conoscere l’anzianità contributiva aggiornata
  • Verificare quali periodi figurativi (malattia, maternità, CIG) sono già accreditati
  • Ricostruire la storia lavorativa degli ultimi 10 anni con buste paga, contratti e CU
  • Contare quanti anni negli ultimi 10 (o 6 negli ultimi 7) sono stati trascorsi nella mansione gravosa
  • Confrontare la propria mansione con l’Allegato B alla L. 205/2017 o con il D.Lgs. 67/2011

Caso 1: Tizio, muratore con carriera frammentata

Scenario. Tizio ha 62 anni e lavora come muratore edile (mansione presente nell’Allegato B alla L. 205/2017). Negli ultimi 10 anni ha lavorato come muratore per 6 anni, mentre per 4 anni ha effettuato lavori di assistenza e sorveglianza in cantiere, non qualificabili come attività gravosa. Ha accumulato 33 anni di contributi complessivi. Vuole capire se soddisfa i requisiti del comma 187.

Come si legge in pratica. Per il percorso a), Tizio deve aver svolto la mansione gravosa da almeno 7 anni negli ultimi 10. Tizio conta solo 6 anni come muratore negli ultimi 10: non raggiunge la prima soglia alternativa. Tuttavia il comma 187 prevede anche l’alternativa di almeno 6 anni negli ultimi 7. Occorre quindi verificare la distribuzione temporale: se nei 7 anni più recenti Tizio ha lavorato come muratore per almeno 6 anni, il requisito sarebbe soddisfatto. Il requisito contributivo di 33 anni supera la soglia. Il caso è al limite: la verifica puntuale della distribuzione degli anni nella mansione è decisiva.

Riepilogo Caso 1

  • Professione: muratore edile — presente in Allegato B L. 205/2017
  • Anni nella mansione negli ultimi 10: 6 su 10 — soglia 7/10 NON raggiunta
  • Verifica alternativa: anni nella mansione negli ultimi 7 — da ricostruire
  • Anzianità contributiva: 33 anni (soglia: 30 anni) — SUPERATA
  • Esito: dipende dalla distribuzione degli ultimi 7 anni; verifica con patronato o INPS

Caso 2: Caia, autista di autobus con contributi misti

Scenario. Caia ha 63 anni, è autista di autobus di linea (mansione dell’Allegato B) da 20 anni continuativi. Ha però lavorato come lavoratrice autonoma per 4 anni all’inizio della carriera, versando contributi alla Gestione Separata INPS. Il totale dei contributi tra Gestione Separata e INPS dipendenti è pari a 28 anni. Vuole verificare se raggiunge i 30 anni richiesti.

Come si legge in pratica. Il comma 187 fa riferimento all’anzianità contributiva di almeno 30 anni senza specificare la gestione previdenziale di provenienza. In via generale, il cumulo dei periodi contributivi tra gestioni diverse (ex lege 232/2016) consente di totalizzare i contributi per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Tuttavia, la compatibilità del cumulo con l’APE sociale spetta all’INPS verificarla in sede istruttoria. Caia conta 28 anni di contributi: inferiore alla soglia di 30 anni. Se il cumulo con la Gestione Separata è ammissibile, mancherebbero comunque 2 anni al raggiungimento della soglia. L’accesso all’APE sociale 2026 non è attualmente possibile.

Riepilogo Caso 2

  • Professione: autista autobus di linea — presente in Allegato B L. 205/2017
  • Anni nella mansione negli ultimi 10: 10 su 10 — soglia ampiamente superata
  • Anzianità contributiva totale (inclusa Gestione Separata): 28 anni — SOTTO SOGLIA
  • Soglia richiesta: 30 anni — mancano 2 anni
  • Esito: accesso negato per contributi insufficienti; rivalutare al raggiungimento dei 30 anni

Caso 3: Sempronio, operaio siderurgico con 31 anni e percorso usuranti

Scenario. Sempronio ha 61 anni e lavora da 22 anni come addetto alla colata continua in acciaieria, lavorazione classificata tra le usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011. Ha accumulato 31 anni di contributi tutti nella Gestione Ordinaria INPS. Soddisfa le condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011, come attestato dall’INAIL. Vuole sapere se può accedere all’APE sociale 2026.

Come si legge in pratica. Sempronio segue il percorso b) del comma 187. Requisito contributivo: 31 anni, superiore alla soglia minima di 30 anni — soddisfatto. Condizioni D.Lgs. 67/2011: attestazione INAIL delle condizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 1 — soddisfatte. Il rapporto è di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. — condizione rispettata. Non è richiesta per il percorso b) la verifica della durata nella mansione negli ultimi 7 o 10 anni come nel percorso a): i commi 2 e 3 del D.Lgs. 67/2011 disciplinano autonomamente i requisiti di esposizione per i lavoratori usuranti. Sempronio può presentare domanda di APE sociale 2026.

Riepilogo Caso 3

  • Mansione: addetto colata continua acciaieria — usurante ex D.Lgs. 67/2011
  • Condizioni commi 2 e 3 art. 1 D.Lgs. 67/2011: soddisfatte (attestazione INAIL)
  • Anzianità contributiva: 31 anni (soglia: 30 anni) — SUPERATA
  • Rapporto di lavoro: subordinato ex art. 2094 c.c. — CONFORME
  • Esito: accesso all’APE sociale 2026 ammissibile tramite percorso b) del comma 187

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Norme e fonti collegate

Domande frequenti

I 30 anni di contributi del comma 187 si calcolano come quelli per la pensione anticipata ordinaria?

Il comma 187 usa la locuzione ‘anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni’ senza precisare criteri diversi da quelli ordinari. In linea generale si seguono le regole di calcolo previdenziale standard, che includono i contributi obbligatori, figurativi e da riscatto nei limiti previsti dalla normativa vigente. La verifica della composizione esatta dell’anzianità è rimessa all’INPS in sede di istruttoria della domanda.

Cosa succede se mancano pochi mesi ai 30 anni richiesti?

Il requisito dei 30 anni è tassativo: la mancanza anche di un solo giorno preclude l’accesso all’APE sociale per lavori gravosi. Non esistono clausole di arrotondamento o tolleranza. Il lavoratore può tuttavia verificare se esistono periodi da riscattare (laurea, servizio militare, buchi contributivi) per colmare il gap, o attendere la maturazione naturale dell’anzianità contributiva richiesta.

La condizione '6 anni negli ultimi 7' è alternativa o aggiuntiva rispetto a '7 anni negli ultimi 10'?

E’ alternativa. Il comma 187 usa la congiunzione ‘o’: è sufficiente soddisfare una delle due condizioni temporali. Chi ha svolto la mansione gravosa per 6 anni negli ultimi 7 accede al beneficio anche se negli ultimi 10 anni conta meno di 7 anni in quella mansione. La seconda soglia è pensata per chi ha avuto una breve interruzione lavorativa nel passato ma è stato intensamente esposto alla gravosità nel periodo più recente.

Chi ha cambiato datore di lavoro più volte può ugualmente soddisfare i requisiti?

Sì, purché la mansione svolta rimanga quella inclusa nell’Allegato B alla L. 205/2017 per il tempo richiesto dalla norma. Il comma 187 non richiede continuità presso lo stesso datore: rileva la professione esercitata, non il rapporto con uno specifico datore di lavoro. Naturalmente occorre documentare adeguatamente la storia professionale attraverso contratti, buste paga e comunicazioni obbligatorie al Centro per l’Impiego.

Il comma 187 si applica anche ai lavoratori autonomi con mansioni gravose?

No. Il comma 187 richiama espressamente i ‘lavoratori dipendenti’ e presuppone un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del codice civile. I lavoratori autonomi — anche se svolgono di fatto mansioni fisicamente gravose — non rientrano nell’ambito di applicazione della misura. La ratio della norma è tutelare chi è soggetto all’organizzazione e ai rischi propri del lavoro subordinato nelle mansioni più usuranti.

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Domande frequenti

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-29
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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